Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36787 del 15/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36787 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI DONNA VALERIO N. IL 02/05/1955
avverso la sentenza n. 6569/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in rsona del Dott.
che ha concluso per g(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. \-1(5-e.t.-

Data Udienza: 15/04/2015

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 17.1.2014 la Corte di Appello di Milano confermava a carico di DI DONNA
Valerio la sentenza emessa dal Tribunale di Milano,in data 2.11.12,con la quale l’imputato era
stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta documentale,ascrittogli ai sensi degli
artt.216-comma I n.2-e 223,comma I L.F. ,nella qualità di amministratore unico della TMS

s.r.I.,dichiarata fallita con sentenza di tale Tribunale in data 2/7/2009,Per tale reato era stata inflitta la pena di anni 4 di reclusione,oltre le pene accessorie di legge,e
la condanna al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile,con provvisionale di
€10.000,00La prova del fatto contestato risultava desunta dalla relazione del curatore,che aveva
evidenziato di non aver rinvenuto documentazione contabile,e che l’imputato si era reso
irreperibile; le vicende della società erano state desunte da informazioni assunte dalla Agenzia
delle Entrate e dalle annotazioni della Camera di CommercioIl Di Donna risultava essere amministratore unico(sin dal 1995) e titolare della quasi totalità
delle quote della società che operava nella gestione dei sistemi di comunicazione;i1 passivo
fallimentare era stato accertato per un ammontare superiore ad euro 1.800.000-nel 2009,in
assenza di attivoI creditori principali erano Equitalia,Telecom,Vodafone,e CCIAA-

>IN APPELLO la difesa aveva dedotto che l’imputato aveva ottenuto la restituzione nei
termini per impugnare la sentenza di primo grado osservando che il decreto di citazione a
giudizio era stato notificato con il rito degli “irreperibili” senza aver svolto le necessarie
ricerche dell’imputato,che risultava domiciliato in Milano,titolare di immobile in qualità di
locatario,e iscritto all’INPSIn base a tali elementi la difesa aveva dedotto la mancata conoscenza del procedimento da
parte dell’imputato,chiedendo alla Corte territoriale la dichiarazione di nullità del decreto di
citazione e della sentenza di primo grado.
La Corte territoriale aveva rilevato l’infondatezza del gravame,specificando:
a) che l’imputato era stato ricercato in Milano nel luogo di residenza(Corso Concordia)
dove lo aveva ricercato anche il curatore;
b) che le ricerche demandate ai CC.ed alla PS avevano dato esito negativo;
c) che la difesa aveva solo dedotto,senza fornire prova documentale,la regolare posizione

)

lavorativa dell’imputato registrata all’INPS.
In base ai suddetti elementi la Corte aveva escluso che fosse sussistente alcuna “omissione” di
ricerche ,osservando che peraltro ancora all’epoca del giudizio di appello non risultava indicato
un diverso luogo nel quale avrebbero potuto essere eseguite le notifiche.

1

In conclusione rilevava che la sentenza di primo grado era congruamente motivata e che
doveva ritenersi privo di fondamento l’atto di impugnazione.

-Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-che il ricorrente-restituito nel termine di impugnazione-aveva avuto conoscenza della
sentenza di primo grado solo il 24.4.2013,data della notifica dell’ordine di esecuzione (in Via
Don Vercesi n.25),per la pena detentivaSpecificando che i CC. avevano redatto verbale di vane ricerche in data 30/3/2011,a seguito di

-2-che la PS aveva comunicato,in data 12 /5/2011 alla Procura di non aver potuto notificare un
atto dopo aver ricercato l’imputato nel luogo di residenza;
3-che il PM. aveva emesso decreto di irreperibilità il 7/11/20114- che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini (ex art.415 bis CPP) era
avvenuta presso lo studio del difensore d’ufficio-5- che al predetto difensore era stato notificato anche l’avviso per la fissazione dell’udienza
preliminare.
-6- che il GUP. ,dopo ulteriori ricerche,con esito negativo,aveva emesso nuovo decreto di
irreperibilità;
7- che il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato presso il difensore d’ufficio,e il
processo era stato celebrato in contumacia dell’imputato-che l’estratto contumaciale era stato notificato al difensore d’ufficio- che l’ordine di esecuzione della sentenza risultava notificato “a mani dell’imputato”-

Tanto premesso evidenziava che la Corte territoriale aveva accolto l’istanza di restituzione in
termini ,avendo l’imputato dimostrato di essere domiciliato in Milano,e di avere in locazione un
immobile ,nonché di aver dato comunicazione alla Autorità di PS della cessione del
fabbricato,oltre che di svolgere regolare attività lavorativa,con posizione registrata all’INPS.
– In base a tali rilievi il ricorrente censurava la decisione ove la Corte territoriale aveva ritenuto
che dovessero tenersi distinti i presupposti per la remissione in termini per l’impugnazione e
quelli di eventuali nullità per le notifiche eseguite nei confronti dell’imputato.
Richiamava a sostegno del gravame l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte:
Sez.III,n.2965 del 5/7/1996;
Sez.V,n.273 del 19-1-10994;
Sez.I-n.3488 del 21/9/1993Sez.I-n.5479 del 10/1/2006;
Sez.III,n.9244 del 21/1/2010per cui ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità dovendo le ricerche essere eseguite
“cumulativamente e non alternativamente o parzialmente” in tutti i luoghi indicati dall’art.159
CPP,esse devono sempre essere effettuate anche nel luogo in cui l’imputato esercita

2

accesso all’indirizzo di residenza dell’imputato(in Milano,Corso Concordia n.11)-

abitualmente la sua attività lavorativa e ciò anche quando tale luogo non risulti in atti,rilevando
altresì che “l’emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite
mediante consegna al difensore -ove attengano alla vocatio in jus integrano nullità
assolute,insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art.179 co.I
c.p.p.,in relazione all’art.178 lett.c) CPPAlla stregua di tali elementi la difesa evidenziava che le ricerche dell’imputato,nella
specie,erano state limitate al luogo dal quale il predetto era stato sfrattato(f15 e seg. del
ricorso)e che non era stata valutata dal giudice l’indicazione fatta dalla difesa della Parte civile

all’udienza preliminare,rilevando che il ricorrente poteva essere reperito presso la sede della
società “Trifola srl.”(come da allegato n.29 al ricorso)Non attribuiva rilevanza infine alla mancata comunicazione del nuovo recapito al curatore
fallimentare-

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero risulta sussistente nella specie la nullità assoluta dedotta dalla difesa del
ricorrente,essendo emerso dall’esame della documentazione allegata che era stato emesso
decreto di irreperibilità in mancanza delle esaustive ricerche dell’imputato in quanto la difesa
ha dato dimostrazione del mancato esperimento di ricerche del ricorrente nel luogo ove
svolgeva attività lavorativa.
Sul punto il provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi enunciati da questa
Corte (v.Cass.del 13-2-2006-RV235098-)secondo cui ai fini dell’emissione del decreto di
irreperibilità,le ricerche vanno eseguite cumulativamente ,e non alternativamente o
parzialmente,in tutti i luoghi indicati dall’art.159 c.p.p.,e quindi anche nel luogo in cui
l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa,se pure tale luogo non risulti in atti.
L’incompleto svolgimento delle ricerche funzionali all’emissione del decreto di irreperibilità ne
determina la nullità assoluta che si estende agli atti successivamente compiuti(v.altresì Cass.Sez.II,n.40041 del 14.10.2009-e Cass.III,del 9.3.2010-RV246234-)In base ai suddetti rilievi si osserva che la decisione impugnata è viziata dalla violazione delle
disposizioni del codice di rito,atteso che il giudice di appello ha ritenuto di accogliere l’istanza
di restituzione in termini per l’impugnazione ,disattendendo la richiesta di dichiarare la nullità
che inficiava il procedimento sin dalla emissione del decreto che dichiarava l’irreperibilità
dell’imputato ,in quanto la difesa ha dato dimostrazione del mancato esperimento di ricerche
del ricorrente nel luogo ove svolgeva attività lavorativa.
Il vizio dedotto dal ricorrente rende nulli gli atti successivi,restando insussistenti i presupposti
di una rituale citazione dell’imputato sin dalla instaurazione del giudizio di primo grado.

3

Conseguentemente va pronunziato l’annullamento senza rinvio delle sentenze emesse a carico
dell’imputato in primo e secondo grado,e va disposta la trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il corso ulteriore-

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Milano in data

Milano per l’ulteriore corso.

Roma,deciso in data 15 aprile 2015.

Il Consigliere relatore

2.11.2012 e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA