Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36780 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36780 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUOMO CRISTIAN N. IL 18/07/1976
avverso l’ordinanza n. 114/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 10/12/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

L Avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di
sorveglianza dichiarava non luogo a provvedere sulla sua ;stanza di
remissione del debito ed avverso la cartella di pagamento del
medesimo debito giudiziale interamente sgravato con atto del
Tribunale di sorveglianza di Napoli del 9.1.2009, ricorre per
cassazione Cuomo Cristian chiedendone l’annullamento.
2. La dogliartza, peraltro qualificata come impugnativa di legA
ma rivolta al tribunale di sorveglianza, si appalesa non
autosuffiente, dappoichè sfornita di allegazioni relative agli atti
richiamati.
3. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va iuin di
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dc.la.
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 c.p.p. e di una somma in favore della Caa delle
ammende, somma che si stima equo fissare in curo 1000.
P. Q. M.
la Corte. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1000.00
alla Cassa delle ammende
In Roma, addì 25 giugno 2013

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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