Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3679 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3679 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Cacciò Marco , nato il 08.07.1964
avverso l’ordinanza emessa il 22.06.2015 del Tribunale del riesame di Imperia ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo
Galli , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Imperia,in parziale
accoglimento dell’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza di rigetto della
1

Data Udienza: 14/10/2015

richiesta di misura cautelare domiciliare a carico di Cacciò Marco , in ordine ad una
imputazione di rapina, applicava al Cacciò la misura dell’obbligo di dimora nel
Comune di Imperia, con prescrizioni specifiche.
1.1 Avverso tale provvedimento ricorre il Cacciò, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, deducendo sia la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, che il Tribunale
individua esclusivamente nelle dichiarazioni della persona offesa che contengono
elementi di inattendibilità e di inadeguata valutazione delle esigenze cautelari con

individuato, e inadeguata applicazione dei principi di proporzionalità,adeguatezza e
minor sacrificio della libertà personale, perché non ha tenuto conto che l’indagato
,rispettando le prescrizioni perderebbe il lavoro
2.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2.1 La vicenda riguarda l’aggressione subita da una prostituta che si era
accompagnata al Cacciò per un incontro sessuale , incontro conclusosi con
l’aggressione perché l’uomo, che non aveva consumato il rapporto sessuale,
concordato e pagato anticipatamente, ed aveva preteso con la forza la restituzione
dei soldi , impossessandosi della borsetta della prostituta.
2.2 Il Tribunale, diversamente da quanto afferma il ricorrente , che indica a base del
provvedimento coercitivo le sole dichiarazioni della p.o. , ha ravvisato i gravi indizi
oltre che nelle dichiarazioni della persona offesa , valutate in sé credibili ,perché
precise e prive di contraddizioni, anche nella descrizione dei fatti ad opera di
Bandiera Rinaldo , teste che era insieme al Cacciò e nelle immagini filmate dalle
telecamere di videosorveglianza, posizionate nel luogo di incontro tra Cacciò e la
Zidaru.
2.3 Il Tribunale ha inoltre indicato puntualmente gli elementi dai quali trae il
convincimento della sussistenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di
reiterazione del reato , che si sostanziano nelle modalità di svolgimento dell’azione
ed in particolare nell’aggressività dimostrata dall’indagato in una situazione in cui
la p.o. aveva minori possibilità di difesa, trovandosi in macchina, di notte,in luogo
isolato. Il Tribunale sottolinea ,inoltre, che, nell’occasione , Cacciò non si era
limitato a riprendersi il denaro versato in anticipo per la prestazione non
consumata ,ma si era , anche, impossessato di tutto il denaro contenuto nella
borsetta della donna in un crescendo criminale.
2.4 La motivazione del provvedimento prende specificamente in esame i principi
invocati dal ricorrente e si dimostra,pertanto, completa, adeguata logica e priva di

2

riferimento al pericolo di reiterazione dell’illecito, che non viene puntualmente


contraddizione ,ispirata ai principi di legge e della giurisprudenza di legittimità.
2.5 il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile : ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 Reg.Es
1 1 ottobre 2015
Il Presidente

M. Gentile

186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro

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