Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36777 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36777 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCUDIERO GIOVANNI N. IL 02/05/1975
avverso la sentenza n. 1110/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazio e fatta
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘td(AA
che ha concluso per

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Udito, per la pa
Udit i dife

Avv.

ile, l’Avv

Data Udienza: 02/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 14/7/2014, confermò
quella emessa il 25/5/2013 dal Tribunale di Avellino, con la quale Scudiero
Giovanni, giudicato colpevole del reato di cui all’art. 187, commi 1 e 8 del cod.
della str., era stato condannato alla pena stimata di giustizia.

2. Avverso quest’ultima sentenza l’imputato ricorre per cassazione

2.1. Con i primi due motivi, denunzianti violazione di legge e vizio
motivazionale, si assume quanto segue: la Corte di merito aveva errato
nell’aver considerata provata l’attuale presenza ematica dei principi attivi della
cocaina e dei cannabinoidi, in quanto al test qualitativo effettuato presso
struttura ospedalieraki sarebbe stato necessario far seguire altro accertamento
che, oltre al referto di mera positività, fosse stato in grado di indicare le
quantità presenti nel sangue.
Inoltre, l’indicazione annotata a verbale di

“agitato”

non poteva

considerarsi univoca e, sul punto, la testimonianza del militare operante,
aRd’icolata e precisa, poiché in contrasto con la sintesi di quanto verbalizzato,
appariva sospetta.
Infine, la Corte napoletana era incorsa in travisamento della prova: non
era vero che la testimonianza del maresciallo De Vito aveva confermato quella
resa dall’altro militare (Scudiero), che non era stato affatto visto dal primo.
Per contro, soggiunge il ricorrente, lo stato di alterazione avrebbe dovuto
essere supportato da valutazioni cliniche, a conferma di analisi di secondo
livello. Lo stato di agitazione, poi, era ampiamente giustificato dalla
disperazione che si era impadronita dello Scudiero poiché la neonata che
prendeva posto sull’autovettura da costui condotta, a cagione dell’impatto
dovuto all’incidente, era stata sbalzata fuori dal finestrino, e,
nell’immediatezza, non era stata ancora rinvenuta.

2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, anch’essi denunzianti violazione di
legge e vizio motivazionale, l’imputato si duole della pena, fissata quasi nella
misura massima, nonostante la presenza di soli precedenti contravvenzionali;
né avrebbe potuto farsi pesare il coinvolgimento della minore nell’incidente,
non trattandosi di reato di lesioni. Inoltre, l’aggravante di aver procurato un
incidente stradale non sussisteva poiché si era trattato di un’autonoma uscita
di strada, che non aveva coinvolto altri utenti.

allegando plurimi motivi di censura.

Infine viene criticato l’escluso riconoscimento delle attenuanti generiche:
grado della colpa e modalità del fatto costituivano, a parere dello Scudiero,
elementi da prendere in considerazione, ex art. 133, cod. pen., nella fase
della stima della pena, nel mentre l’art. 62bis, cod. pen. era diretto alla
valutazione di altre e diverse situazioni non contemplate dal citato art. 133.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1. Quanto alle censure mosse con i primi due motivi deve osservarsi
quanto segue.

3.1.1. Questa Corte di cassazione ha più volte avuto modo di precisare
che in presenza di un quadro sintonnatologico di alterazione mentale e fisica,
la cui derivazione dall’assunzione di una delle sostanze previste dalla legge
venga conclamata dagli esami di laboratorio, non occorre l’ulteriore conferma
derivante dalla visita di medico specialista (cfr. Cass., Sez. IV, 20/4/2010, n.
31966; Sez. IV, n. 9155/13 del 28/11/2012), proprio perché un quadro di tal
fatta dimostra inequivocamente che il conducente si era posto alla guida in
stato di alterazione (attuale), causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope.
Deve escludersi, proprio tenuto conto della funzione che la legge
attribuisce al riscontro costituito dalle analisi di cui detto (accertare che
nell’organismo siano presenti i principi attivi di sostanze stupefacenti o
psicotrope), che i risultati debbano giungere fino a quantificare esattamente la
percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si
sia posto alla guida sotto l’attuale effetto disturbante delle sostanze in parola
si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione,

3.1.2.

La sussistenza del quadro sintomatologico costituisce

accertamento di fatto, che se sorretto da adeguata motivazione non può
essere censurato in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte di merito
ha tratto convincimento circa la sussistenza di un tale stato dalle modalità con
le quali l’incidente (peraltro importante) si era verificato (il ricorrente era
uscito fuori strada, avendo perso del tutto il controllo del mezzo, dal quale era
sta catapultata fuori la minore trasportata, ritrovata, poi, grazie alle ricerche
delle forze dell’ordine, ancora miracolosamente in vita) e per l’alterazione del
soggetto immediatamente percepibile (presentava le pupille dilatate, aveva
conati di vomito e stimoli incontrollati di minzione).

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3. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento.

Escluso, all’evidenza, travisamento della prova, il quale implica che il
giudice abbia utilizzato per la decisione risultanze probatorie diverse rispetto a
quelle legittimamente acquisite, la prospettazione esposta, del tutto
congetturale, ipotetica ed apodittica, non è in grado di smentire l’esito
dell’accertamento strumentale, confermato dai plurimi ed inequivoci segnali
sintomatici.
In particolare la contestazione del contenuto della deposizione del citato
teste appare del tutto gratuita e generica: è ben ovvio che il militare, sentito
come teste, abbia raccontato minutamente l’episodio e le circostanze utili, nel

sommamente sintetica (anche per ciò, infatti, il verbalizzante viene ascoltato
dal giudice nella pienezza del contraddittorio).
In ordine, poi, alle dichiarazioni rese dall’altro militare (De Vito), escluso,
ovviamente, per quel che si è sopra anticipato, il travisamento, in quanto, al
più avrebbe potuto porsi, in astratto, una questione attinente
all’interpretazione delle dichiarazioni da costui rese, non resta che rilevare
l’inconcludenza, sul punto, del dedotto vizio riguardante il vaglio probatorio.
La prova dell’alterazione, infatti, emergeva inequivocamente dai fatti
descritti dal primo teste, mentre dalla deposizione del secondo la Corte di
merito non ha tratto alcuno specifico supporto argomentativo, essendosi
limitata a riferire che quest’ultimo aveva confermato la necessità degli
accertamenti sanitari.
In definitiva, il ricorrente, proponendo una ricostruzione dell’evento
diversa da quella operata dal giudice di merito, non mostra di aver tenuto
adeguato conto della norma processuale la quale consente riesame in sede di
legittimità del percorso motivazionale (salvo l’ipotesi dell’inesistenza) nei soli
casi in cui lo stesso si mostri manifestamente (cioè grossolanamente,
vistosamente, ictu ocu/i) illogico o contraddittorio, dovendo, peraltro, il vizio
risultare, oltre che dalla medesima sentenza, da specifici atti istruttori,
espressamente richiamati (art. 606, comma 1, lett. e).
Peraltro, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la motivazione
del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo
apparisse di una qualche plausibilità.
Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta
dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di

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mentre l’annotazione a verbale, per forza di cose, non può che essere

legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle

verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione. E’ stato utilmente chiarito (sentenza
6/11/2009, n. 43961 di questa Sezione) che il giudice di legittimità è tuttora
giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice
del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del
processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con
particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva
ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei
a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice.
Occorre, invece, che gli atti del processo, su cui fa leva il ricorrente per
sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente
dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione
disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo
interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere
manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.
Al contrario, a fronte della prospettazione meramente congetturale,
ipotetica e generica propugnata con il ricorso (l’alterazione avrebbe potuto
avere diversa, ma ignota e neppure allegata, causa; l’agitazione avrebbe
dovuto ricollegarsi alla preoccupazione per le sorti della piccola trasportata) si
staglia la compiuta, coerente, esaustiva e non contraddittoria motivazione
della Corte territoriale, che ha diversamente apprezzato i fatti rispetto al
giudice di primo grado offrendo una ricostruzione pienamente condivisibile, al
di là di ogni ragionevole dubbio (Cass., VI, n. 8705 del 24/1/2013).

3.2. Non meno prive di giuridico fondamento devono ritenersi le
censure mosse con il terzo ed il quarto motivo.
Come più volte chiarito in questa sede (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 21294
del 20/3/2013, Rv. 256197) la stima quantitativa della sanzione penale si
sottrae al sindacato di legittimità ove il giudice del merito abbia dato mostra
di aver tenuto conto dei parametri di cui all’art. 133, cod. pen.
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prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde

Nel caso in esame, con ragionamento incensurabile la Corte di merito ha
stigmatizzato la particolare gravità della colpa (l’imputato, si era posto alla
guida di un autoveicolo, trasportando una neonata, la quale, evidentemente
non assicurata da strumenti adeguati di contenzione, a causa dell’incidente
era stata sbalzata per aria) e, ben ragionevolmente, della complessiva
modalità del fatto. A riguardo di quest’ultimo profilo erra il ricorrente nel
ritenere che trattandosi di reato di pericolo il giudice non possa tener conto
nella stima della pena della concreta gravità del fatto, che ha concretizzato e

3.2.1 Ammesso che sia stata riconosciuta sussistere l’aggravante di
cui al comma 1bis dell’art. 187, cod. della str. (la circostanza di aver
provocato un incidente), evenienza che non appare potersi cogliere dal capo
d’imputazione riportato in sentenza, una tale scelta non merita affatto la
mossa critica.
Sul punto basterà richiamare quanto già reiteratamente affermato da
questo Collegio, sia pure in relazione all’ipotesi di guida in stato d’ebbrezza, la
cui disciplina in ordine all’aggravante è del tutto sovrapponibile, sia
sintatticamente che logicamente.
Il comma 2bis dell’art. 186, c.d.s., aggrava le sanzioni qualora il
conducente in stato d’ebbrezza provochi un incidente stradale. La norma
punisce più severamente il fatto di colui che, postosi alla guida in condizioni
psico-fisiche alterate dall’uso di alcolici, abbia non solo perciò messo in atto
condotta d’astratto pericolo, ma abbia dato luogo a ad una emblematica e
comprovata anomalia nella marcia del veicolo, costretto ad arrestarsi
attraverso modalità patologiche (nel caso all’esame, l’autovettura finì fuori
strada, riportando cospicui danni).
Proprio per questa ragione si è ritenuto che II concetto di “incidente
stradale” richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dai
comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d’investimento e di
collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso
non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo
scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con
danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale
marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per
l’incolumità altrui e dello stesso conducente (Cass., IV, 21/12/2011, n. 6381).
La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi o rallentamenti,
ma situazioni di grave pericolo, derivanti dall’inadeguate condizioni psicofisiche nelle quali l’agente si pone alla guida. Di conseguenza, è irrilevante la
circostanza che, per fortuite coincidenze, lo sbandamento condusse l’imputato
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reso tangibile l’evenienza di pericolo che la norma è diretta a prevenire.

fuori strada senza coinvolgere altri utenti (senza tener conto, per comodità
espositiva, della minore trasportata), infatti, quel rende la fattispecie
aggravata è il fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni
psicofisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia
concretamente dimostrato di non essere in grado di padroneggiare il mezzo.

3.2.2. La concessione o meno, poi, delle attenuanti generiche è
frutto di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al
controllo di legittimità, e può ben essere motivato, peraltro anche

(Cass., Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, Rv. 227142). In ogni caso, l’imputato
neppure si perita d’indicare le ragioni di meritevolezza della rivendicata
attenuante e, comunque, di un trattamento penale più favorevole.

4. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso i Roma il 2/7/2015.

implicitamente, attraverso l’esame dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

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