Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36783 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36783 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INTERLICI AGOSTINO N. IL 16/12/1947
avverso l’ordinanza n. 3316/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
~.sAA r ecti,
Con ordinanza del 21.6.2012 itribunalOdi sorveglianza di Messina
disponeva l’aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata
in corso di esecuzione nei confronti di Interlici Agostino, sostituendola con
il ricovero presso una Casa di cura e custodia per la durata di anni uno.
Avverso l’ordinanza del U~Vq di sorveglianza Interlici Agostino
personalmente ricorre per cassazione deducendo che le contestate
ad uno stato d’ira determinato da vicende personali e familiari (quali la
morte per suicidio di un fratello).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché deduce circostanze di fatto che non
possono costituire oggetto di apprezzamento nel giudizio di legittimità
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al
pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 25.6.2013.
violazioni, commesse all’interno della Comunità ospitante, erano dovute