Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36790 del 22/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36790 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALERMO GIORDANO N. IL 28/01/1993
avverso la sentenza n. 1461/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/06/2014
visti gli atti« la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. JTi
che ha concluso perA`

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Udito, per la

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Data Udienza: 22/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/06/2014 la Corte d’appello di Bologna ha confermato
l’affermazione di responsabilità di Giordano Palermo in relazione al reato di cui
all’art. 455 cod. pen. e ha ridotto la pena inflitta all’imputato.
2. Nell’interesse di quest’ultimo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato
ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riguardo alla
ritenuta sussistenza del dolo del delitto contestato, rilevando che la conclusione

della banconota che aveva speso presso un distributore di carburanti, era
manifestamente illogica, in quanto il Palermo non poteva aver agito con la
convinzione di non essere riconosciuto, essendo cliente abituale del distributore:
ed, infatti, dalla deposizione della teste Provvidenza Scandurra, che si trovava
con il Palermo in auto, era emerso: a) che, nel momento in cui la banconota era
stata consegnata, dopo l’erogazione del carburante, a Fiorella Foschi, il fratello di
quest’ultima, che il giorno precedente aveva rifiutato di ricevere dal Palermo una
banconota che gli era parsa contraffatta, si trovava nei pressi della pompa di
benzina; b) che il Palermo era solito recarsi presso tale distributore per fare
rifornimento.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’art.
62, n. 4, cod. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto inapplicabile l’indicata
circostanza attenuante ai delitti di falso.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per
avere la sentenza impugnata negato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, per un verso valorizzando l’assenza di un comportamento
collaborativo dell’imputato, in realtà da intendersi come mera espressione delle
sue scelte difensive, e, per altro verso, trascurando di considerare le
argomentazioni concernenti la non particolare gravità del fatto, l’evidenza della
falsificazione, la particolare tenuità del danno arrecato e la condotta
contemporanea e susseguente all’illecito, caratterizzata dall’assenza di fuga,
violenza o negazione assoluta del fatto.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile, dal momento che, per un verso, indica una
serie di circostanze fattuali, quali la presenza del Foschi nei pressi della pompa di
benzina e l’essere il Palermo cliente abituale della stazione di servizio, senza
riportare neppure per esteso le dichiarazioni della Scandurra, il cui contenuto la
Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e soprattutto senza investire di
censure la ritenuta valutazione di inattendibilità della donna, fondata dai giudici

della Corte territoriale, secondo la quale l’imputato era consapevole della falsità

di merito sull’esistenza di interessi convergenti con quelli dell’imputato, in
ragione del rapporto di convivenza con quest’ultimo.
Ma soprattutto il ricorrente trascura di considerare due elementi di assoluto
rilievo sul piano logico, puntualmente sottolineati dalla sentenza impugnata: da
un lato, il fatto, assolutamente inverosimile, che due banconote false, aventi lo
stesso numero di serie, fossero in possesso di distinte persone che si trovavano
sulla stessa autovettura (ed, infatti, quando il veicolo era stato fermato dai
carabinieri, pochi minuti dopo la sosta presso il distributore e la spendita della

in possesso di altra banconota da cinquanta euro, contraddistinta dallo stesso
numero di serie della prima), e, dall’altro, il fatto che il giorno precedente
persone a bordo dello stesso veicolo avevano tentato di spendere una banconota
da cinquanta euro, usando la stessa tecnica, ossia chiedendo un rifornimento per
dieci euro, senza riuscirvi perché il Foschi, ritenendo falsa la banconota, ne
aveva chiesto un’altra.
2. Il secondo motivo è fondato.
Al riguardo, ritiene il Collegio che la circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità sia applicabile anche ai reati che offendono la
fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale
tenuità riguardi sia l’entità del lucro (conseguendo o conseguito dall’agente), sia
l’evento dannoso o pericoloso (Sez. 5, n. 9248 del 14/10/2014 – dep.
03/03/2015, Seck, Rv. 262962; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv.
262193; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545).
Secondo tale ricostruzione, l’espressione “evento dannoso o pericoloso”, da
riferirsi alla nozione di evento in senso giuridico, è idonea a comprendere
qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, tanto in astratto (in
relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) che in concreto (come
contestata), di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità
del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha
in effetti conseguito. Ne discende che l’attenuante risulta inapplicabile soltanto ai
delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche
gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a
tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili.
Al riguardo, si osserva che il contrario orientamento è stato espresso da Sez. 5,
n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522, che richiama i precedenti dei quali
si dirà infra, al pari di Sez. 5, n. 49674 del 21/10/2009, Khaddy, Rv. 245824, la
quale, peraltro, ha anche aggiunto che, nel caso esaminato, anche il valore delle
banconote delle quali si trattava avrebbe reso anche insussistenti in concreto i
presupposti per il riconoscimento della circostanza.

banconota contraffatta, un terzo passeggero, Francesco Fabbri, era stato trovato

Le decisioni più risalenti (Sez. 5, n. 3251 del 20/12/1985, Sciarra, Rv. 172531;
Sez. 5, n. 7276 del 18/05/1984, Foti, Rv. 165591) sono tutte antecedenti alla
modifica dell’art. 62, n. 4, realizzata con la I. n. 19 del 1990, che ha ampliato la
portata applicativa della norma, inizialmente concernente i soli delitti contro il
patrimonio e che, comunque, offendono il patrimonio.
Ne discende che, con riferimento al presente procedimento, avente ad oggetto la
spendita di una banconota da 50 euro, la sentenza va annullata per avere
escluso l’operatività dell’invocata circostanza attenuante in ragione della astratta

3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte territoriale, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta al giudice di
merito e insindacabile in cassazione, ove sorretta da motivazione esente da vizi
logico – giuridici, ha escluso le invocate circostanze attenuanti generiche,
valorizzando, in primo luogo, attraverso il richiamo alla recidiva contestata, la
non incensuratezza dell’imputato, gravato da precedenti per rapina e lesioni.
Tale conclusione, peraltro non oggetto di alcuna critica da parte del ricorrente,
appare razionale tenuto conto che il riconoscimento delle circostanze di cui
all’art. 62-bis cod. pen. è correlato alla presenza di indici positivi di personalità
dell’imputato, con la conseguenza che l’esistenza di precedenti ben può incidere
sul giudizio, anche quando il giudice di merito, sulla base di una valutazione
complessiva in ordine al fatto – reato e alla personalità dell’imputato, non colga
nel nuovo illecito profili sintomatici di uno spessore criminologico di tale rilievo
da giustificare l’aumento di pena, a norma dell’art. 99 cod. pen.
Il riferimento all’assenza di condotte collaborative dell’imputato vale, nel
percorso motivazionale della sentenza impugnata, solo ad escludere, di fronte
all’elemento della non incensuratezza, l’esistenza di positivi elementi di
valutazione e non a fondare su tale profilo il diniego del beneficio invocato.
In realtà, posto che la ragion d’essere dell’art.

62-bis cod. pen. è quella di

consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della

oggettività giuridica del reato contestato.

sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai
essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il
giudice, ove questi ritenga invece dì escluderla, di giustificarne sotto ogni
possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata
meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita
motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti
atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383

,i)

del 10/07/2009, Squillace e altro, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993,
Stelitano, Rv. 195339).
E appunto il giudice d’appello ha inteso escludere che un elemento positivo,
idoneo ad elidere la rilevanza dei precedenti, potesse essere colto nella
sussistenza di un comportamento collaborativo.
In tale contesto, i profili evidenziati dal ricorrente e sopra ricordati sono pertanto
razionalmente stati ritenuti recessivi.
4. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente alla circostanza

Corte d’appello di Bologna per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62, n.
4, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per
nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 22/06/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

attenuante di cui all’art. 62, n. 4., cod. pen., con rinvio ad altra sezione della

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