Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3679 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3679 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

ZIBETTI Angelo, nato a Caravaggio il 2/1/1936
DE LORENZI Lorenzo, nato a Milano il 14/7/1937
NULLI Giovanni, nato a Brescia il 26/7/1954
RABIZZI Agostino, nato a Corzano il 10/5/1951
ANGIOLETTI Maria Cecilia, nata a Selvino il 5/8/1935

/

avverso la sentenza del 21/11/2011 della Corte di appello di Brescia che, in
parziale riforma della sentenza del 7/7/2008 del Tribunale di Brescia,Ia:
– dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti
degli imputati per il reato ex artt. 110 e 674 cod. pen. in relazione alla emittenti
Radio Brescia Sette, RADIO RADICALE, Radio Studio 105 e Radio Super, fatti
commessi fino al maggio 2005;
– confermato le statuizioni civili e condannato gli stessi al pagamento delle spese
del grado delle parti civili;
– assolto i sigg. Riva, Vezzoli, Pagani e Giovanni Nulli dal reato contestato in
relazione alle attività di Radio Classica Bresciana “per non avere commesso il
fatto”;
– revocato le relative statuizioni civili;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Data Udienza: 11/12/2013

udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo rigettarsi tutti i ricorsi;
udito per le parti civili l’avv. Francesco Borasi, che ha concluso come da atto
depositato a verbale e relativa nota spese ;
uditi per gli imputati gli avv.ti Luca jacopo Lauri, Giuseppe Rossodivita, Mario
Vittore De Marzi, Ugo Bagalà e Piergiorgio Vittorini, che hanno concluso
chiedendo accogliersi i rispettivi ricorsi.

1. Con sentenza del Tribunale di Brescia in data 7/7/2008 gli odierni
ricorrenti sono stati condannati con altri imputati in relazione al reato ex artt.110
e 674 cod. pen. per avere causato emissioni di onde elettromagnetiche in valori
superiori a quelli consentiti con D.M. n.381 del 1998 mediante le antenne e i
ripetitori installati sul Monte Maddalena di Brescia, e ciò quali esercenti gli
impianti di radio-televisione “Radio Zeta” operante su frequenza 91.00, “Radio
Studio Più”, “Radio Super”, “Radio Radicale” con condanna al risarcimento in
favore della parti civili, da liquidarsi in separata sede, con fissazione di una
somma di 10.000,00 euro in favore di ciascuna parte civile (sigg. Faglia, Paterlin
Pietro e Chiara, Buffoni, Saottini, Paterlini) a titolo di provvisionale; reato
permanente fino al 29/2/2008.
Il Tribunale ha, invece, assolto gli imputati in relazione alle emittenti “Radio
Zeta”, con frequenza 102.10, “Studio Zeta Disco Radio”, “Radio Studio Più Due”
e “Super W”.
Il Tribunale ha ritenuto che le rilevazioni compiute dall’Arpa sia nel corso
dell’anno 2000 sia nel corso dei mesi di aprile e maggio 2005 non lascino dubbi
circa il superamento dei limiti di legge e l’esistenza di concrete molestie agli
abitanti della zona; ha ritenuto, altresì, che i fatti fossero ancora attuali al
29/2/2008, come da contestazione suppletiva del Pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

2. Con la sentenza emessa in data del 21/11/2011 la Corte di appello di
Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, ha:
– dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti
degli imputati per il reato ex artt. 110 e 674 cod. pen. in relazione alla emittente
Radio Brescia Sette, nonché alle emittenti “Radio Radicale”, “Radio Studio 105” e
“Radio Super”, fatti commessi fino al maggio 2005;
– confermato le statuizioni civili e condannato gli stessi al pagamento delle spese
del grado delle parti civili;

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m

- assolto i sigg. Riva, Vezzoli, Pagani e Giovanni Nulli dal reato contestato in
relazione alle attività di “Radio Classica Bresciana” con la formula “per non avere
commesso il fatto”;
– revocato le relative statuizioni civili.

3. La Corte di appello ha, in estrema sintesi, affermato:
a)

Le onde elettromagnetiche sono da ricomprendersi tra le “cose” cui riferisce
l’art.674 cod. pen., come ormai attestato dalla giurisprudenza con le

9/1/2009, Abbaneo;
b) Il reato ex art.674 cod. pen. costituisce reato di pericolo concreto che viene
integrato quando sussistano elementi ulteriori rispetto al mero superamento
dei limiti fissati dal D.M. citato, superamento sanzionato in via
amministrativa;
c)

Ai concetti di “limite di esposizione” e di “valore di attenzione” fissati
dall’art.3 della legge 22/2/2001, n.36, fanno seguito i valori fissati dal DPCM
8/7/2003, rispettivamente di 20V/m e “6V/m”;

d) Vi è prova in atti di malfunzionamento agli apparati elettronici utilizzati dagli
abitanti delle abitazioni poste in prossimità delle antenne e dei ripetitori e vi è
prova dei danni causati a persona portatrice di “pacemaker”, tutti fatti che
integrano sul pano oggettivo gli estremi del reato contestato;
e) Tali disturbi si sono concentrati negli anni 1995-2008, così che non risulta
rilevante che alcuni episodi siano risalenti agli anni attorno al 1991, quando
le emissioni si collocavano nella norma;
f)

Il riepilogo e l’esame della normativa nazionale (citata) e regionale (L.R.
11/5/2001, n.11) impongono di ritenere che le emissioni si collochino
all’interno dei “casi non consentiti dalla legge”, conclusione confermata
dall’esame della disciplina concernente la c.d. “riduzione a conformità”
prevista dal DM 10/9/1998, n.381, e dal DPCM 8/7/2003, art.5, e attuata
mediante l’adeguamento alle prescrizioni impartite a ciascun gestore
nell’ipotesi che in una medesima località si sommino impianti di diffusione dei
segnali. Contrariamente a quanto affermato per inciso dalla citata sentenza
n.15707/2009, il mancato rispetto delle prescrizioni volte a riportare le
emissioni a conformità costituisce una violazione del regime autorizzatorio
che riporta la condotta tra i casi non consentiti dalla legge;

g)

L’esame dei risultati delle tre campagne di misurazione (2000, 2005 e 2008)
impone di considerare che le misurazioni della sola banda larga, come quelle
del 2008, non sono in grado di individuare i valori riferibili alle singole
emittenti, così che esiste prova dei fatti contestati solo fino al mese di
maggio 2005, con conseguente prescrizione del reato;

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sentenze della Sez.3, n. 36845 del 13/5/2008, Tucci, e n. 15707 del

h) In presenza di domande civili tuttavia, occorre procedere all’ulteriore esame
delle tematiche generate dalla complessità e incoerenza del sistema di
riduzione a conformità, dovendosi arrestare l’esame ai controlli dell’anno
2005, i primi eseguiti dopo le prescrizioni impartite nell’anno 2000 a seguito
delle verifiche Arpa, e non potendosi prendere come riferimento, per quanto
si è detto i successivi controlli dell’anno 2008. L’esame in fatto degli esiti dei
controlli 2005 impone di assolvere i sigg. Riva, Vezzoli, Pagani e Nulli
(limitatamente a Radio Classica Bresciana) non risultando violazioni

i)

Risultano, invece, violate nel 2005 le disposizioni impartite ai fini di riduzione
a conformità dopo le misurazioni del 2000 con riferimento alle emittenti
Radio Zeta Giovanni Zibetti); Radio Circuito 29 (Alberto Rossini); Radio
Brescia Sette (Giovanni Nulli); Radio Studio 105 (Lorenzo Di Lorenzo); Radio
Super (Agostino Rabizzi); Radio Radicale (Maria Cecilia Angioletti);

j)

Sussistono gli estremi dell’elemento soggettivo del reato, posto che i
responsabili erano consapevoli del superamento dei limiti e avevano
presentato progetti di risanamento al fine di ottenere le, ancora non concesse
nel 2005, autorizzazioni comunali prevista dall’art.10 della legge regionale
n.11 del 2001, citata;

k)

Può, a tale proposito, ritenere sussistente in capo ai predetti imputati il dolo
eventuale, e non il dolo diretto come concluso dal Tribunale, e questo giudizio
esclude ogni dubbio rispetto all’esistenza quanto meno dell’elemento della
colpa, che sarebbe da sola sufficiente a ritenere integrato il reato;

I) Vanno disattese le eccezioni che considerano i controlli Arpa eseguiti in
violazione del disposto dell’art.360 cod. proc. pen. In particolare: a) le
misurazioni effettuate nell’anno 2000 non avevano riferimento ad attività
d’indagine penale, furono eseguite su disposizione del Comune di Brescia e
non si ravvisavano a priori situazioni di irregolarità, così che trova
applicazione neppure l’art.220 disp. att. cod. proc. pen.; inoltre, i controlli
furono effettuati previa comunicazione ai titolari degli impianti, e dunque con
facoltà di contraddittorio; b) le misurazioni dell’anno 2005 furono eseguite
nell’ambito di una campagna di verifiche amministrative a seguito dell’entrata
in vigore della nuova normativa ed eseguito con l’intervento del ministero
competente e previa convocazione dei responsabili delle singole emittenti,
alcuni dei quali hanno partecipato alle misurazioni tramite consulenti; anche
in tal caso non risulta applicabile l’art.220, citato, e piuttosto l’art.223 disp.
att. cod. proc. pen.; non si versa, poi, in attività delegata specificamente dal
Pubblico ministero, così che l’esistenza di una generica delega di indagine
non comporta l’applicazione dell’art.360 cod. proc. pen.;

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penalmente rilevanti;

m) Vanno disattese le questioni relative alla mancata partecipazione
dell’Ispettorato del Ministero delle Telecomunicazioni alle misurazioni
dell’anno 2000;
n) Vanno disattese le questioni concernenti l’attendibilità tecnica dei risultati
delle misurazioni;
o)

Va escluso che possa ritenersi erroneamente rigettata l’istanza di oblazione
presentata avanti il giudice di primo grado, posto che il persistere delle
violazioni e l’assenza di condotte positive da parte degli imputati non

art.162 cod. pen.;
p)

Per gli imputati raggiunti da pronuncia di prescrizioni va confermata la
condanna al risarcimento dei danni e vanno confermate le condivisibili
motivazioni del primo giudice a sostegno della determinazione di una
provvisionale
4.Avverso tale decisione hanno proposto ricorso i sigg. De Lorenzi, Zibetti,

Nulli, Rabizzi e Angioletti e le parti civili hanno depositato memoria.

L’avv. Ugo Bagalà per il sig. Lorenzo DE LORENZI in relazione
all’emittente “Radio Studio 105” in sintesi lamenta:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere i
giudici di merito erroneamente applicato le regole in tema di concorso di
persone ad ipotesi di reato monosogettive in quanto il superamento dei limiti
fissati deve essere considerato con riferimento alla condotta del singolo, e ciò
anche in caso di ipotesi di risanamento conseguente alla pluralità delle fonti
di emissione. In assenza di un piano di bonifica e di precise indicazioni, il
giudicante non può adottare valori soglia minori di quelli previsti dalla legge e
in tal senso si richiama la sentenza n. 15707 del 2009 della Corte di
cassazione;

b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.522, comma 2, cod. proc. pen. per avere i giudici di appello ritenuto
violato il piano di bonifica, disciplinato dall’art.6 e non dagli artt.3 e 4 del
D.M. n.381 del 1998, questi solo richiamati nel capo d’imputazione; se è vero
che la seconda parte dell’art.15, comma 1, della legge n.36 del 2001 in caso
di segnali multipli chiama a rispondere con sanzione amministrativa gestori
che non si attengano al piano di risanamento, tutto questo non è
contemplato dal capo dì imputazione;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.129 cod. proc. pen. in quanto al mancato superamento dei limiti fissati
per la propria emittente non può seguire per il ricorrente alcuna causazione

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consentivano un giudizio favorevole in ordine all’esistenza delle condizioni ex

di danni (sentenza n.15707 del 2009, citata), con la conseguenza che la
Corte di appello avrebbe dovuto emettere pronuncia assolutoria;
d.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. per essere carente la
prova del nesso di causalità fra le emissioni e le “molestie” e per essere stato
il concetto di molestie esteso dalle persone agli apparati tecnici;

e.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.d) cod. proc. pen. in relazione
agli artt.495 cod. proc. pen. e 844 cod. civ. per essere stata

f.

Il ricorrente in ultimo avanza richiesta di sospensione della condanna civile ex
art.612 cod. proc. pen.

L’Avv. Luca Jacopo Lauri per Angelo ZIBETTI in relazione
all’emittente “Radio Zeta” in sintesi lamenta:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in quanto: 1) il
mancato rispetto dell’ingiunzione a ridurre le emissioni in conformità nel più
vasto contesto di una pluralità di emittenti assume rilievo solo ai fini della
procedura amministrativa e non integra il presupposto della condotta tenuta
“in casi non consentiti dalla legge”, che sola ha rilevanza penale (Cass.,
Sez.1, 27/2/2002, Suraci; 12/3/2002, n.15717); 2) quanto alle conseguenze
dannose, non solo manca la prova delle stesse, non desumibili solo dalla
generiche dichiarazioni delle parti civili, ma il ricorrente ha adempiuto
all’ordine di riduzione a conformità con riguardo al punto B, quello ove
risiedono le parti civili, come la stessa sentenza riconosce a pag.29;

b.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. perché la
mancata partecipazione dell’Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni alla
campagna di misurazione ha reso i risultati incompleti e non attendibili, in
contrasto con quanto la Corte di appello ha affermato a pag.33 della
motivazione;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento
all’elemento soggettivo del reato: le affermazioni contenute a pag.36 della
motivazione contrastano con l’assenza di prova circa la consapevolezza del
ricorrente di concorrere con altri al superamento dei limiti e con la
circostanza che l’emittente non ha mai superato detti limiti;

d.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.162-bis cod. pen., per avere la Corte di appello (pag.37) richiamato le
motivazioni dell’ordinanza del Tribunale in data 18/2/2008 (pag.14 del
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immotivatamente respinta la richiesta di provare alcune circostanze decisive;

ricorso) senza considerare che proprio con riferimento al punto B il ricorrente
ebbe a ottemperare all’ordine di riduzione.

L’avv. Piergiorgio Vittorino nell’interesse di Giovanni NULLI in
relazione all’emittente “Radio Brescia Sette”, in sintesi lamenta:
a. Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. sotto plurimi profili:
a.1 – l’espressione “casi non consentiti dalla legge” esclude che possano

emanato dall’autorità amministrativa;
a.2 – L’art.15 della legge n.36 del 2001 prevede che la violazione dei limiti
esposizione e i valori di attenzione sia suscettibile di sanzione penale ove
costituisca reato, mentre per il mancato rispetto dei piani di risanamento si
applica la sola sanzione amministrativa; tale conclusione è confermata dalla
previsione di una sanzione amministrativa contenuta nel d.l. 23 gennaio 2001,
n.5, convertito in legge 20 marzo 2001, n.66, con riguardo ai piani di
risanamento ex art.5 del decreto Ministero Ambiente 10 settembre 1998, n.381;
a.3 – ad analoghe conclusioni giunge la Corte di cassazione con la sentenza
n.15707 del 2009;
a.4 – Il vizio di motivazione va ravvisato nel fatto che, mentre il primo giudice
aveva ravvisato il profilo dell’illecito nel contributo casuale che ogni singola
emittente offriva al superamento complessivo dei valori di legge, e ciò senza che
rilevi il livello di emissione individuale, la Corte di appello ha corretto il tiro e
individuato la violazione nel mancato rispetto della riduzione a conformità, atto
amministrativo che non può avere rilievo penale;
a.5 – Risulta smentita dalle prove in atti l’affermazione che “radio Brescia Sette”
non abbia ottemperato al provvedimento emesso dall’Arpa dell’anno 2000 e
risulta provato che nell’anno 2005 detta emittente e alcune altre sollecitarono
l’autorizzazione a trasferire le emissioni in una diversa localizzazione al fine di
“porre rimedio al riscontrato inquinamento elettromagnetico ambientale”, ma
tale richiesta non venne accolta a causa dell’inerzia degli altri soggetti che
avrebbero dovuto contribuire al risultato;
b. errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riguardo
all’elemento oggettivo delle “molestie”; se la prova delle molestie alle
persone deve essere rigorosamente provata e non può essere rimessa a
sensazioni o timori soggettivi e privi di concretezza (Sez.3, n.1161 del
13/5/2008), così che va dimostrata la concreta idoneità delle emissioni a

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assumere rilievo atti di rilievo secondario quali l’ordine di riduzione a conformità

ledere o molestare i potenziali soggetti esposti e va dimostrata l’esistenza di
un nesso casuale tra emissioni e molestie, deve considerarsi che secondo la
Corte di appello solo nel maggio 2005 può dirsi provata la non ottemperanza
eppure, illogicamente, individua casi di molestia tutti anteriori all’anno 2005
e, anzi, collocati nel periodo anteriore al’anno 2000;
c.

errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riguardo
all’elemento soggettivo del dolo eventuale e con riguardo al concorso di

eventuale concorsuale e, comunque, profili di colpa. In questo disattende i
principi fissati con la citata sentenza n.15707 del 2009, che esclude la
possibilità di raffigurare un concorso tra persone che singolarmente tengono
condotte lecite e agiscono al di fuori di un accordo con gli altri; non solo,
perché la Corte di appello ha omesso di considerare che alcune delle
emittenti operavano in modo non conforme all’atto autorizzativo, e dunque,
in modo illegittimo;
d.

errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen.

in relazione alla

decisione di rigettare l’istanza di oblazione ritualmente depositata

Gli avv. Mario Vittore De Marzi e Giorgio Orrico nell’interesse di
Agostino RABIZZI in relazione all’emittente “Radio Super”,

in sintesi

lamentano:
a. errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere la
Corte di appello: 1) impropriamente incluso le onde elettromagnetiche nel
concetto di “cose” contenuto nel testo dell’art.674 cod. pen., così
estendendo l’area di intervento penale oltre il dettato normativo; 2)
omesso di dimostrare l’idoneità di dette onde a offendere o molestare le
persone;
b. vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riguardo
al contributo causale: nell’ano 2005 vennero controllati ben nove impianti
di emissioni in più rispetto a quelli enti in epoca anteriore e furono
registrati aumenti di valore nell’emissione e modificazioni nelle frequenze
utilizzate in capo ad alcune emittenti controllate nell’anno 2000, così che
la Corte di appello avrebbe dovuto escludere che tali modificazioni
abbiano inciso in modo rilevante sui risultati delle misurazioni del 2005,
tra l’altro effettuate dall’Arpa in modo parziale (motivo di appello n.2, cui
la Corte di appello non ha dato risposta);
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persone nel reato: la Corte di appello (pag.36) ha ritenuto sussistere il dolo

c. vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con
riguardo all’omessa indicazione di “Radio Super” tra quelle che la
sentenza di primo grado ha individuato come corresponsabili del
superamento dei limiti di legge e al mancato esame di tale profilo da
parte del giudice di secondo grado.

L’avv. Giuseppe Rossodivita nell’interesse di Cecilia Maria
Angioletti in relazione all’emittente “Radio Radicale”

in sintesi

a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. in
relazione alla disciplina sulla utilizzabilità degli atti di indagine e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. con riguardo alle
rilevazioni Arpa del 2000 e del 2005 effettuate in banda stretta che sono
state oggetto di specifiche eccezioni: si tratta di misurazioni irrepetibili
effettuate in sede di delega d’indagine (cfr. allegato 1 al ricorso) senza il
rispetto delle garanzie difensive e con violazione del’art.220 disp.att. cod.
proc. pen. Sul punto la Corte di appello si contraddice in modo evidente
allorché in un primo passaggio qualifica quei controlli come ripetibili
(pag.33) e poi afferma che al momento del giudizio di appello la
situazione è notevolmente cambiata e deve respingersi la richiesta di
rinnovazione dibattimentale (pag.34);

b.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e
vizio motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere
la Corte di appello: 1) omesso di rinnovare il dibattimento per verificare i
calcoli effettuati dall’Arpa e verificare che la sommatoria delle intensità di
emissione degli impianti oggetto di condanna non supera i valori di legge;
2) omesso di considerare che per il reato in esame non può parlarsi di
contributo al superamento delle soglie operato su base concorsuale
(Sez.3, n.15707 del 2009) e omesso di considerare che nessun concorso
esisteva tra le determinazioni dei singoli gestori;

c.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
avere i giudici di merito attribuito al concetto di “cose” un significato che
va oltre il dato letterale e la volontà del legislatore (il riferimento
dell’art.674, comma 1, cod. pen. era con ogni evidenza alle cose solide e
liquide, spettando al comma 2 occuparsi di gas, vapori e fumi) fino a
ricomprendervi le onde elettromagnetiche che “cose” non sono.

Con memoria depositata in data 22/11/2013

l’avv. Francesco Borasi

nell’interesse della parti civili Faglia, Paterlini Pietro, Chiara e Daniela,
Buffoni e Saottini, sollecita la conferma della sentenza impugnata e procede
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lamenta:

all’esame dei principali motivi di ricorso proposti dagli imputati Rabizzi (pag.2 e
ss.), De Lorenzi (pag.6 e ss.), Angioletti (pag.11 e ss.), Zibetti (pag.16 e ss.) e
Nulli (pag.18 e ss.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Devono essere esaminate in via preliminare due censure che appaiono
potenzialmente assorbenti delle altre. Escluso, infatti, che possano trovare
accoglimento le questioni interpretative proposte dai ricorrenti con riferimento

affrontati dalla Corte di appello (ad esempio, sulla riconducibilità delle onde
elettromagnetiche al concetto di “cose” la sentenza impugnata ha opportunamente e correttamente richiamato le sentenze n.15707 del 2009 e 36485 del
2008 di questa Sezione), vengono qui prese in esame una prima questione,
proposta nell’interesse di più di un ricorrente, che r in relazione alle ipotesi di
mancato rispetto dei limiti di emissione stabiliti dall’ordinamento, invoca il
principio di specialità e l’applicabilità della sola sanzione amministrativa; quindi
una seconda, proposta nell’interesse della sig.ra Angioletti per l’emittente “Radio
Radicale”, ma estensibile a tutti i ricorrenti atteso il suo carattere obiettivo, che
lamenta la irritualità delle misurazioni effettuate nell’anno 2005 e la conseguente
inutilizzabilità dei loro risultati in sede penale.
2. Quanto al primo profilo, la Corte ritiene che i ricorrenti concentrino
l’attenzione sul regime sanzionatorio delle sole violazioni inerenti il superamento
dei limiti fissati alle emissioni e omettano di considerare la specificità della
contestazione ex art.674 cod. pen. E’ evidente, infatti, che il reato ex art.674
cod. pen. ha come elemento costitutivo l’attitudine delle cose gettate a recare
offesa o molestia e che tale elemento costituisce elemento specializzante rispetto
ai presupposti applicativi delle contravvenzioni o degli illeciti previsti dalla legge
n.36 del 2001 anche in relazione al D.M. n.381 del 1998. Si tratta di profilo che
trova puntuale riconoscimento nell’ultima parte del capo d’imputazione ove si fa
espresso rinvio alla attitudine offensiva delle onde elettromagnetiche. Parimenti,
va escluso che il generale richiamo al D.M. n.381 del 1998 e ai valori previsti
dagli artt.3 e 4, contenuto nell’imputazione, non ricomprenda le condotte che a
titolo di concorso o cooperazione (si veda l’espresso richiamo all’art.110 cod.
pen.) contribuiscono al superamento dei valori consentiti. Tale conclusione
comporta, inoltre, il rigetto della lamentata violazione degli artt.516 e ss. cod.
proc. pen.
3.

Merita, invece, accoglimento il secondo dei profili citati. Il ricorso

Angioletti pone fondatamente in evidenza come la sentenza impugnata risulti
viziata nella parte in cui dà risposta alla censura contenuta nei motivi di appello

10

agli elementi essenziali della fattispecie ex art.674 cod. pen. correttamente

con la quale si lamenta il mancato rispetto delle necessarie garanzie difensive in
sede di accertamenti tecnici e misurazioni che hanno avuto luogo nel mese di
maggio 2005.
4. Chiarito che le misurazioni operate dall’Arpa nell’anno 2000 avevano
rispettato il contraddittorio con le parti interessate (pag.36 della motivazione) ed
erano state avviate prima dell’inizio delle . indagini penali (pag.32), la sentenza
impugnata alle pagine 33 e 34 affronta il tema delle misurazioni dell’anno 2005,
in sintesi affermando che: a) il Pubblico ministero aveva formulato una generica

pen.; b) si è in presenza di accertamento ripetibile, “tant’è che nel tempo è stato
ripetuto”,e / anche sotto questo profilo / non sussistono le lamentate violazioni; c)
la campagna di misurazioni dell’anno 2005 fu effettuata nel contesto di controlli
amministrativi previa convocazione delle parti, come riferito dai testi Berna e
Capretti; d) risulta perciò applicabile la procedura ex art.223 disp. att. cod. proc.
pen., così assumendo rilievo l’avvenuto rispetto del contraddittorio mediante il
previo avviso a tutti i gestori; e) non trova, invece, applicazione la procedura ex
art.220 disp. att. cod. proc. pen. in quanto non si è in presenza di attività
ispettiva o di vigilanza e in quanto gli indizi di reati sono stati rilevati solo al
termine delle misurazioni.
5.

Le argomentazioni così sintetizzate presentano due rilevanti aspetti di

contraddittorietà.
5.1 – Il primo riguarda la asserita ripetibilità degli accertamenti e delle
misurazioni. Questa affermazione è contraddetta innanzitutto dalla parte
espositiva della sentenza impugnata là dove nel riportare i motivi di appello si
evidenziano questioni di fatto che coinvolgono l’aumento nel tempo del numero
delle emittenti presenti in loco e la variabilità dei livelli di emissione. E’, poi,
contraddetta da altra parte della motivazione là dove, come ricordato dalla
ricorrente, gli stessi giudici di appello nel respingere il motivo d’impugnazione ex
art.603 cod. proc. pen. affermano che la richiesta rinnovazione dibattimentale
sollecitata al fine di verificare le misurazioni non è utilmente esperibile in quanto
“alla data del giudizio di appello la situazione di fatto risulta notevolmente
mutata”. Del resto, deve convenirsi sul piano logico che le misurazioni di fonti di
emissione risentano inevitabilmente di fattori esterni alla procedura di controllo e
siano destinate a dare nel tempo risultati diversi.
5.2 – Il secondo riguarda la mancata risposta della sentenza impugnata ai
temi sollevati dalla ricorrente Angioletti (ma anche dai motivi di appello Nulli,
Luca Riva, Rabizzi) con riferimento alla circostanza che gli accertamenti tecnici
del maggio 2005 furono effettati nel contesto delle indagini penali e senza il

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delega di indagine, così che non può trovare applicazione l’art.360 cod. proc.

rispetto delle forme previste dagli artt.360 cod. proc. pen. e 210 disp. att. cod.
proc. pen.
La ricorrente ha allegato al ricorso copia della comunicazione Arpa prot.
0154075/05 del 9/11/2005 (che risulta trasmessa con fax in pari data),
indirizzata al Pubblico ministero titolare del procedimento n.12438/2002 R.G.; la
comunicazione, avente come oggetto “delega di attività d’indagine per emissioni
elettromagnetiche impianti installati a Brescia sul Monte Maddalena in località
Caravelle – Aggiornamento situazione”, contiene la seguente premessa: “In

comunicazione Prot.0149659/04 del 10/11/04 con la presente si notizia in merito
alle indagini svolte da ARPA in località Caravelle.”
Ora, l’intestazione della sentenza impugnata reca il riferimento al
procedimento “N.12438/02 R.G. Not. Reato” e tale circostanza richiama il
medesimo numero di procedimento cui fa riferimento la nota Arpa del
9/11/2005.
Tali circostanze di fatto sono state ignorate dai giudici di appello e risulta
così non adeguatamente motivata l’affermazione contenuta in sentenza circa la
natura esclusivamente amministrativa della sede di accertamento delle
emissioni. Va sul punto rilevato che ben diversa avrebbe dovuto essere la
motivazione offerta per rigettare i motivi di appello qualora la decisione avesse
presso le mosse dal carattere di atto d’indagine penale assegnato agli
accertamenti in parola. L’avere ignorato tale profilo, compreso quello
dell’attualità nel novembre 2005 di un’attività d’indagine avviata tre anni prima,
non risulta compatibile, né sul piano interpretativo delle disposizioni di legge (si
pensi all’art.335 cod. proc. pen.) né sul piano logico con l’omesso esame della
correlata questione in ordine alle ragioni per cui la Procura della Repubblica non
avrebbe considerato la comunicazione del novembre 2005 come nuova notizia di
reato ed effettuato la conseguente iscrizione a registro generale. Del resto, è
evidente che le misurazioni operate nel tempo, a partire dall’anno 2000 per
arrivare all’anno 2008, sono state ricomprese all’interno della medesima
indagine, hanno fatto parte del material probatorio e sono state oggetto delle
specifiche e articolate considerazioni dei giudici di merito.
6. Si è in presenza di vizi della motivazione cui questa Corte non può dare
risposta e che comporterebbero l’annullamento della sentenza con rinvio per un
nuovo esame. Rileva, peraltro, la Corte che l’avvenuta declaratoria di
prescrizione dei reati e il permanere di questioni concernenti l’azione proposta
dalle parti civili impongono, in applicazione delle regole fissate dagli artt.129,
578 e 622 cod. proc. pen. e nel rispetto dei principi interpretativi emergenti dalla

12

riferimento alla delega d’indagine in oggetto e ad aggiornamento della ns.

decisione delle Sezioni Unite penali all’udienza del 18 luglio 2013 su ricorso
Sciortino e altro, di disporre il rinvio in favore del giudice civile competente in
grado di appello.
7. Alla luce delle conclusioni così raggiunte e della conseguente statuizione
in ordine alle azioni civili, si ritiene di rimettere al giudice civile le determinazioni
in ordine alle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili.
P.Q.M.

in grado di appello.
Così deciso il 11/12/2013

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore

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