Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36782 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36782 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VASSALLO EMILIO GIOVANNI N. IL 09/09/1949
avverso la sentenza n. 2131/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
`A-te£f
Udito il Procuratore GeR rale in p r ona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per 1 p. e civile, l’Avv
Uditi

sor Avv.

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 27/3/2012, condannò
Vassallo Emilio Giovanni, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2bis, cod. della str., per essersi posto alla guida in stato
d’ebbrezza alcolica, così dando causa ad un incidente stradale, alla pena
stimata di giustizia.

con sentenza del 5/3/2014, in parziale riforma della statuizione di primo
grado, ridotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida alla durata di due anni, confermò nel resto la sentenza di
primo grado.

3. Il Vassallo avanza ricorso per cassazione avverso la sentenza
d’appello sorretto da duplice censura.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e
vizio motivazionale in quanto l’accertamento del tasso alcolico era stato
effettuato presso il presidio ospedaliero ove l’imputato era stato condotto, non
per ragioni terapeutiche, bensì su richiesta della p.g., senza che il medesimo
fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un proprio difensore di
fiducia.

3.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge in
quanto il Giudice aveva disatteso la richiesta di patteggiamento, formulata
con l’opposizione al decreto penale di condanna, perché ritenuta subordinata a
quella di assoluzione.

4.

In data 16/6/2015 veniva fatta pervenire nell’interesse del

ricorrente memoria contenente nuovi motivi, con la quale, in aggiunta a
quanto prospettato in ricorso il Vassallo, senza venir meno alle censure
primigenie,

chiedeva

farsi

applicazione

della

formula

terminativa

dell’irrilevanza del fatto o che, comunque, fosse messo alla prova; ipotesi,
queste, all’epoca del giudizio di merito non percorribili in quanto introdotte
con norme successivamente approvate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

2. La Corte d’appello di Genova, alla quale l’imputato si era rivolto,

5. Il ricorso è infondato, anche per quel che concerne i motivi
nuovi sopra riportati.

5. 1. Quanto ai motivi principali deve osservarsi quanto appresso.
a) Dalla sentenza d’appello consta che l’imputato ebbe necessità di essere
condotto nell’immediatezza presso presidio ospedaliero a cagione delle lesioni
riportate nell’incidente.
L’anzidetta constatazione fattuale viene inammissibilmente sovvertita dal
Vassallo facendo ricorso ad una versione meramente congetturale, priva dei

Ciò premesso, la doglianza è priva di fondamento. Questa Sezione ha già
avuto modo di condivisamente affermare che il prelievo ematico compiuto
autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto
soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un
incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria
urgenti ed indifferibili ex art. 356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun
obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di
fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cfr., fra le tante, Cass.,
Sez. 4, n. 3848 del 4/6/2013, dep. 18/9/2013, Rv. 257573).
Né, peraltro, può aggiungersi per completezza di materia, l’eventuale
mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per
l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza costituisce una causa di
inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura
ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo
codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art.
13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso
dell’interessato al prelievo dei campioni (Cass., Sez. 4, n. 1522 del
10/12/2013, dep. 15/1/2014, Rv. 258490).
b) Anche la censura in rito è destituita di giuridico fondamento.
E’ pregiudizialmente decisivo osservare che l’imputato ben avrebbe potuto
reiterare la richiesta di applicazione della pena, proposta contestualmente
all’opposizione al decreto penale di condanna e rigettata dal giudice, in
apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio
immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente.
La preclusione introdotta dal terzo comma dell’art. 464 cod. proc. pen., infatti,
riguarda l’eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata
per la prima volta nel giudizio conseguente all’opposizione, mentre la
reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché
possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente
decisione di rigetto

(Sez. 3, n. 20517 del 12/05/2005, dep. 01/06/2005,

2

necessari ancoraggi alle emergenze probatorie.

Rv. 231921; in senso conforme, Sez. 4, n. 46367 del 24/10/2007, dep.
13/12/2007, Rv. 238430).

5.2. anche i motivi aggiunti non possono essere accolti.
La Corte territoriale, descrivendo i fatti accertati, ha espresso un indubbio
giudizio negativo, sia sull’elemento soggettivo, che sulla intensa pericolosità
del fatto: l’imputato, in uno stato di grave alterazione psicofisica, procurata da
un acuto stato d’intossicazione da assunzione di alcolici – 2,97 g/I -, aveva
perso il controllo del ciclomotore, invadendo l’opposta corsia di marcia,

di definizione esterna della predetta semicarreggiata e l’incidente non aveva
registrato tragici epiloghi per la fortunata coincidenza dell’assenza di veicoli in
transito nell’opposto senso di marcia.
Ciò, a prescindere dell’opinione espressa in sede di legittimità, secondo la
quale la disciplina della messa alla prova per i maggiorenni, introdotta con la
legge 28/4/2014, n. 67, non trova applicazione nei processi pendenti in sede
d’appello e di cassazione (Sez., 3, n. 22104 del 14/4/2015, dep. 27/5/2015,
Rv. 263666), rende la pretesa destituita di giuridico fondamento, in quanto
l’opzione appare incompatibile con il giudizio negativo di merito espresso dal
Giudice d’appello, in questa sede non sindacabile. Invero il comma 3 dell’art.
464quater, cod. proc. pen., richiama i parametri di cui all’art. 133, cod. pen.,
parametri che, nel caso al vaglio, non conducono ad una prognosi favorevole
per l’applicazione dell’istituto del probation.
A maggior ragione la descrizione dei fatti e l’apprezzamento degli stessi
operati in sede d’appello preclude l’accesso alla formula terminativa
dell’irrilevanza del fatto, introdotta con il d.lgs. n. 28 del 16/3/2015.
L’art. 131bis, cod. pen., introdotto con la legge di riforma, predica l’esclusione
della punibilità ove si registri la «particolare tenuità dell’offesa» attraverso
l’esame delle «modalità della condotta» o a cagione della <

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