Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36778 del 20/04/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 36778 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul heorso grepostr) ria•
ELHAJI EL MANDI r;co .128/03/
avverso ia sentenza
udC3 la rE
20/12/201 – : de TRIBUNALE di LODI
o n e sv();td dal Cons . q are EM NUELE DI SALVO;
Iet-te,z-s6-49-t4e ie cerrd-
‘
Data Udienza: 20/04/2018
OSSERVA
1. Elhaji El Mahdi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la
quale gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta in ordine al reato di
cui all’art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309, lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
2. Le doglianze formulate, al di là della loro genericità, non rientrano nel numerus clausus
nel testo introdotto dall’art. 1, comma 50, I. 23-6-2017, n. 103, a norma del quale il ricorso
per cassazione può essere proposto soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Occorre comunque rilevare come l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richieda l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale
requisito difetta nel caso di specie. Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle
argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni
per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’asserto relativo all’insussistenza del fatto, alla sua mancata commissione da parte
dell’imputato, all’insussistenza dell’elemento soggettivo, alla presenza di cause di
giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o, in genere, alla sua inidoneità ad integrare gli
estremi del reato contestato. Né il ricorrente indica in alcun modo quali sarebbero stati gli atti
a disposizione del giudicante da cui sarebbe stato possibile desumere immediatamente
l’applicabilità dell’art 129 cod. proc.pen.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 20-4-2018.
delle censure deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,