Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36776 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36776 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZARACO FABIO N. IL 27/02/1988
avverso la sentenza n. 1134/2014 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 18/12/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la elazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
SI
Udito il Procuratore Ge grale in persona del Dott.
che ha concluso per

ILYYn 17,,Le

Udito, per 1
Uditi

civile, l’Avv
r Avv.

[

Data Udienza: 02/07/2015

RITENUTO IN FATTO

I

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 18/12/2014,
dichiarò inammissibile per mancanza di specificità l’appello proposto da
Mazzaraco Fabio avverso la sentenza emessa dal tribunale della stessa città,
emessa il 21/2/2014, con la quale il medesimo, giudicato colpevole del reato
di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. della str., era stato condannato alla

2. L’imputato propone ricorso per cassazione, prospettando duplice
censura con la quale denunzia violazione di legge.
a)

Con il primo motivo il ricorrente contesta la declaratoria

d’inammissibilità, in quanto l’atto impugnatorio non avrebbe potuto essere
maggiormente specifico, poiché in punto di determinazione della pena (profilo
censurato con l’appello) il giudice si era limitato ad una motivazione
meramente apparente, avverso la quale, quindi, non sarebbe stato possibile
dedurre critiche di maggior dettaglio.
b) La Corte di merito aveva omesso di decidere in ordine alla eccezione di
prescrizione, sollevata in udienza dal P.G. e dal Difensore; questione che
avrebbe comunque imposto vaglio d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il reato si è prescritto dopo la sentenza di merito, consumatisi ad
oggi ben oltre cinque anni dal fatto, verificatosi il 12/6/2009 (comb. disp, artt.
157 e 161, cod. pen.).
L’aver introdotto ritualmente il giudizio di legittimità mediante
illustrazione di motivi non inammissibili, anche sotto il profilo della loro non
manifesta infondatezza (a non considerare, per comodità espositiva, il punto
concernente la dedotta prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo
grado e la sua rilevabilità officiosa, la valutazione della ritenuta aspecificità
dell’appello imporrebbe analisi incompatibile con il rilievo, da formularsi
ocu/i,

ictu

di macroscopica inconsistenza del ricorso), impone farsi luogo

all’invocata declaratoria.
Non emerge, d’altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129,
cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza. Infatti, In tema
di declaratoria di cause di non punibilità nel merito, in concorso con cause
estintive del reato, il concetto di «evidenza» dell’innocenza dell’imputato o
dell’indagato presuppone la manifestazione di una verità processuale chiara,

pena stimata di giustizia.

palese ed oggettiva, tale da consistere in un quid pluris rispetto agli elementi
probatori richiesti in caso di assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011,
n. 36064).
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo
quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012,
n. 48642). Declaratoria che, nel caso di specie, non trova appiglio neppure
nelle stesse richieste del ricorrente, il quale si duole esclusivamente del
trattamento sanzionatorio e del mancato accertamento della maturata
prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato ascritto
all’imputato, estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 2/7/2015.

v

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