Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36775 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36775 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FATIH YOUSSEF nato il 14/07/1974

avverso l’ordinanza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette le conclusioni del P.G. dott. M. Galli che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

Data Udienza: 20/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 08 novembre 2013, divenuta irrevocabile
in data 14 febbraio 2016, il Giudice dell’udienza Preliminare del Tribunale di
Trento, all’esito del rito abbreviato, dichiarava Fatih Youssef responsabile del
reato di cui agli artt. 81 cpv. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e lo condannava alla pena
di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa.

capo a) la cessione, in molteplici occasioni (cinque), di sostanza
stupefacente del tipo eroina/cocaina per un quantitativo di gr. 250 per volta a
Mhadbi Amin e Mansri Raduine.
In Trento nel periodo tra i mesi di maggio e di luglio 2012;
capo b) la cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish per un
quantitativo di kg. 2,00 a Mhadbi Amin e Mansri Raduine.
In Trento nel mese di luglio 2012;
capo c) la mediazione sulla cessione di sostanza stupefacente del tipo
eroina per un quantitativo di Kg. 2,5 a Mhadbi Amin e Mansri Raduine;
In Trento nel mese di luglio 2012.
1.2. Le fonti di prova a suo carico erano costituite dalle chiamate in
correità di Mhadbi Amin e Mansri Raduine i quali indicavano concordemente nel
Fatih uno dei loro fornitori e riferivano di avere acquistato da lui, in svariate
occasioni, nel periodo tra i mesi di maggio e luglio 2012, consistenti quantitativi
di sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish, così come indicato nei capi
di imputazione, parte dei quali venivano sequestrati in occasione del loro arresto
avvenuto in data 02 agosto 2012. Tali dichiarazioni trovavano ulteriore riscontro
nella deposizione resa da Hasan Alban in un separato contesto ed in tempi
diversi. Quest’ultimo, tratto in arresto il 28 maggio 2012 all’esito di un servizio di
osservazione di polizia giudiziaria, affermava che il soggetto con il quale si era
intrattenuto a parlare immediatamente prima di tale evento era Fatih Youssef
con il quale erano in corso trattative per l’acquisto di un quantitativo di sostanza
stupefacente.
1.3. Il Giudice di primo grado riteneva del tutto inconsistente l’alibi
introdotto dalla difesa (già ritenuto infondato dal Tribunale di Trento – sezione
del riesame – con ordinanza del 23 aprile 2013) che, al fine di confutare la
prospettazione accusatoria, produceva una copia del passaporto comprovante, a
suo dire, il suo trasferimento in Marocco a partire dal 04 luglio 2012 senza un
successivo reingresso in area UE. Osservava, al riguardo, che «oltre ad essere
notorio che l’ingresso in Italia ed in Europa avviene anche al di fuori delle vie

1.1. All’imputato era contestata:

regolari, per varcare le frontiere è spesso sufficiente la mera esibizione del
passaporto, senza contestuale apposizione di timbri da parte degli agenti della
dogana». Soggiungeva che la «attestation de passage a la frontiere» si limita ad
comprovare che il Fatih è stato controllato in sede di ingresso in Marocco in data
04 luglio 2012 ma non attesta affatto che non abbia successivamente lasciato
quel Paese.

2.

Fatih Youssef proponeva istanza di revisione avverso la predetta

al fine di confutare la credibilità delle accuse rivoltegli (in particolare le chiamate
in correità di Mhadbi Amin e Mansri Raduine), la sussistenza di ulteriori elementi
di prova, oltre alla copia del passaporto già acquisito agli atti, che
confermerebbero la sua assenza dal territorio nazionale italiano per tutto il mese
di luglio ed anche oltre.

3. La Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 05 luglio 2017,
dichiarava inammissibile tale istanza.

4. Fatih Youssef, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione
avverso il predetto provvedimento della Corte distrettuale elevando i seguenti
motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione
agli artt. 630 lett.c), 631 e 634 cod. proc. pen. sostenendo che la richiesta di
revisione non può ritenersi manifestamente infondata, avendo la Corte anticipato
il giudizio di merito che presuppone il contraddittorio tra le parti.
4.2.Con il secondo motivo denuncia il vizio motivazionale nella parte in
cui è stata ritenuta irrilevante la documentazione prodotta comprovante la sua
presenza in Marocco nel mese di luglio 2012 atteso che la circostanze dedotta,
se effettivamente provata, confuterebbero l’attendibilità delle dichiarazioni dei
chiamanti in correità che, al contrario, lo davano per presente sul territorio
italiano in tale periodo e, quindi, potrebbero scagionarlo da tutti gli addebiti
anche in relazione alle condotte contestate in epoca anteriore.
4.3. Conclude chiedendo l’annullamento della impugnata ordinanza.

5. Il Sostituto Procuratore Generale in Sede, dott. M. Galli, conclude
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

2

ordinanza invocando l’ipotesi di cui all’art. 630 lett.c) cod. proc. pen. deducendo,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso va rigettato perchè infondato.

2.

I due motivi, essendo strettamente connessi, vengono esaminati

unitariamente.

3. Si premette che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la manifesta

essere dichiarata nel caso di evidente inidoneità delle ragioni che la fondano a
consentire una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è intrinseco alla
domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni
valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella
prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del
10/01/2013). In particolare, la valutazione preliminare circa l’inammissibilità
della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una loro
comparazione con quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso
concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di
inconferenza o di inaffidabilità della prova nuova che siano riscontrabili ictu oculi
(Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013).
3.1. Orbene la Corte territoriale, sulla falsariga di tali principi, ha
correttamente effettuato il confronto tra le nuove prove addotte e quelle già
acquisite mettendo in risalto, con motivazione logica e congrua, che i nuovi
documenti offerti dal ricorrente non aggiungono alcunché di significativo al fine
di superare il quadro probatorio già valutato nella sentenza di condanna in
quanto non consentono di provare una sicura e continuativa permanenza del
Fatih in Casablanca nel mese di luglio 2012 e, conseguentemente, a smentire la
credibilità delle accuse rivoltegli dai chiamanti in correità.
Si è infatti correttamente osservato che: sia il biglietto di attraversamento
dello Stretto di Gibilterra che l’attestato di passaggio alla frontiera del 04 luglio
2012 si limitano a comprovare un dato pacifico ed incontroverso, ovvero il suo
ingresso in Marocco in quella data; la certificazione dell’avvenuto pagamento
delle tasse di abitazione e dei servizi comunali in data 09 luglio 2012 non
fornisce la certezza che sia stato il Fatih personalmente ad effettuarlo e, in ogni
caso, comproverebbe la sua permanenza in Marocco solo dal 04 al 09 luglio
2012; la documentazione inerente la sua presenza a Casablanca per la nascita
del figlio è limitata al giorno 04 agosto 2012; le sommarie informazioni resa dai
vicini di casa a Casablanca, Latifa Minhaji e Othman El Baz, al di là dei profili di

3

infondatezza dell’istanza di revisione che ne determina l’inammissibilità deve

irritualità di acquisizione, non ne attestano la sicura e continuativa presenza nel
mese di luglio 2012.
Del resto si è correttamente soggiunto che il coinvolgimento del Fatih nei
fatti delittuosi non è circoscritto al mese di luglio 2012 ma si ricomprende un
arco temporale ben ben più ampio e si articola in più tranches (dal mese di
maggio 2012 a quello di luglio 2012). Ed ancora, i chiamanti in correità avevano
riferito di un’attività di mediazione da parte di Fatih Youssef nell’acquisto in
conto vendita da un suo cugino a Milano della sostanza stupefacente che

avvio del traffico illecito (ovvero nel mese di maggio 2012 in cui il Fatih era in
Italia) mentre, con il proseguire delle forniture, le attività illecite potevano
essere agevolmente effettuate a distanza.
3.2. Alle svolte considerazioni si sottolinea ulteriormente che non possono
di certo ritenersi prove nuove, ai sensi dell’art. 634 lett. c) cod. proc. pen., la
copia del passaporto e la c.d. attestation de passage a la frontiere in quanto tali
atti fanno parte del compendio probatorio posto a base della sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Trento e risultano già ampiamente esaminati
dal giudice di merito.

4. Le predette valutazioni in fatto, siccome non illogiche, non appaiono
censurabili in questa sede.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 aprile 2018

presupponeva un suo maggior coinvolgimento fattivo solo nella fase iniziale di

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