Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36788 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 36788 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
– CIARDULLI Silvia-

Avverso sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 28.1.2014
Visti gli atti,la sentenza e il ricorso
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta
Dal Consigliere Dott.Silvana de Ber rdinis
Udito il Procuratore Generale,dott.
Che ha concluso

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 28.1.14 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal
Giudice monocratico del Tribunale di Udine in data 12.1.11 nei confronti di CIARDULLI
Silvia,ritenuta dal primo giudice responsabile del reato di cui all’art.624 bis CP,così
riqualificata l’ imputazione di cui all’art.648 comma II CP.,essendo stata trovata in

Per tale reato era stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione €220,00 di multa,con
l’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP ritenuta equivalente all’aggravante della recidiva,e la
diminuente del rito abbreviato.
Nella specie era emerso da annotazione di servizio della ps. che l’imputata era stata fermata
da alcuni dipendenti di uno studio professionale,mentre si trovava in un capannone adibito a
garage dell’ufficio,mentre era intenta a guardare all’interno di una vettura ivi
parcheggiata;nell’occasione Gollino Alessandra aveva riconosciuto al polso della Ciardulli un
bracciale che le era stato asportato dall’auto in sosta nei giorni precedenti .
L’imputata aveva ammesso di aver sottratto il bracciale,in sede di interrogatorio.
Gli oggetti sottratti erano stati consegnati agli agenti intervenuti sul posto.
Il primo giudice aveva riqualificato l’imputazione,rilevando che si era verificato il furto
all’interno di un’autorimessa,qualificata come pertinenza dell’abitazione.
–Innanzi alla Corte di Appello la difesa aveva censurato la decisione,rilevando l’erronea
qualificazione del reato,ritenendo che nella specie la condotta furtiva potesse essere riferita
all’ipotesi di cui all’art.624 CP.,evidenziando peraltro il difetto dell’elemento psicologico del
reato ritenuto in sentenza,e la mancanza di querela–La Corte territoriale aveva disatteso i motivi di gravame osservando la corretta qualificazione
giuridica del fatto ai sensi dell’art.624 bis CP e la congruità del trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
-erronea qualificazione giuridica del fatto ,ritenendo sussistenti gli elementi che integrano
l’ipotesi del furto semplice.
Rilevava al riguardo che secondo quanto era desumibile dalla denuncia della persona offesa il
furto era stato realizzato nei pressi di un parcheggio che veniva utilizzato,prevalentemente,dai
dipendenti di uno studio professionale.
Da ciò la difesa desumeva che tale parcheggio non precludeva l’ingresso di terzi
estranei.Rilevava altresì il difetto della condizione di procedibilità e in tal senso concludeva
chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza.

possesso di oggetti sottratti in data 3.8.2009 in danno di Gollino Alessandra) –

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi dotato di fondamento.
Invero secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato il giudice di
merito ha dato atto che l’imputata era stata notata dalla persona offesa mentre si trovava
all’interno di un capannone adibito a garage dell’ufficio in cui la persona offesa svolgeva
attività lavorativa.
Premesso che non è in discussione la consumazione del reato da parte dell’imputata,che aveva

adeguatamente l’elemento in base al quale il giudice di appello ha ritenuto correttamente
applicata l’ipotesi di reato prevista dall’art.624 bis CP.,dal momento che tale delitto,costituisce
figura autonoma di reato rispetto a quella di furto semplice di cui all’art.624 stesso codice e
non ipotesi aggravata di quest’ultimo(Cass.Sez.V,24-4-2003,n.137-RV235022-;peraltro il reato
de quo è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto,per commettere il reato si
introduca in un luogo che sia destinato ad essere abitato,intendendosi il concetto di abitazione
comprensivo dei luoghi ove i privati svolgano le loro attività(v.Sez.V,22.11.2007,n.43089RV226415)Tanto premesso deve ritenersi dotata di fondamento la censura difensiva inerente alla erronea
qualificazione giuridica della condotta contestata ,dal momento che non è stato adeguatamente
specificato dal giudice di appello in base a quali elementi sia stato accertato che il furto in
contestazione sia avvenuto con le modalità tipiche della fattispecie enunciata in epigrafe, in
luogo riservato all’uso esclusivo del personale di un ufficio,ovvero ad esso adiacente,e
accessibile ai terzi estraneiVa pertanto pronunziato l’annullamento dell’impugnata sentenza,con rinvio ad altra Sezione
della Corte di Appello di Trieste per nuovo esame.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trieste per
nuovo esame.

Roma,deciso in data 29 aprile 2015.

Il Consigliere relatore

ammesso l’addebito,occorre rilevare che-nella specie-dalla sentenza non è specificato

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