Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36780 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36780 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
CORSI MARCO

n. il 25.11.1985

avverso la sentenza n.1425/2014 della Corte d’appello di Trieste del 20.10.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all’udienza pubblica del 3 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
Claudio D’Isa
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
L’avv. Maurizio Bellacasa, sostituto processuale dell’avv. Sara Frattolin, difensore
dell’imputato, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
CORSI Marco ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con
cui la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi
confronti dal Tribunale di Udine – sezione distaccata di Palmanova – in data 14.11.2012
in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolernico di cui al ai commi 2
e 7 dell’art. 186 del C.d.S..
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge, nella specie dell’art. 24
Cost. e art. 114 disp. att. c.p.p.. Ci si riferisce al mancato avviso da parte degli agenti
operanti al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore, con la conseguente

Nel caso di specie le annotazioni di P.G. lasciano intuire che i sintomi dello stato di
ebbrezza che gli operanti hanno ritenuto di rilevare nel CORSI potessero verosimilmente
far ritenere integrata una notizia di reato ed era, pertanto, doveroso provvedere ad
esplicare gli avvisi di legge all’indagato. Ma le dichiarazioni rilasciate da Corsi Paolo,
padre del ricorrente, in ambito di investigazioni difensive (debitamente acquisite al
fascicolo del p.m.), confermano che l’avviso non fu dato all’indagato. Per altro sia
nell’annotazione di servizio del 9.04.2011, sia in quella di P.G. del 16.06.2011 nulla si
dice in ordine a tale fondamentale punto.
Con il secondo motivo si denuncia altra violazione di legge ed, in particolare,
l’erronea applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1 42175/109/42
del 29.12.2005 e manifesta illogicità della motivazione, in merito alla possibilità degli
agenti operanti di accompagnare il conducente, ritenuto in stato di ebbrezza alcolica,
presso il più vicino ufficio di Polizia. Si argomenta che tale possibilità è riconosciuta
quando vi è indisponibilità di strumenti idonei ad effettuare l’alcoltest e l’impossibilità di
far giungere sul luogo unità appositamente attrezzata in tal senso. Entrambi i requisiti
devono essere presenti. Nel caso di specie i carabinieri operanti chiamarono la pattuglia
del NORM di Palmanova dopo aver provveduto in precedenza e del tutto illegittimamente
ad accompagnare il CORSI in Caserma. Del tutto illogica è la motivazione della sentenza
impugnata laddove ritiene che sussistevano in concreto tutti i presupposti per
l’accompagnamento in caserma.
Con il terzo motivo si denuncia altro vizio di motivazione e travisamento della
prova per omessa valutazione di circostanze di fatto evidenziate nell’appello, che
avrebbero potuto escludere l’elemento soggettivo, con particolare riferimento al
comportamento dei militari che fin dall’inizio, al momento del suo fermo, avevano creato
nel CORSI una condizione di fragilità psichica tale da condizionarne la capacità di
comprendere la portata dei comportamenti in seguito tenuti. Si richiamano le modalità
con cui il CORSI alla guida della sua auto fu fermato dai carabinieri. L’imputato ha
sostenuto sì di aver visto i militari, ma di non aver capito che l’ALT fosse stato a lui
imposto, per cui dopo essersi fermato, ripartiva.

e”–

nullità degli atti ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto del ricorso.
Completamente destituita di fondamento è la censura oggetto del primo motivo,
atteso che l’obbligo di avvisare la persona, fermata alla guida in presumibile stato di
ebbrezza alcolica, di poter nominare un difensore e di poterlo avvertire, incombe sugli
agenti operanti solo nel caso in cui il soggetto abbia manifestato la volontà di sottoporsi
all’accertamento dell’alcol test. Ma, come nel caso di specie, quando il fermato si sia
opposto alla richiesta degli operanti, non vi è alcuna norma che imponga ad essi di
effettuare tale avviso.

richiamata circolare del Ministero degli Interni, indicata in ricorso, in merito alla
possibilità degli agenti operanti di accompagnare la persona fermata in stato di
presumibile ebbrezza alcolica, ad essa non segue alcuna nullità di ordine processuale né
tanto meno del diritto di difesa dell’imputato; trattasi, invero, del compimento di attività
meramente amministrativa. Del resto, a fronte del rifiuto opposto dal CORSI a sottoporsi
all’accertamento con l’alcol test, i Carabinieri hanno ritenuto opportuno di proseguire gli
ulteriori adempimenti relativi all’acquisizione della notizia di reato (art. 186 comma 7 del
C.D.S.) negli uffici della stazione.
La censura, oggetto del terzo motivo, è del tutto generica e, comunque, si
riferisce alla ricostruzione dei fatti, diversamente da come ritenuta dai giudici del merito,
aspetto questo che non può essere sottoposto all’esame di questa Corte.
Il ricorrente sulla asserita circostanza che egli non si era accorto dell’alt
impostogli dai carabinieri, con la paletta d’ordine, per cui dopo essersi fermato ripartiva,
sostiene che tutto ciò poteva portare alla esclusione dell’elemento soggettivo del reato,
atteso che il comportamento dei militari aveva determinato in lui una condizione di
fragilità tale da condizionare la capacità di comprendere la portata dei comportamenti in
seguito tenuti.
Circa la ricostruzione di come venne fermato l’imputato la Corte, nel riportarsi alla
sentenza di primo grado, evidenzia in fatto che i carabinieri addetti al controllo erano
facilmente avvistabili in quanto si trovavano fermi in prossimità di un segnale di STOP, in
ora notturna, caratterizzata dal traffico pressoché nullo ed il militare che ha intimato l’alt
al CORSI indossava un giubbino rinfrangente con la dicitura evidente “Carabinieri”.
Dunque, a dire dello stesso imputato egli aveva avvistato i Carabinieri e, quindi, è da
ritenere che ben aveva percepito il loro operato.
Parimenti condivisibile è la motivazione della sentenza impugnata sul punto del
dedotto condizionamento della condotta dell’imputato da parte dei carabinieri, che gli
avrebbe creato un paterna d’animo e uno stato confusionale. Le argomentazioni
difensive, rileva la Corte del merito, risultano in modo palese ampiamente smentite da
quanto riportato coerentemente ed unitariamente negli atti di P.G. redatti dai carabinieri,

Quanto al secondo motivo, ammesso pure che vi sia stata violazione della

facenti fede privilegiata in assenza di specifica querela di falso e legittimamente acquisiti
nell’ambito del giudizio abbreviato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 3 luglio 2015.

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