Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36776 del 20/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 36776 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

sul riccrso 7:deooste
BONFORTE RO:SARIC , nato i 7.7.ATAr , :lA i: 15/07/1966

avverso sentenza del C7/12/201 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la rcHazione svolt,E:cI Cons’hi ere EMANUELE DI SALVO;
letto-sey4

Data Udienza: 20/04/2018

OSSERVA
1.Bonforte Rosario ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata t emessa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all’art.
73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., atteso che dal complessivo
quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata era possibile ricavare

della condotta.
2.1. Il giudice ha dato atto che alla pena irrogata (mesi 20 di reclusione ed C
1000 di multa) si è pervenuti muovendo da una pena base, ritenuta l’ipotesi di
cui al comma 5 dell’art. 73, di mesi 30 di reclusione e C 1500 di multa, ridotta,
per il rito, alla misura predetta. Non sono state pertanto calcolate le circostanze
attenuanti generiche che erano state concesse in primo grado. Ciò è illegittimo,
poiché la procedura di cui all’art. 599 bis cod. proc. pen. prevede la rinuncia ai
motivi di gravame ma non ai benefici che sono già stati concessi in primo grado.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. La prima doglianza non può trovare ingresso in questa sede, avendo il
Bonforte espressamente rinunciato, in secondo grado, nell’ambito della
procedura ex art. 599 bis cod. proc. pen., a tutti i motivi di appello diversi da
quelli concernenti la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui al compia 5 I.
stup. e il quantum della pena, come risulta dalla motivazione della sentenza
impugnata.

4. La seconda doglianza è manifestamente infondata, poiché le parti hanno
prospettato al giudice la pena sulla quale hanno raggiunto l’accordo ex art. 599
bis, comma 1, cod. proc. pen. E non vi è alcun dubbio che, ove i motivi dei quali
sia stato richiesto l’accoglimento comportino una nuova determinazione della
pena, secondo il disposto di tale ultima norma, le parti siano libere di concordare
il trattamento sanzionatorio nei termini che ritengono più congrui, a prescindere
dalle statuizioni della sentenza di primo grado. Il divieto di reformatio in peius
costituisce infatti un limite ai poteri decisori del giudice ( Sez. U. 16208 del 144-2014, Rv. 258652; Sez. U. n. 17050 dell’11-4-2006, Maddaloni) ma non certo
alla facoltà delle parti di concordare la pena, nell’ambito di una procedura
negoziale specificamente predisposta dalla legge processuale a tutela

1

complessivamente un quarto di dose. Manca dunque l’offensività in concreto

dell’interesse dell’imputato ad ottenere un esito del giudizio di secondo grado che
incontri il suo consenso.

5. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento
impugnato, in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20-4-2018.

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA