Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36779 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36779 Anno 2014
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DANCI IOAN N. IL 02/10/1975
avverso l’ordinanza n. 1800/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 16/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 26/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 16 luglio 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna revocava nei confronti di Danci Ioan la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali risultando plurime violazione della medesima.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Si osserva che il ricorso si sviluppa in modo generico, assertivo, non concreto oltre che in maniera scoordinata rispetto al testo del provvedimento gravato.
Il ricorrente non tiene per vero conto della motivazione effettiva espressa nella decisione impugnata che, in modo chiaro ed esaustivo, valorizza l’assorbente circostanza secondo cui, nella fattispecie, il condannato ha tenuto un reiterato comportamento irregolare in spregio alle prescrizioni oggetto della misura applicatagli.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 giugno 2014

D

II

esidente

tempestivo ricorso per cassazione Danci Ioan chiedendone l’annullamento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA