Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36769 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36769 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOROCHIN MIHAIL N. IL 08/02/1981
avverso l’ordinanza n. 29/2015 TRIB. LIBERTA’ di TRIESTE, del
10/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. t-‘04411 GiulEpPigi; robbtord
tim ittb opki, Zt, 14, 4.t. ,b3c04.

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10.03.2015 il Tribunale di Trieste, costituito ai sensi
dell’art. 310 cod.proc.pen., ha rigettato l’appello proposto da Sorochin Mihail
avverso l’ordinanza in data 9.02.2015 con cui la Corte d’appello di Trieste aveva
respinto la richiesta dell’imputato di sostituzione, con altra misura meno
afflittiva, della custodia cautelare in carcere in corso a suo carico per i reati di cui
agli artt. 12 commi 3 e 3-bis lett. a) D.Lgs. n. 286 del 1998 e 337 cod. pen., in
relazione ai quali il Sorochin era stato condannato in primo grado alla pena di

13.05.2010 del Tribunale di Udine, motivando il provvedimento di rigetto sul
presupposto che la risalenza dei fatti al 2007 non elideva la persistenza
dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. b) del codice di rito, in quanto
l’imputato era stato consegnato all’autorità italiana solo il 31.10.2014 a seguito
di procedimento di estradizione, così che il suo trattenimento all’estero fino alla
consegna coatta rendeva concreto e attuale il pericolo di fuga e di darsi alla
clandestinità.
2. Ricorre per cassazione Sorochin Mihail, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 310 del
codice di rito.
Il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione del provvedimento gravato, che
aveva fondato l’attualità del pericolo di fuga sulla circostanza esclusiva della
residenza all’estero dell’imputato, peraltro presso la propria abitazione, a fronte
dell’insussistenza della volontà di sottrarsi alla giurisdizione italiana ricavabile dal
fatto che il Sorochin non era a conoscenza del processo e della condanna
pronunciata a suo carico, tanto da essere restituito nel termine per impugnare la
sentenza di primo grado; deduce l’omessa valutazione degli elementi costituiti
dal tempo trascorso dal commesso reato, risalente al 2007, dall’incensuratezza e
dall’assenza di altre pendenze processuali, nonchè dalla disponibilità di un
domicilio in Italia (presso l’abitazione in Imola di Gheorghita Rodion) idoneo alla
sottoposizione agli arresti domiciliari con l’ausilio di braccialetto elettronico, così
da soddisfare con una misura gradata le eventuali esigenze cautelari residue.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
2.

Dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato risulta che con

ordinanza in data 3.02.2015 la Corte d’appello di Trieste ha restituito il Sorochin,
ai sensi dell’art. 175 (vecchio testo) cod.proc.pen., nel termine per impugnare la
sentenza di condanna di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Udine in
contumacia dell’imputato il 13.05.2010 per i reati per cui è stata successivamente – applicata la misura cautelare, sul presupposto dell’assenza di
1

anni 4 mesi 2 di reclusione e € 150.000 di multa con sentenza in data

prova dell’effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza che lo ha
definito da parte del ricorrente, nonché della prova della sua sottrazione
volontaria all’esecuzione della pena.
Rispetto a tale dato acquisito dal giudice della cautela, la motivazione
dell’ordinanza impugnata – che ha valorizzato proprio ed esclusivamente la
residenza all’estero dell’imputato e la sua consegna all’autorità italiana a seguito
di procedura di estradizione come elementi decisivi al fine di ritenere sussistente
un concreto e attuale pericolo di fuga e di ritorno in clandestinità del Sorochin,

rivela contraddittoria e manifestamente illogica, alla stregua della sostanziale
neutralità che deve riconoscersi invece all’allontanamento dall’Italia del
ricorrente, spiegabile in modo altrettanto plausibile con l’ignoranza incolpevole
del processo e della condanna, piuttosto che con una reale volontà di sottrarsi
alla giurisdizione e alla pena.
3. Il provvedimento impugnato è inoltre inficiato da una palese carenza di
motivazione con riguardo all’assenza di qualsiasi valutazione del principio di
gradualità della misura in concreto applicata, sollecitata dall’appellante con
particolare riferimento alla prospettata idoneità a soddisfare le esigenze cautelarí
della custodia domiciliare nell’abitazione indicata (in Imola, via Minghetti 32/B),
eventualmente mediante applicazione del c.d. braccialetto elettronico, e che
doveva costituire oggetto di specifico esame da parte del Tribunale, pur in
presenza della contestazione del reato di cui all’art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 286
del 1998, alla luce del testo emendato del comma 4-bis del medesimo articolo
risultante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 331
del 2011 della Consulta, che impone al giudice di valutare gli specifici elementi
acquisiti, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze ex art.
274 cod.proc.pen. possono essere soddisfatte con misure diverse dalla custodia
in carcere.
4. L’ordinanza gravata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di
Trieste per un nuovo esame che non incorra negli evidenziati vizi motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trieste.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso il 16/07/2015

ostativo della sostituzione della misura carceraria con altra meno gravosa – si

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