Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36787 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36787 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CATALDO ROSARIO N. IL 05/03/1977
avverso l’ordinanza n. 278/2011 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7.3.2012 il Tribunale di Ravenna , in funzione di giudice
dell’esecuzione,
rigettava la richiesta presentata da Di Cataldo Rosario di
applicazione della disciplina della continuazione
sui reati giudicati con le
sentenze del Tribunale di Cosenza, del Tribunale di Ravenna e del Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Cosenza, specificate nell’ordinanza.
Avverso l’ordinanza di rigetto Di Cataldo Rosario ha dichiarato di proporre
ricorso riservando la presentazione dei motivi al proprio difensore di fiducia.
Rilevato che alla dichiarazione di impugnazione non è seguita la
presentazione dei motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi
degli artt.591 comma 1 lett.c) e 581 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/al pagamento delle spese
processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma
di euro cinquecento.
Così deciso in Roma il 25.6.2013
CONSIDERATO IN DIRITTO