Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36774 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36774 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALDO FRANCESCO N. IL 20/12/1986
avverso l’ordinanza n. 1410/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 405/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 25/06/2013

1. Con ordinanza del 2 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Salerno rigettava l’istanza proposta da Cataldo Francesco ai sensi
dei decimo comma dell’alt 656 c.p.p. e per l’affidamento in prova
ai sensi dell’art. 94 dpr 309/1990, sul rilievo che i precedenti del
richiedente evidenziavano la sua pericolosità sociale e che
all’applicazione dell’alt 94 dpr 309/1990 ostava la genericità della
documentazione prodotta.
Propone ricorso per cassazione il predetto interessato,
personalmente, chiedendo l’annullamento della impugnata
ordinanza perché viziata, secondo prospettazione difensiva, da
difetto di motivazione.
Deduce, in particolare il ricorrente l’omessa valutazione della
richiesta di detenzione domiciliare, l’enfatizzazione della sua
pericolosità sociale con giudizio incongruo rispetto ai richiamati
precedenti penali, peraltro travisati nel numero.
3. La doglianza è manifestamente infondata.
L’ordinanza impugnata si appalesa infatti motivata in termini
giuridicamente corretti e logicamente coerenti, mentre –invero- le
deduzioni, le doglianze ed i rilievi espressi dal ricorrente hanno una
tipica valenza di merito, espressiva di letture alternative delle
risultanze procedimentali, inammissibili in questa sede di
egitti m ità.
4. 11 ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed alla declaratoria
di inamtnissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenie al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giu g no 2013

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto:

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