Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36779 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36779 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA MEA PAOLO N. IL 02/03/1969
avverso la sentenza n. 825/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
20/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona
Dott.

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udii hifensor> (Cass., Sez. 4, n. 24214/15 del 19/5/2015, dep. 5/6/2015, non
massimata; in senso conforme, Sez. 4, n. 49712 del 4/11/2014, dep.
28/11/2014, non massimata).
Le superiori considerazioni non possono trovare sconfessione dalle valutazioni
in fatto espresse dal ricorrente, che la Corte territoriale, con motivazione in
questa sede incensurabile, ha mostrato di non condividere. Val la pena
soggiungere che l’allegazione della temperatura eccessivamente rigida, tale
da procurare il malfunzionamento dello strumento, costituisce un azzardo
ipotetico: presuppone, infatti, che una tale temperatura fosse stata in effetti
registrata (e, sul punto, neppure il consulente della Difesa è riuscito a
dimostrare che esattamente in quel sito e alla data ora tale era la
temperatura dell’aria); che l’accertamento sia stato effettuato sotto
l’intemperie e senza l’approntamento di riparo alcuno, sai pure precario (qual
la stesa auto di servizio); nega l’univocità dei plurimi sintomi riscontrati (alito
vinoso, occhi lucidi, sconnessione linguistica).

2

«anche richiamando la strutturazione degli apparecchi in uso alle Forze di

La radicale svalorizzazione del corollario sintomatico sopra richiamato non
trova conforto nelle plurime e conformi decisioni rese sul punto in sede di
legittimità (cfr., dal ultimo, Cass., Sez. IV, n. 2241 del 26/2/2014, Rv.
259222; n. 22239 del 29/1/2014, Rv. 259214; n. 30231 del 4/672013, Rv.
255870; n. 48251 del 29/11/2012, Rv. 254078), le quali hanno chiarito che lo
stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e,
quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dalla verifica
strumentale, per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186, cod. della
strada; fermo restando che la decisione deve essere sorretta da congrua

maggior ragione nel caso di specie, ove l’entità della percentuale alcolica
nell’organismo risultava verificata strumentalmente e i sintomi, peraltro
cospicui, assumono solo il significato di corroborazione.

5. L’epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 3/7/2015.

motivazione di merito, ove si ritengano travalicate le soglie superiori. A

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