Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36787 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36787 Anno 2014
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO ANTONINO N. IL 02/11/1957
avverso l’ordinanza n. 3775/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 26/06/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza deliberata il 26 settembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Messina rigettava il reclamo, proposto ad Antonio Trovato, avverso la sanzione
disciplinare inflittagli dal Consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario presso il
quale stava espiando la pena con l’esclusione dalle attività ricreative e sportive per
cinque giorni.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

a) violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 69 comma 6 lett. b) ord. pen.
in quanto il magistrato di sorveglianza non aveva verificato l’irregolarità
procedurale, determinata dall’assenza del comandante del reparto al momento della
contestazione dell’infrazione da parte della direzione dell’istituto, in difformità
rispetto a quanto prescritto dall’art. 81 del regolamento penitenziario con
conseguente impedimento alla piena attuazione del contraddittorio;
b) violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 69, comma 6 lett. b), ord.
pen., in quanto il magistrato di sorveglianza ha il potere-dovere di verificare la
fondatezza degli addebiti disciplinari anche disponendo l’audizione del detenuto,
oltre a dover accertare il rispetto della regolarità formale del procedimento.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti.
1.11 provvedimento impugnato ha già dato atto dell’insussistenza nel caso
specifico di alcuna ipotesi di violazione delle disposizioni che regolano il
procedimento disciplinare a carico dei detenuti e dell’avvenuta contestazione da
parte del reclamante del solo profilo di infondatezza dell’addebito, precluso al
sindacato conducibile dalla magistratura di sorveglianza.
1.1 A fronte di tale lineare e logico apparato argomentativo, fondato su
consolidati principi interpretativi, il ricorso deduce che il giudice di merito non
avrebbe rilevato l’assenza del comandante di reparto al momento della
contestazione degli addebiti da parte della direzione dell’istituto e si limita a
richiamare le varie fasi nelle quali si snoda il procedimento disciplinare. Premesso
che col reclamo il ricorrente aveva lamentato soltanto l’insussistenza della condotta
illecita, senza sollevare questioni procedurali, la dedotta violazione del principio del
contraddittorio non è però stata adeguatamente illustrata, dal momento che lo
stesso ricorrente ammette che la contestazione del comportamento riprovato era
avvenuta ad opera del direttore senza che ciò avesse impedito di comprenderne il
contenuto e di apprestare le opportune difese. Inoltre trascura che, come affermato
1

personalmente, il quale ha lamentato:

dalla giurisprudenza di questa Corte “In tema di procedimento per l’inflizione di
sanzioni disciplinari a detenuti o internati, fermo restando che la decisione circa
l’avvio di detto procedimento è di esclusiva competenza del direttore dell’istituto,
deve ritenersi tuttavia consentito, in base ai principi generali vigenti in materia di
procedimenti amministrativi, che la contestazione dell’addebito sia materialmente
effettuata da un operatore penitenziario all’uopo delegato dal direttore” (Cass. sez.
1, n. 17643 del 25/01/2005, Cesarano, rv. 231433; sez. 1, n. 8986 del
05/02/2008, Campisi, Rv. 239512) e che l’eventuale omissione della previa

adempimento al comandante del reparto di polizia penitenziaria, può assumere un
rilievo pregiudizievole sulla validità del provvedimento adottato soltanto in caso
abbia compromesso la possibilità di conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione
dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito in
funzione dell’udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina (Cass.
sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Campisi, Rv. 240935).
1.2 E’ noto che l’art. 38 dell’Ordinamento penitenziario prescrive, infatti, che:
“Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato, dopo la
contestazione dell’addebito all’interessato il quale è ammesso ad esporre le proprie
discolpe” e l’art. 81 del regolamento penitenziario stabilisce che i fatti di rilievo
disciplinare debbano essere contestati al detenuto dal Direttore dell’Istituto
penitenziario non oltre dieci giorni dal rapporto relativo all’infrazione e che, entro
10 giorni dalla data della contestazione, abbia a seguire la convocazione
dell’incolpato per la decisione disciplinare. Ebbene, nessuna delle due norme,
funzionali a garantire l’attuazione di principi fondamentali di garanzia, risulta violata
nel caso specifico, né risulta il pregiudizio subito dal ricorrente, soltanto allegato,
ma non compiutamente illustrato e dimostrato.
1.3 Resta poi escluso che con il reclamo proposto dal detenuto possa
ottenersi dal magistrato di sorveglianza una revisione nel merito della decisione che
abbia applicato la sanzione disciplinare, essendo tale forma di gravame destinata ad
accertare la regolarità del procedimento seguito.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
2

contestazione dell’addebito da parte del direttore dell’istituto, o la delega di tale

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA