Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36770 del 11/06/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 36770 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ECCEL EUGENIO N. IL 16/12/1954
avverso la sentenza n. 318/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
02/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O
che ha concluso per ,22 1/.9_,P9 ILLt

Udito, per la pa

civile, l’Avv

Uditi dif sor Avv.

Data Udienza: 11/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trento ha
parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Trento, sezione distaccata
di Borgo Valsugana, con la quale Eccel Eugenio era stato giudicato responsabile
di furto di fauna selvatica sottratta al demanio pubblico, di detenzione e porto in
luogo pubblico di una carabina modificata, di detenzione di un fucile ad aria
compressa, di un cannocchiale di puntamento e di munizioni, e condannato alla
pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 750 di multa, previo

La Corte distrettuale ha riqualificato il furto aggravato continuato nel reato di
ricettazione continuata, confermando ogni restante statuizione.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato con atto

personalmente sottoscritto.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.
178, 180, 521 cod. proc. pen. e all’ad 6 CEDU e 24,111 e 177 Cost.
Osserva l’esponente che in forza della interpretazione offerta dalla Corte edu
in merito all’art. 6 della Convenzione, recepita dalla giurisprudenza di legittimità,
il giudice non può qualificare diversamente il fatto, anche in senso più favorevole
all’imputato, senza instaurare il previo contraddittorio con questi, rimasto
contumace. La relativa nullità é a regime intermedio.
Nella specie la Corte di Appello ha riqualificato il fatto in assenza di
contraddittorio, essendo rimasto l’imputato contumace.
2.2. Con un secondo motivo vizio motivazionale e violazione dell’art. 192
cod. proc. pen. per non aver la Corte di Appello correttamente valutato le
dichiarazioni di Eccel Domenico e di Eccel Francesca, figli dell’imputato, di
discolpa del medesimo, indicando nel primo il solo titolare dell materiale
sequestrato, eccetto la carne di selvaggina. Si aggiunge che il fucile ad aria
compressa caduto in sequestro ha una potenza inferiore a 7,5 3 e pertanto la sua
detenzione é libera; inoltre il cannocchiale non può essere qualificato parte di
arma sia perché la giurisprudenza ritiene che tale sia la canna del fucile sia
perché per parlarsi di parte di arma deve trattarsi di un accessorio o componente
di un determinato modello e non utilizzabile per qualsiasi arma, come nella
specie; infine, che non é stato eseguito alcun accertamento sulla effettiva
efficienza delle munizioni.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta travisamento delle emergenze
processuali, vizio motivazionale e violazione dell’art. 697 cod. pen. Nella specie
ricorre l’ipotesi di detenzione di munizioni in esubero rispetto a quelle denunciate
e quindi deve trovare applicazione l’art. 678 cod. pen.

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riconoscimento del vincolo della continuazione tra i *4 reati.

2.4. Con un quarto motivo si deduce travisamento delle emergenze
processuali, vizio motivazionale e violazione dell’art. 15 cod. pen. E’ stata
ritenuta la illecita provenienza della carne sequestrata nonostante non vi sia
alcun elemento che possa farla ritenere; in ipotesi deve trovare applicazione
l’art. 30 I. n. 157/92.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento. Nella giurisprudenza di

contraddittorio in caso di modifica dell’accusa con la sentenza, si registrano
alcune varietà di accenti. Per una prima posizione quel diritto è assicurato anche
quando il giudice di appello provveda alla riqualificazione del fatto direttamente
in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l’imputato può
comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per
cassazione (Sez. 2, n. 12612 del 04/03/2015 – dep. 25/03/2015, Bu e altro, Rv.
262778). Per altro orientamento, maggiormente rigoroso, il giudice di appello
può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del
giusto processo previsto dall’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale
dell’istruttoria dibattimentale, ma a condizione che sia sufficientemente
prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata, che il condannato
sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione
giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica “in peius” del
trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Sez. 2, n. 2884 del
16/01/2015 – dep. 22/01/2015, Peverello e altro, Rv. 262285). Nel caso di
specie non é necessario prendere posizione rispetto a tali interpretazioni perché
deve registrarsi la presenza di tutte le condizioni richieste dall’orientamento da
ultimo rammentato; in particolare, la riqualificazione del furto aggravato
continuato nel delitto di ricettazione continuata non ha importato l’inflizione di
una pena superiore a quella determinata dal primo giudice, avendo il giudice di
appello rispettato il divieto di reformatio in peius.
3.2. Il secondo motivo ripropone in larga parte le doglianze già sottoposte al
giudice dell’appello, senza tener conto della replica che ad esse é stata fornita
con la sentenza impugnata.
Quanto all’assunzione di esclusiva responsabilità da parte di Eccel Domenico,
la Corte di Appello ha rammentato – e non é oggetto di contestazione – che gli
oggetti erano sparsi per la casa, che erano collocati in ambienti comuni
frequentati per le normali attività quotidiane, che taluni di essi erano nascosti
insieme ad armi e munizioni regolarmente denunciate dal ricorrente, che

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legittimità, in tema di condizioni che assicurano il rispetto del diritto al

l’imputato era il capofamiglia e quindi nella possibilità di rifiutare la detenzione
delle cosa presso la propria casa e che non averlo fatto integrava il delitto di
ricettazione. Si tratta di motivazione congruente rispetto alle emergenze
processuali e non manifestamente illogica, che non trova specifica censura nel
motivo articolato con il ricorso.
Anche i temi della potenza del fucile ad aria compressa e dell’essere o meno
il cannocchiale parte di arma sono stati trattati dalla Corte di Appello, la quale ha
affermato, per il primo profilo, che in assenza di punzonatura che certifica

Orbene, rammentato che ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 21
dicembre 1999 n. 526, si devono considerare armi comuni da sparo, salvo che
non intervenga il giudizio di esclusione dell’attitudine a recare offesa alla persona
da parte della Commissione consultiva centrale, solamente quelle ad aria
compressa o a gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore
a 7,5 joule (Sez. 1, n. 13105 del 19/02/2002 – dep. 05/04/2002, Cominardi, Rv.
221939), va anche considerato che ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro
dell’Interno del 9 agosto 2001, n. 362, recante il

“Regolamento recante la

disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a
7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al
1890 a colpo singolo”, sulle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte,
i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non
superiore a 7,5 joule, devono essere impressi i segni identificativi previsti
dall’articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta
eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni
da sparo. Ne deriva che la mancanza di punzonatura rappresenta realmente un
rilevante elemento di prova della illiceità dell’arma, che spetta all’imputato
privare di valenza dimostrativa.
La tesi difensiva a riguardo della nozione di ‘parti di arma’ é del tutto
destituita di fondamento. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,
costituiscono “parte di arma”, di cui è vietata la detenzione, quelle indispensabili
al funzionamento della stessa ovvero quelle che contribuiscono a renderla
maggiormente pericolosa anche mediante il conferimento ad essa di una
maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione; sono da
considerarsi, invece, “accessorio” le parti di mera rifinitura o di ornamento, le
quali non hanno alcun riflesso sul funzionamento o sulla pericolosità dell’arma
stessa (Sez. 1, n. 38706 del 05/03/2013 – dep. 19/09/2013, Bruno Giuseppe,
Rv. 256880). Corretta é quindi la qualificazione data al cannocchiale dalla Corte
di Appello, posto che esso aumenta la efficienza di tiro dell’arma.

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l’energia cinetica dell’arma non può ritenersi che questa sia di libera vendita.

3.3. La contravvenzione prevista dall’art. 679 cod. pen. si distingue da
quella di cui all’art. 678 cod. pen., perché, mentre quest’ultima è diretta a
salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare
dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale
esplodente, senza licenza o senza rispettarne le condizioni’, la prima, invece, è
diretta a rendere edotta l’autorità di pubblica sicurezza dell’esistenza di materiali
esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da
metterla in condizioni di intervenire, indipendentemente dal possesso o meno

17/03/2015, Cavallaro, Rv. 262829). E’ quindi destituita di fondamento la tesi
che la detenzione di munizioni in misura superiore a quanto denunciato integri la
contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. La quale, si noti, é punita con la
pena congiunta dell’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 247
euro, mentre l’art. 679, co. 1 cod. pen. contempla la pena alternativa dell’arresto
da tre a dodici mesi o l’ammenda sino a 371 euro. Ne deriva la carenza di
interesse nel ricorrente ad una pronuncia di annullamento sul punto, non
potendo in nessun caso farsi applicazione, in assenza dell’impugnazione
dell’organo dell’accusa, di un trattamento sanzionatorio maggiormente severo.
3.4. L’ultimo motivo si incardina sull’affermazione di una premessa in fatto
esclusa dai giudici di merito, i quali hanno rammentato che in separato processo
il figlio dell’imputato era stato giudicato colpevole della sottrazione della
cacciagione, della quale si era riconosciuto responsabile. Il motivo é quindi
inammissibile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/6/2015.

della licenza in capo al detentore (Sez. 1, n. 11176 del 13/02/2015 – dep.

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