Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36775 del 02/07/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36775 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANZONE ROBERTO N. IL 14/09/1977
avverso la sentenza n. 12/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
26/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2015 la relazion
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in nersona del Dott.
che ha concluso per ,epg,tu

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Data Udienza: 02/07/2015

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 26/11/2013, in
parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale della stessa città,
emessa in data 22/11/2005, che aveva condannato, Sanzone Roberto,
giudicato colpevole di avere, in concorso con altri, violato l’art. 73 del d.P.R.,
n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto, al fine di farne cessione a
terzi, sostanze stupefacenti del tipo ecstasy e cocaina, riconosciuta l’ipotesi

operata, infine, la riduzione del rito, alla pena stimata di giustizia, «escluso
il concorso con riferimento alla sostanza rinvenuta a Baglioni Vincenzo»,
ridusse, di conseguenza la pena.

2. L’imputato propone ricorso per cassazione sorretto da quattro
motivi di doglianza.

2.1. Con i primi due motivi, denunzianti vizio motivazionale, il
ricorrente afferma che la Corte di merito, una volta escluso il concorso del
Sanzone con la condotta tenuta da Baglioni Vincenzo, lo stupefacente
rinvenuto al primo dal personale del Commissariato P.S. di Assisi (otto
pasticche di ecstasy e 4 grammi di cocaina) doveva ritenersi destinato ad
esclusivo uso personale, essendo venuta meno la premessa logica secondo la
quale l’uso non strettamente personale delle sostanze si ricavava dal
sequestro operato anche a carico del Baglioni e dall’interazione delle due
condotte e ancor meno sensato risultava, di conseguenza, attribuire valore di
sostegno probatorio alle pretese discrasie fra le versioni rese dai due imputati.

2.2. Con il terzo motivo, denunziante anch’esso vizio motivazionale, il
ricorrente censura l’utilizzo di una massima d’esperienza inconferente. La
Corte aveva tratto il convincimento della destinazione illecita della sostanza
dal fatto che l’imputato avesse reso dichiarazioni menzognere in ordine alle
modalità e circostanze dell’acquisto. Un simile atteggiamento, infatti, non è
esclusivo di chi intenda far commercio delle sostanze stupefacenti acquistate,
bensì comune al mero consumatore, il quale per ragioni di ovvio timore, per
quanto può, omette sovente di indicare la fonte e la modalità dell’acquisto.

2.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente segnala, che a sèguito della
riscrittura in autonoma ipotesi di reato della fattispecie di cui al citato comma
5, già operata con il D.L. n. 146/2013, il reato doveva intendersi giunto a
prescrizione, dopo la sentenza d’appello.

1

lieve di cui al comma 5 del citato art. 73 e le attenuanti generiche, ed

CONSIDERATO IN DIRITTO
\
3. Al Sanzone è stata riconosciuta l’ipotesi (all’epoca costituente
attenuante) di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, che,
secondo la disciplina al tempo vigente, importava una pena da uno a sei anni
di reclusione e da 3.000 a 26.000 euro.
Con il decreto legge 20/3/2014, n. 36, ora convertito nella legge
16/5/2014, n. 79, alla fattispecie in esame, riscritta come autonoma ipotesi di

da sei mesi a quattro anni di reclusione e da 1.032 a 10.329 euro di multa
(nella prima versione di reato autonomo minore introdotta con il D.L.
23/12/2013, n. 146, convertito nella L. 21/2/2014, n. 10, le cui previsioni
sono state prematuramente poste in crisi dalla citata sentenza della Corte
cost. n. 32/014, il reato risultava punito con la reclusione da un anno a cinque
anni e con la multa da 3.000 a 26.000 euro).
Trattandosi, pacificamente, come si è anticipato, di una nuova ed
autonoma ipotesi minore di reato (pur invariato il contenuto descrittivo) è
giocoforza tener conto della refluenza di una tale constatazione sul computo
della prescrizione, dipendente dalla pena edittale massima di anni quattro di
reclusione, con la conseguenza che, per il combinato disposto dei vigenti artt.
157, comma 1 e 160, u.c., cod. pen., il reato in parola si prescrive, tenuto
conto del periodo massimo d’interruzione, in sette anni e sei mesi (in senso
conforme, Cass., Sez. 3, n. 23904 del 13/3/2014, Rv. 259376; Sez. 4, n.
22277 del 15/4/2014, Rv. 259373).
Con la conseguenza che, risalendo il fatto al 27/3/2005, il reato oggi si
presenta prescritto.
L’aver introdotto ritualmente il giudizio di legittimità mediante
illustrazione di motivi non inammissibili, anche sotto il profilo della loro non
manifesta infondatezza, impone farsi luogo all’invocata declaratoria.
Non emerge, d’altro canto, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129,
cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza (cospicua, anzi, la
motivazione – pagg. 2 e 3 -, con la quale viene disattesa la prospettazione
difensiva oggi riproposta). Infatti, In tema di declaratoria di cause di non
punibilità nel merito in concorso con cause estintive del reato, il concetto di
«evidenza» dell’innocenza dell’imputato o dell’indagato presuppone la
manifestazione di una verità processuale chiara, palese ed oggettiva, tale da
consistere in un quid pluris rispetto agli elementi probatori richiesti in caso di
assoluzione con formula ampia (Cass. 19/7/2011, n. 36064).
Il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p. solo
quando le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la

reato, è stato attribuito un diverso e meno grave trattamento sanzionatorio:

commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile (Cass. 14/11/2012,
n. 48642). Situazione che qui non ricorre, in quanto le ragioni del ricorrente,
nella migliore delle ipotesi, per essere accertate, imporrebbero uno scandaglio
ed una rivalutazione delle emergenze probatorie.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata perché estintosi
il reato per intervenuta prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere, il reato ascritto
all’imputato, estinto per prescrizione.

Così ieciso in Rima il 2/7/2015.

Il C

CASSAZIONE
lTV
CANCELLERIA

1 O SEC. 2015
Asnministrativ
oredana SCHLAV

3

P.Q.M.

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