Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36771 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36771 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAIONE MARY DOMENICA N. IL 24/11/1992
DE LUCA DANIELE N. IL 17/09/1990
avverso la sentenza n. 8371/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI,
del 06/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’Avv. Bruno Antonio, difensore di Maione Mary Domenica, che si riporta ai motivi di
ricorso.

Data Udienza: 11/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, i rispettivi difensori di fiducia di Maione
Mary Domenica e di De Luca Daniele avverso la sentenza emessa in data 6.12.2013
dalla Corte d appello di Napoli che confermava quella in data 28.2.2013 del G.i.p. del
Tribunale di Napoli con cui i predetti, all’esito del giudizio abbreviato, erano stati
condannati per il delitto in concorso di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (illecita detenzione
di hashish, cocaina, eroina e marijuana) alle rispettive pene di anni quattro di

ed C 14.000,00 di multa, con attenuanti generiche, il De Luca.
2. Nell’interesse della Maione, l’avv. Antonio Bruno, del foro di Salerno, deduce la
violazione di legge, assumendo che la norma di cui all’art. 73 dPR 309/1990 era stata
dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014,
sicchè la predetta norma non sarebbe più applicabile.
3. Nell’interesse del De Luca l’avv. Vincenzo Vetere, del Foro di Cosenza, rappresenta:
– la violazione di legge in relazione agli artt. 110 c.p. e 73 dPR 309/1990, per
mancanza dell’elemento soggettivo del reato ed omessa motivazione in ordine agli
specifici motivi d’appello, richiamando al riguardo il c.d. “uso di gruppo” al quale era
destinato lo stupefacente sequestrato;
– la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla destinazione della
sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale.
Considerato in diritto
4. I ricorsi sono inammissibili.
5. La censura addotta nel ricorso presentato per la Maione è manifestamente
infondata, dal momento che la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza
n. 32 del 2014 della Corte Cost. non ha abrogato l’art. 73 dPR 309/1990 ma ha solo
fatto rivivere le sanzioni precedentemente previste per le diverse tipologie di
stupefacenti (droghe “leggere” e droghe “pesanti”): nel caso di specie, trattandosi di
plurime tipologie di stupefacenti, ivi comprese l’eroina e la cocaina, la pena inflitta
appare del tutto congrua e, quella detentiva, pari al minimo di legge, tanto più che
non risulta nemmeno applicata la continuazione e quindi con trattamento
sanzionatorio più favorevole all’imputata.
6. Le censure addotte nel ricorso del De Luca sono aspecifiche in quanto reiterative di
analoghe doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile laddove ha compiutamente spiegato come la mancanza di attività lavorativa
e di mezzi leciti per poter effettuare l’acquisto di cospicua quantità (118 dosi medie
singole) di vari tipi di stupefacente (tale ultima circostanza di per sé significativa della
verosimile destinazione dello stupefacente allo spaccio) escludesse la possibilità di
una destinazione ad uso esclusivamente personale.

2

reclusione ed C 20.000,00 di multa, la Maione e di anni due e mesi otto di reclusione

Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato

c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
7. Consegue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 11.6.2015

senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.

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