Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36769 del 25/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36769 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

Data Udienza: 25/06/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIMPINELLA GIUSEPPE N. IL 12/11/1983
avverso l’ordinanza n. 524/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA

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Il Funrionerio
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1. Con ordinanza del 13 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza dì
Salerno rigettava il reclamo proposto da Pimpinella Giuseppe
avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza
della stessa sede, in data 6.12012, aveva rigettato la sua istanza di
liberazione anticipata relativamente ai due semestri decorrenti dal
12.1.2011 e dal 12.1.2012. A sostegno della decisione il tribunale
precisava che al detenuto era stato revocato l’affidamento in prova
in seguito a denunce per ingiurie e minacce in suo danno presentate
e che, nel corso del secondo semestre, lo stesso aveva subito una
sanzione disciplinare per aver tenuto un comportamento scorretto
nei confronti di un agente penitenziario.
Propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento di tale
provvedimento negativo lo stesso Pimpinella, lamentando la.
violazione dell’art. 54 O.P. e difetto di motivazione sul punto.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che l’episodio relativo al
secondo semestre è stato di scarsissima importanza, tanto da essere
punito con la sanzione meno severa tra quelle previste
dall’ordinamento e che di tanto non ha tenuto conto il Tribunale.
2. 11 ricorso è stato assegnato alla VII sezione di questa Corte con le
conseguenti rituali notificazioni.
3. La doglianza è manifestamente infondata perché legittimo il
provvedimento di rigetto.
La difesa infatti sì limita, con giudizio di merito improponibile in
questa sede, a sminuire l’importanza e la rilevanza delle circostanze
negative valorizzate a suo carico.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende. somma che si stima equo
determinare in euro 1000 00.
P. Q. M,
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di curo 00 0.00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

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