Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36778 del 03/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36778 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA

Sul ricorso, proposto da:
FORTE MAURIZIO

n. il 13.07.1975

avverso la sentenza n.2004/2014 del Tribunale di Padova del 18.07.2014
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita all’udienza pubblica del 3 luglio 2015 la relazione fatta dal Consigliere dott.
CLAUDIO D’ISA
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.
L’avv. Nicola Marchitto, sostituto dell’avv. Stefano Grolla, difensore della costituita
parte civile, che deposita conclusioni e nota spese.

Data Udienza: 03/07/2015

RITENUTO IN FATTO
FORTE Maurizio veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale di Padova per
rispondere del reato di lesioni volontarie aggravate, perché, durante una partita di calcio
di un torneo amatoriale, a seguito di un intervento in scivolata colpiva un avversario,
Roberto Sanson, sulla gamba d’appoggio, procurandogli un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra con lussazione della tibia e frattura del perone, con lesioni
guarite in oltre 40 giorni.
A seguito dell’istruttoria dibattimentale, sulla scorta della dichiarazione

in epigrafe, riteneva di dover riqualificare il fatto reato contestato in quello di lesioni
colpose, con la conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato.
Con un unico motivo si denuncia violazione di legge, ed in particolare, degli
artt. 529 c.p.p.. in relazione agli artt. 336, 337 c.p.p. e 122 c.p.. Nullità della
denuncia-querela, depositata in data 9 marzo 2006, carenza di legittimazione da parte
del sottoscrittore e mancata autentica della sottoscrizione dell’atto.
Si premette che in sede di motivazione della sentenza, dopo un’analitica
disamina di tutti i fatti, e aver concluso per l’esclusione della c.d. scriminante non
codificata della pratica sportiva ed aver riqualificato il fatto sotto la fattispecie di lesioni
colpose di cui all’art. 590 c.p., il Giudicante ha completamente omesso di motivare,
così come richiesto in sede di conclusioni, sulla mancanza di condizione di procedibilità
qualora il fatto reato fosse stato riqualificato sotto la fattispecie colposa.
Il delitto di cui all’art. 590 c.p. è perseguibile a querela della persona offesa, con
le relative conseguenze inerenti ai requisiti di validità che detta querela deve
presentare per non inficiare di improcedibilità l’intero procedimento penale.
Nel caso di specie, si sostiene, la querela, essendo stata redatta e sottoscritta
unicamente dal difensore di fiducia del Sanson e non anche dalla persona offesa o da
un suo procuratore speciale, manca dei requisiti richiesti dall’art. 336 c.p.p. a pena di
nullità. Si afferma che, come si può evincere dall’allegata denuncia querela, la procura
rilasciata a margine di tale atto, nonostante la dizione utilizzata – procura speciale -, non
conferisce affatto i poteri del procuratore speciale all’avv. Grolla, così come richiesto
dall’art. 122, comma 1, c.p.p.„ in quanto la cosiddetta “procura speciale”, rilasciata a
margine di detto atto, non include affatto la determinazione dell’oggetto per cui è
conferita e dei fatti ai quali si riferisce, richiamando in modo generico solo il potere di
“proporre, rimettere querela ed accettare la remissione della stessa”, senza,
all’evidenza, precisare alcunché ed inducendo dunque a ritenere che trattasi di mera
nomina difensore di fiducia; anche la Suprema Corte sul punto ha precisato che “deve
essere indicato con molta precisione nell’atto di conferimento della procura speciale

testimoniale dell’arbitro dell’incontro, il Giudice di prime cure, con la sentenza indicata

l’oggetto per il quale vengono conferiti poteri tanto rilevanti; è necessario anche indicare
con precisione i fatti ai quali la procura si riferisce. È evidente che le precisazioni indicate
sono dal legislatore richieste al fine di evitare che il procuratore speciale, travalichi i
limiti del mandato, tradendo in tal modo la volontà del mandante” (Cass. Pen., sez. V,
sent. 06.07.2007, n. 28595).
Nulla che indichi per quale fatto la stessa sia stata conferita. Non vi è nessuna
descrizione nemmeno superficiale del fatto reato, o almeno della tipologia dei fatti reato,
per cui si conferisce un simile potere come quello previsto in tema di procura al fine di
poter proporre denuncia querela nell’interesse del mandante.

mandato alle lite di mera natura civilistica che ad una procura speciale per proporre
denuncia querela rilasciata ai sensi dell’art. 122 c.p.p..
Pertanto, se l’atto, solo denominato “procura speciale”, era più che sufficiente
per un fatto reato procedibile d’ufficio (lesioni dolose aggravate), lo stesso non poteva
più valere, come valida condizione di procedibilità, nel momento stesso che il fatto reato
veniva riqualificato in quello previsto e punito dall’art. 590 cod. pen., lesioni personali
colpose.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo esposto è manifestamente infondato e determina la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
La procura speciale, rilasciata all’avv. Stefano Grolla a margine dell’atto di querela
dal querelante Sanson Roberto, con l’autenticazione della firma da parte del legale,
risponde ai requisiti sostanziali richiesti dall’art. 122 c.p.p., ancorché la forma di
conferimento adottata sia quella generalmente adoperata in campo civile.
La censura che si muove è che la procura speciale de qua non contiene la
determinazione dell’oggetto per cui è conferita e la descrizione dei fatti cui essa si
riferisce.
Orbene, quanto all’oggetto, è indiscutibile che la procura in esame prevede, tra
l’altro, il potere di proporre querela.
Quanto ai fatti ai quali essa si riferisce, altro requisito richiesto dall’art. 122
c.p.p. , si osserva che il rilascio della procura speciale, al fine di proporre querela,
effettuato contestualmente, con un unico atto, alla proposizione della stessa, in cui sono
descritti i fatti, sopperisce alla mancata indicazione degli stessi nell’atto di procura,
essendo evidente che essa non può che riferirsi a quelli descritti nella contestuale
querela.
L’atto è valido ed efficace in virtù del generale principio di conservazione degli
atti, essendo univoca la volontà di colui che ha conferito la procura speciale.
Non è conferente, sul punto, il richiamo al principio giurisprudenziale di cui alla
sentenza di questa Corte Sez. 5, n. 28595 del 06/07/2007 Ud. (Rv. 237594), poiché

3

La procura a margine dell’atto di denuncia querela assomiglia molto di più ad un

questa riguarda il caso in cui la procura speciale venga rilasciata dall’amministratore
delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i
presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce. E, comunque, la
descrizione dei fatti, oggetto della possibile querela, non è richiesta in maniera specifica,
atteso che nella specie, la Corte ha ritenuto rituale la querela presentata dal procuratore
speciale nei confronti dell’autore di un furto in un supermercato senza la necessità che
nella procura stessa siano stati preventivamente indicati i singoli fatti criminosi
costituenti il furto, non ancora avvenuto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al

delle ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della soma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla
rifusione delle spese in favore della parte civile Sanson Roberto che liquida in complessivi
C 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 3 luglio 2015.

pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa

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