Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36781 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36781 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONFORTINO MARCO N. IL 27/03/1977
MARIANI CARLO N. IL 14/08/1973
VATALARO GIUSEPPE N. IL 30/05/1967
avverso la sentenza n. 1796/2011 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
22/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 25/06/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di applicazione pena su richiesta il Tribunale di
Verona
irrogava a Confortino Marco, Mariani Carlo e VatalaroGiuseppe la pena di anni 2
di reclusione ed euro 600 di multa ciascuno in relazione ai reati di ricettazione di
una pistola cal.7,65 e di detenzione e porto illegali della medesima arma, con
l’aggravante della recidiva specifica.
Avverso la sentenza Marco Confortino personalmente ed il difensore di
Mariani Carlo e Vatalaro Giuseppe ricorrono assumendo l’insussistenza di
logico della motivazione per mancata pronuncia della sentenza di
proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibile perché propongono motivi di merito non
ammessi in sede di legittimità ovvero connotati da assoluta genericità, non
indicando in alcun modo quali siano le risultanze probatorie che il giudice ha
omesso di valutare agli effetti dell’art. 129 cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. i ricorrenti devono essere condannati al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500
ciascuno
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende, c’ ‘a/”.-.11 (” 0
Così deciso in Roma il 25.6.2013
elementi probatori a carico degli imputati, violazione della legge penale e vizio