Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36784 del 27/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36784 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– BECHIR KALLONI WAEL nato il 26/06/1992

avverso l’ordinanza del 06/03/2018 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lepre/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA che per l’annullamento con
rinvio del ricorso.

Data Udienza: 27/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 6 marzo 2018 il Tribunale del riesame di Trento ha

confermato l’ordinanza con cui era stata applicata a Bechir Kalloni Wael la misura
della custodia cautelare in carcere, a seguito della condanna resa nel giudizio
abbreviato pari a anni quattro giorni cinque di reclusione ed Euro 200.000 di
multa, tenuto conto della sussistenza delle esigenze cautelari ritenute immutate
rispetto alla data della convalida, nonché della mancanza di domicilio idoneo al

2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato il quale

rileva la nullità del provvedimento poiché alla deliberazione ha concorso un
giudice diverso rispetto a quelli che hanno partecipato l’udienza collegiale del 6
marzo 2018. Osserva che dal verbale redatto in udienza emerge che il collegio
era così costituito: Presidente, dott. De Donato (il quale aveva sostituito il
presidente Serao, incompatibile per avere emesso l’ordinanza impugnata), dott.
Borrelli (relatore) e dott.ssa Mancini. Mentre dall’ordinanza, redatta dal dott.
Borrelli, il Collegio risulta composto dal medesimo, dal dott. Avolio, Presidente e
dal dott. De Donato. Dovendo ritenersi mutato il Collegio, avendo partecipato
alla deliberazione del provvedimento il dott. Avolio che, peraltro, ha assunto la
funzione di presidente, firmando il provvedimento in calce,

al posto della

dott.ssa Mancini, in violazione dell’art. 525, comma 2^ cod. proc. pen., che
sancisce a pena di nullità assoluta, il principio dell’immutabilità del giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.
2.

Il ricorso è fondato.
Questione identica a quella formulata con il motivo di gravame è stata

risolta dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato l’applicabilità della
disciplina di cui all’art. 525 cod. proc. pen. anche ai procedimenti definiti con
procedura in camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. , in quanto
espressione di un principio generale. (Sez. 1, n. 13599 del 22/11/2016 – dep.
20/03/2017, Sarr, Rv. 27005701; Sez. 4, n. 38122 del 13/05/2014 – dep.
17/09/2014, Valenti, Rv. 26140501).
L’esame degli atti, consentito in ragione della natura della censura, permette
di constatare che il collegio del Tribunale di Trento che ha emesso l’ordinanza
datata 6-8 marzo 2018 è costituito nella seguente composizione: Presidente
Guglielmo Avolio; Giudice: Giovanni De Donato; Giudice -relatore Enrico
Borrelli. Invece, dalle risultanze del corrispondente verbale il collegio che ha
celebrato l’udienza camerale del 6 marzo, davanti al quale si è svolta la

fine di applicare la misura gradata.

discussione e che ha assunto la riserva per la decisione risulta così formato:
Presidente: De Donato; Giudice relatore Borrelli; Giudice Mancini.
La composizione del collegio del Tribunale del riesame che ha assistito alla
discussione ed ha assunto la riserva e quella che ha composto il collegio
decidente sono diverse, perché il Presidente Avolio non risulta dal verbale
d’udienza, mentre risulta quale altro componente il giudice Mancini, che non
compare invece nel collegio come indicato dall’ordinanza, parimenti in udienza
De Donato è indicato quale presidente del collegio, laddove nell’ordinanza risulta

Nella situazione concreta, dunque, appare violato il principio sancito dall’art.
525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui alla deliberazione concorrono, a
pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.
Tuttavia, come è stato già precisato per quanto concerne il rito camerale
oggetto della presente verifica “il principio di immutabilità del giudice fissato
dall’art. 525 cod. proc. pen. di cui si fa applicazione pertiene in modo
inderogabile al solo snodo che va dall’udienza di discussione in camera di
consiglio e di contestuale riserva fino al momento della decisione che si
perfeziona con la deliberazione e poi con il deposito del provvedimento (al lume
dell’art. 128 cod. proc. pen.), in quanto confligge con esso la possibilità che le
conclusioni delle parti siano ricevute da un collegio diverso da quello che poi
decide. E’ questo l’ambito in relazione al quale il mutamento del collegio
determina nel rito camerale la nullità assoluta di cui all’art. 525 cod. proc. pen.,
impregiudicata restando la possibilità che si verifichi, per le più varie cause,
l’ipotesi in cui dette parti siano ammesse a dedurre di nuovo ed a rassegnare le
conclusioni innanzi ad un collegio diversamente composto prima (della nuova
riserva e della decisione” (così Sez. 1, n. 13599 del 22/11/2016 – dep.
20/03/2017, Sarr, Rv. 27005701).”
Nel caso esaminato, dunque, il contrasto tra il verbale di udienza e
l’epigrafe dell’ordinanza impugnata fa emergere che uno dei magistrati del
collegio deliberante non era stato presente nel collegio che ha trattato l’udienza
camerale di discussione esitata dall’assunzione della riserva di decisione da parte
del Tribunale.
Ne consegue la nullità che ha inficiato la deliberazione non può che
comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo
giudizio al Tribunale di Trento.

P.Q.M.

2

giudice.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo
esame

Così deciso il 27/04/2017

Il Consigliere estensore

Maura Nardi

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