Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3677 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3677 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CHISARI Francesco, nato a Paternò il 12/11/1959
avverso la sentenza del 12/10/2012 della Corte di appello Catania, che ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. di
Belpasso del 13/10/11 e, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art.349, comma 2, cod.
pen., ha fissato la pena in un anno di reclusine e 500,00 euro di multa in ordine
al delitto in parole e alle contravvenzioni ex artt.64-72 e 94-95 del d.P.R. 6
giugno 2001, n.380, reato continuato accertato nelle date del 10/12/2007 e
9/1/2008;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/10/2012 della Corte di appello Catania, che ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. di
Belpasso del 13/10/11 e, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex art.349, comma 2, cod.

Data Udienza: 03/12/2013

pen., ha fissato la pena in un anno di reclusine e 500,00 euro di multa in ordine
al delitto in parole e a plurime ipotesi previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.380,
reato continuato accertato nelle date del 10/12/2007 e 9/1/2008.
La Corte di appello ha respinto i motivi di ricorso relativi alle questioni
processuali (rilevando che il decreto di citazione per l’udienza del 9/4/2010
risulta notificato a mani proprie) e alla tempistica dei lavori e riferibilità degli
stessi al committente: la realizzazione di due edifici in cemento armato di circa
180 metri al momento dei controlli risultava essere “al grezzo” e in occasione

2.

Avverso tale decisione il sig. Chisari propone ricorso, in sintesi

lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento
alla notificazione del decreto di citazione, avendo riguardo alla elezione di
domicilio effettuata in data 9/1/2008 e alla solo apparente notificazione a
mani dell’11/2/2010;

b.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riguardo
alla carenza di illustrazione delle ragioni che escludono l’applicazione della
prescrizione;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. dell’aumento di
pena per i reati contravvenzionali, punti con la sola ammenda quanto a i capi
B) e C) e con pena alternativa quanto ai restanti capi;

d.

Omessa motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato e deve essere respinto. La Corte di appello

ha esaminato il profilo di censura prospettato dal ricorrente e ha ritenuto che la
notificazione sia avvenuta “a mani”. Il ricorrente contesta tale circostanza, pur
recando la cartolina di ricezione una firma che corrisponde alle sue generalità e
lamenta che l’Ufficio postale non abbia risposto alla richiesta di indicazione delle
generalità di chi ritirò la notificazione. La Corte rileva che avverso la firma in
parola e l’atto che la contiene non è stata prospettata querela di falso (posto, tra
l’altro, che l’apposizione di falsa sottoscrizione non potrebbe che essere stata
intenzionale) e che questo giudice non ha elementi per ritenere che il giudizio
operato dalla Corte di appello sia meritevole di revisione.
2. Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che effettivamente i giudici di
merito hanno operato un aumento di pena per i reati da porre in continuazione

2

dell’accesso di gennaio fu accertata la presenza di due operai al lavoro.

che non risulta né articolato né motivato e che non tiene conto delle diverse
specie della pena previste dalla legge per i singoli reati. Inoltre, a prescindere
dalla sopravvenuta estinzione dei reati contravvenzionali (v. punto 4 che segue),
deve rilevarsi che i giudici di appello non hanno affrontato in modo compiuto la
censura mossa con l’impugnazione al trattamento sanzionatorio, così che non
può dirsi soddisfatto l’obbligo di motivazione corrispondente alla questione
ritualmente sollevata.
3. Venendo all’ultimo motivo, se è vero che la richiesta di sospensione della

dibattimentali, va osservato che l’art.597, comma 5, cod. proc. pen. include il
beneficio tra le pronunce che il giudice di appello può emettere anche in via
officiosa. Si tratta di profilo tuttavia assorbito allo stato dall’annullamento
disposto con riguardo alla determinazione della pena, così che spetterà al giudice
di rinvio esaminare in quella sede anche il tema della eventuale applicazione del
beneficio ex art.163 cod. proc. pen.
4. L’annullamento parziale della sentenza impone alla Corte di rilevare che
nelle more del giudizio di legittimità, ferma restando la irrevocabilità della
condanna per il delitto ex art.349 cod. pen., i termini massimi di prescrizione
relativi ai reati contravvenzionali sono maturati e che questo comporta la
estinzione de reati medesimi, con il conseguente venire meno dei presupposti
delle sanzioni accessorie.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza va annullata
con rinvio e in quella sede la Corte di appello provvederà all’esame dei profili di
applicabilità della sospensione condizionale della pena inflitta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni
perché estinte per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di
appello di Catania per la determinazione della pena.
Così deciso il 3/12/2013

pena non emerge né dal testo dell’atto di appello né dalle conclusioni

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