Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36788 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36788 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HOUMINE KAMAL N. IL 19/06/1973
avverso l’ordinanza n. 627/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.7.2012 il Tribunale di sorveglianza di Genova
rigettava l’appello proposto da Houmine Kamal avverso l’ordinanza del
Magistrato di sorveglianza di Massa che disponeva l’applicazione nei suoi
confronti della misura di sicurezza della espulsione, ordinata con la sentenza
della Corte di appello di Genova che lo aveva condannato alla pena di anni 4 e
mesi 6 di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza Houmine Kamal

nel provvedimento di rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Il Tribunale di sorveglianza ha confermato il giudizio di persistente
pericolosità espresso dal Magistrato di sorveglianza rilevando la gravità del reato
in esecuzione, il coinvolgimento del ricorrente in un episodi di cessione di droga
avvenuto durante il regime di semilibertà, la commissione di un furto in
abitazione dopo pochi mesi dalla scarcerazione, la denuncia per atti persecutori
presentata nei suoi confronti dalla moglie legalmente separata, ed ha
ulteriormente valutato il disinteresse mostrato dal condannato nei confronti della
figlia minore al cui mantenimento non contribuisce.
Le circostanze allegate nel ricorso prospettano una diversa ricostruzione dei
dati fattuali non consentita nel giudizio di legittimità.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

personalmente propone ricorre contestando le valutazioni di merito contenute

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