Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36788 del 08/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 36788 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FAVRIN ANTONIO nato a ODERZO il 23/09/1938

avverso l’ordinanza del 09/11/2017 del GIP TRIBUNALE di PAOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG: inammissibile.

Data Udienza: 08/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Antonio Favrin, a mezzo dei propri difensori, propone ricorso per

cassazione avvero i provvedimenti del GIP del Tribunale di Paola con i quali è
stata rigettata la richiesta di emissione di sentenza di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen. e si è proceduto al conferimento di un incarico peritale, in
sede di incidente probatorio, anche in relazione a reati che risultano prescritti,
autorizzando la partecipazione alle operazioni peritali anche ai difensori e ai

in relazione a decessi e/o malattie relative a lavoratori che hanno cessato di
prestare la propria opera in epoca antecedente a quella in cui il Favrin ha
assunto l’incarico di amministratore della S.p.A. Marzotto (da ottobre 2001 al 4
aprile 2004).
La vicenda attiene alla richiesta di incidente probatorio formulata dal PM
presso il Tribunale di Paola in relazione ad un procedimento che vede sottoposto
ad indagini il Favrin unitamente ad altri soggetti per i reati di omicidio e lesioni
personali colpose ai danni di numerosi lavoratori impiegati negli stabilimenti
tessili della società Marzotto.

2. Il ricorrente lamenta l’abnormità dei provvedimenti impugnati, esponendo
che il GIP aveva ammesso l’incidente probatorio con ordinanza del 9.8.2017,
all’uopo fissando l’udienza del 9.11.2017, durante la quale la difesa del ricorrente
depositava memoria scritta e rilevava che ben 14 dei 30 omicidi colposi
contestati al capo A) erano coperti da intervenuta prescrizione, chiedendo per
queste posizioni, in principalità, il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,
in subordine, che l’incarico ai periti non le ricomprendesse. Si chiedeva inoltre
che l’incarico peritale, con riferimento alla posizione del Favrin, fosse limitato al
periodo di tempo in cui l’indagato aveva rivestito la carica di amministratore
della società e al decesso dei lavoratori Guerrera e Matellicani nonché alle lesioni
della lavoratrice Brancato.
2.1. Il GIP rigettava la richiesta di proscioglimento e dichiarava inammissibili
le altre questioni concernenti l’incidente probatorio.
2.2. Il ricorrente ritiene che in tal modo il giudice ha continuato a dare
impulso al procedimento nonostante la pacifica sussistenza di una causa
d’improcedibilità dell’azione penale: invece di entrare nel merito della richiesta di
proscioglimento ha preferito liquidare la stessa come suggestiva, rigettandola sul
presupposto che non potesse essere avanzata. Di contro, sostiene che tale causa
di proscioglimento può essere invocata anche nell’udienza fissata per l’incidente
probatorio, trattandosi di procedimento assistito dalle garanzie del

2

consulenti delle persone offese nei cui confronti il reato risulta prescritto, ovvero

contraddittorio, destinato a produrre un risultato utilizzabile a pieno titolo nel
dibattimento.
Deduce che il rigetto della richiesta di proscioglimento ha determinato
l’abnormità delle ordinanze impugnate, stante lo stravolgimento del
procedimento, il quale è stato privato di un legittimo momento decisionale ed è
stato gravato dallo svolgimento di una serie di attività destinate inutilmente a
prolungare il procedimento ed onerarlo di ingenti ed ingiustificati costi, eludendo

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorrente ha depositato una memoria di replica alle considerazioni del
P.G., ribadendo che i provvedimenti impugnati appaiono “eccentrici” ed al di
fuori del sistema organico della legge processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi dedotti in ricorso sono manifestamente infondati.

2. E’ la stessa sentenza a sezioni unite citata dal ricorrente (Sez. U, n.
12283 del 25/01/2005, P.G. in proc. De Rosa, Rv. 23052901) a spiegare che la
sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non può essere
pronunciata prima dell’esercizio dell’azione penale, quindi non prima della fase
strettamente processuale del procedimento penale (caratterizzata dallo
svolgimento della udienza preliminare, per taluni reati, e del dibattimento,
qualora l’imputato non opti per un rito alternativo). Pertanto, durante la fase
delle indagini preliminari, la ritenuta irrilevanza penale del fatto può (e deve)
essere dichiarata dal giudice solo con un provvedimento di archiviazione.
Si tratta di principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte e coerenti
con il sistema e la struttura del vigente codice di rito, in cui la fase delle indagini
preliminari è nettamente distinta da quella strettamente processuale che ha
inizio con l’esercizio dell’azione penale da parte del PM, in cui è formulata una
specifica accusa descritta nell’imputazione notificata al soggetto accusato (che da
indagato assume, quindi, la veste di imputato). Si è dunque affermato che l’art.
129 cod. proc. pen. non può trovare applicazione prima della fase processuale
vera e propria: nella fase delle indagini preliminari il procedimento può giungere
a conclusione solo a seguito di archiviazione, ai sensi dell’art. 409 o 408 cod.
proc. pen. in applicazione dell’espressa previsione dell’art. 411 cod. proc. pen.

3

il principio del “giusto processo”.

(Sez. 5, n. 4903 del 12/11/1996 – dep. 18/03/1997, Giustini P, Rv. 20790101).
Conseguentemente, l’obbligo dell’immediata declaratoria delle cause di non
punibilità non opera nella fase delle indagini preliminari, nella quale trova
applicazione il diverso istituto – non officioso – dell’archiviazione (Sez. 4, n. 8805
del 11/02/2009, P.M. in proc. Martelli, Rv. 24345201).
2.1. Nel caso di specie, i provvedimenti del GIP impugnati attengono
pacificamente ad un procedimento incidentale costituito dall’incidente probatorio
chiesto dal PM in fase di indagini preliminari al fine di acquisire elementi di

dibattimentale, sempre che la pubblica accusa si determini nel senso
dell’esercizio dell’azione penale nei confronti dei soggetti indagati.
Ne discende che tutte le disquisizioni contenute nel ricorso – con riferimento
al mancato ed immediato proscioglimento del ricorrente, in sede di incidente
probatorio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – in ordine ad una presunta
violazione del “giusto processo”, per “l’illogico impulso dato al procedimento e
all’esercizio dell’azione penale”, sono del tutto fuori luogo e non si attagliano alla
fattispecie in esame, trattandosi, appunto, di una fase di incidente probatorio che
si inserisce in un procedimento penale ancora in fase di indagini, in cui l’azione
penale non è stata ancora esercitata.
Nessuna abnormità è dunque riscontrabile nel caso di specie, dovendosi
piuttosto ritenere che il GIP abbia correttamente rigettato la richiesta di
emissione di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che
non avrebbe potuto essere emessa in fase di indagini, per le considerazioni
dianzi riportate.
2.2. Le restanti ordinanze impugnate non possono essere ritenute abnormi,
rientrando nei poteri del GIP provvedere in ordine alle istanze proposte dalle
parti in sede di udienza e non derivando alcuna abnormità strutturale o
funzionale da tali provvedimenti, che si sono limitati a consentire di dare sfogo
integralmente alla richiesta di accertamento peritale avanzata dal PM.
2.3. Per quanto attiene alla asserita “estensione” dell’accertamento peritale
richiesto in sede di incidente probatorio con riferimento ai reati prescritti, e alla
sua ritenuta “eccentricità” rispetto all’ordinamento processuale, si deve
osservare che eventuali violazioni di legge in cui sarebbe incorso il
provvedimento del GIP non configurerebbero comunque l’abnormità dei
provvedimenti in questione, avendo il GIP provveduto secondo poteri e facoltà
che gli sono comunque attribuiti ai sensi della legge processuale e ben potendo
le parti trovare tutela nell’ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti
dal codice di rito. L’istituto della abnormità, infatti, può riguardare solo il
provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso

4

prova, nel contraddittorio delle parti, utilizzabili nell’eventuale fase

dall’intero ordinamento processuale, o quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999,
Rv. 215094). Situazioni che non ricorrono nel caso di specie, in cui, come già
detto, il giudice si è limitato a dare sfogo all’accertamento probatorio incidentale,
nell’ambito di una visione unitaria e complessiva dei fatti oggetto di indagine, la
cui rilevanza in questa fase attiene esclusivamente alla raccolta di elementi di
prova, esulando dall’accertamento di specifiche responsabilità (o irresponsabilità)

3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 8 maggio 2018

penali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA