Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36786 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36786 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XHAKROSA FATOS N. IL 28/12/1969
avverso l’ordinanza n. 75/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 25/06/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.5.2012 la Corte di assise di appello di Milano,in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Xhakrosa
Fatos di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di omicidio
volontario, detenzione e porto illegale di armi, giudicati con la sentenza della
Corte di assise di appello di Milano del 2.2.2010, ed i reati di cui agli artt.81,110
cod.pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, giudicati con sentenza del Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Trento.

ricorso per cassazione riservando i motivi al proprio difensore di fiducia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che alla dichiarazione di impugnazione non è seguita la
presentazione dei motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi
degli artt.591 comma 1 lett.c) e 581 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
P.Q.M.
-602~-re
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna /al pagamento delle spese
processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma
di euro cinquecento.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.

Avverso l’ordinanza di rigetto il condannato ha dichiarato di presentare

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