Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36783 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36783 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GJINI ARBEN N. IL 19/05/1983
avverso l’ordinanza n. 264/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
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lette/sentii-e le conclusioni del PG Dott. Te, ,Ullett22-,,
di ce() OcAA,~

Uditi difeAvv.;

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)

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Gjini Arben ha proposto istanza di restituzione in termini per impugnare la
sentenza della Corte di appello di Milano con la quale egli è stato condannato a
pena ritenuta equa per il reato di cui all’art. 73 TU stup., assumendo di non aver
avuto conoscenza dell’esito del procedimento di appello e di non aver saputo di
un ricorso in cassazione in suo favore, del quale aveva avuto notizia solo al
momento della notifica dell’ordine di esecuzione in data 5.2.2014.
La Corte di Appello di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a

proporre ricorso per cassazione, ed ha disposto la trasmissione degli atti a
questa A.G.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso é inammissibile.
2.1. Giova puntualizzare che in favore del Gjini risulta proposto dal difensore
avv. Cardinali ricorso per cassazione definito con sentenza della Prima sezione
penale del 7.6.2012 n. 627.
Nessuna preclusione deriva alla proposizione dell’istanza dal solo fatto che
sia stato presentato ricorso dal difensore; l’interpretazione secondo la quale
l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell’interesse
dell’imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest’ultimo, una
volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la
restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione (Sez. U, n. 6026
del 31/01/2008 – dep. 07/02/2008, Huzuneanu, Rv. 238472), é stata superata
dalla Corte costituzionale che con sentenza n. 317 del 2009 ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 111,
primo comma, e 117, primo comma, Cost., l’art. 175, comma 2, cod.
proc. pen., nella parte in cui non consente la restituzione
dell’imputato,

che

non

abbia

avuto

effettiva

conoscenza

del

procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre
impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle
ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione
sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato
2.2. Tanto premesso, va rammentata la giurisprudenza che esclude il diritto
alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa in
primo grado per l’imputato latitante che, successivamente a tale decisione,
nomini un difensore di fiducia nel corso del giudizio di appello, e formuli l’istanza
di cui all’art. 175 cod. proc. pen. solo dopo l’intervenuta irrevocabilità della
sentenza di secondo grado, posto che la perdurante esistenza del rapporto di
difesa fiduciaria costituisce fatto di per sé idoneo a provare l’effettiva conoscenza

decidere sull’istanza, perché volta ad ottenere la restituzione nel termine per

..4 .

della pendenza del procedimento e del provvedimento, a meno che non risulti
una comunicazione al giudice dell’avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il
legale e l’assistito (cfr. Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014 – dep. 03/02/2014,
Najimi, Rv. 258775). Similmente, si é affermato che non ha diritto alla
restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace
che abbia nominato un difensore di fiducia, il quale lo abbia assistito nello
svolgimento di tutti i gradi del giudizio, proponendo le relative impugnazioni, a
meno che non risulti un’esplicita comunicazione al giudice dell’avvenuta

del 21/01/2011 – dep. 11/02/2011, Minicozzi, Rv. 249466).
Se ne deduce che la nomina di un difensore di fiducia nel corso del
procedimento esclude la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 175 cod. proc.
pen.
Orbene, nel caso che occupa il dato dal quale occorre prendere le mosse é
costituito dalla nomina di un secondo difensore, nella persona dell’avv. Carlo
Benini, fatta dal Gjini nel corso del menzionato giudizio di cassazione. Tanto
dimostra che il Gjini era a conoscenza del procedimento; dal che deriva
l’inammissibilità dell’istanza perché tardiva, come sostenuto dal P.G. requirente,
perché la nomina é precedente alla data del 5.2.2014, nella quale l’istante ebbe,
per sua stessa ammissione, conoscenza del procedimento; in ogni caso tardiva
anche rispetto a tale data, essendo stata presentata l’istanza 1’8.3.2014. La
quale risulta altresì manifestamente infondata, per la palese assenza del
requisito della mancata conoscenza effettiva del procedimento e del
provvedimento da impugnare.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/6/2015.

interruzione di ogni rapporto tra il difensore ed il suo assistito (Sez. 6, n. 5332

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