Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36773 del 23/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36773 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLOTTO LUCA N. IL 13/02/1970
avverso la sentenza n. 2451/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Gperale inmersona del Do tt.
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che ha concluso per C at1~1~L,
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Data Udienza: 23/06/2015

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Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione, personalmente, Bertolotto Luca, avverso la sentenza
emessa in data 19.3.2014 dalla Corte di appello di Genova che, giudicando in sede di
rinvio (a seguito di annullamento limitato al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.
della sentenza della Corte di appello di Genova in data 12.10.2012) disposto dalla
Corte di Cassazione in data 3.5.2013, ritenuta l’ipotesi di cui al 5° comma dell’art. 73
dPR 309/1990 prevalente sulla contestata recidiva, confermava la sentenza del G.i.p.

Bertolotto in anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa.
2. Si duole della mancata motivazione in ordine alla concessione o diniego delle
attenuanti generiche e ai criteri di determinazione della pena.
Considerato in diritto
3. Il ricorso sarebbe inammissibile quanto alla prima censura non essendo consentita
in questa sede.
4. Invero, ai sensi dell’art. 628 c.p.p., la sentenza del giudice di rinvio può essere
impugnata solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione
ovvero per inosservanza della disposizione dell’articolo 627 comma 3 c.p.p..
Orbene, è chiaro che la concessione delle attenuanti generiche non era oggetto della
precedente sentenza di annullamento, onde sul punto deve ritenersi la formazione del
giudicato.
5. Invece, quanto alla determinazione della pena, è palese come la Corte territoriale,
pur tenendo conto della sentenza n. 251 del 2012 della Corte Costituzionale, abbia
obliterato del tutto le novelle intervenuti in ordine all’art. 73 V comma dPR 309/1990
di cui al D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014).
Invero, successivamente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita la natura
di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le
tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione
e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più
favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso
in esame, sicchè la pena inflitta risulta, ad oggi, immotivatamente eccessiva ed
illegittima.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Genova.
Il ricorso va, nel resto, rigettato.
Ai sensi dell’art. 624 c.p.p. va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
2

del Tribunale di La Spezia in data 23.4.2011, determinando la pena nei confronti del

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio
sul punto alla Corte di Appello di Genova,

1*-jOAAQ,

Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine
all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Così deciso in Roma, il 23.6.2015

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