Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36774 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36774 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
MAGNI MARCO nato a VIMERCATE il 20/01/1993

avverso la sentenza del 09/11/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette le conclusioni del P.G. dott.ssa P. Lori che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida disponendola nella misura di anni due.

Data Udienza: 20/04/2018

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 09 novembre 2017 il Tribunale di
Bergamo applicava a Marco Magni, su concorde ri.chiesta delle parti ed. operata la
riduzione per il rito, la pena finale di mesi due e giorni venti di arresto ed euro
666,66 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.c) cod.
strada, sostituita con l’espletamento di lavoro di pubblica utilità per un periodo di
giorni 83 da svolgersi presso l’Ente Fondazione As. Fra. Onlus.
1.1. All’imputato era contestato di avere circolato sulla pubblica via alla

ebbrezza per l’uso di bevande alcoliche e, precisamente, con un tasso alcolemico
nel sangue pari a 1,51 e 1,61 g./I. riscontrato in due successive misurazioni.
1.2. Il giudice di primo grado disponeva, di ufficio, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno
ed evidenziava che l’autovettura non doveva essere confiscata essendo di
proprietà di un terzo.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza deducendo il vizio
di violazione di legge con riguardo alla determinazione del periodo di durata della
sospensione della patente di guida in quanto il veicolo appartiene a persona
estranea al reato.

3.

Il Sostituto Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, nella

persona della dott.ssa P. Lori, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con riferimento alla predetta sanzione amministrativa
accessoria disponendola nella misura raddoppiata di anni due.

4. Il ricorso è fondato.

5. L’art. 186, comma 2, lett.c), cod. strada stabilisce che «se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione della patente
di guida è raddoppiata» e, dunque, non può essere inferiore ad anni due, ossia al
doppio del minimo – un anno – previsto per il caso di appartenenza del veicolo
all’autore del reato.

6. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente
alla durata della sospensione della patente di guida, sospensione che ridetermina
in anni due.

guida dell’autovettura Fiat Punto targata EX533XZ, pur essendo in stato di

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P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
sospensione della patente di guida., sospensione che rid.etermina in anni due.

Così deciso il 20 aprile 2018

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