Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36768 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36768 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Data Udienza: 16/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMITA’ ELIO N. IL 28/09/1953
avverso l’ordinanza n. 467/2015 GIP TRIBUNALE di CROTONE, del
30/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. bk ti h criu ppi rj
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Uditi difensor Avv.;

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1. Con ordinanza in data 30.03.2015 il GIP del Tribunale di Crotone ha rigettato
l’istanza con cui Comità Elio aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità
dell’interrogatorio di garanzia effettuato in sede di udienza di convalida
dell’arresto in flagranza eseguito il 27.02.2015 per reati in materia di armi, per
omesso avviso dell’incombente al difensore di fiducia, nonché la nullità
conseguente dell’ordinanza di convalida dell’arresto e di contestuale applicazione
di misura cautelare personale, emessa il 2.03.2015; il GIP riteneva rituale
l’interrogatorio avvenuto in presenza dell’avv. Marino, che il Comità aveva
dichiarato in udienza essere il suo unico difensore, così da escludere qualsiasi
violazione del diritto di difesa.
2. Ricorre per cassazione Comità Elio, a mezzo del difensore avv. Mario Prato,
deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 390, 391, 294 e 302 del
codice di rito, ribadendo l’eccezione di nullità ritenuta infondata dal GIP e
rilevando che la presenza all’udienza di convalida di uno (avv. Marino) dei due
difensori dell’indagato non valeva a sanare la violazione del diritto di difesa
conseguente all’omesso avviso dell’udienza all’altro difensore (avv. Prato),
ritualmente nominato il giorno dell’arresto, che non era stato posto in grado di
partecipare all’incombente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte ha affermato, con orientamento risalente e consolidato, che la
nullità (eventuale) dell’interrogatorio di garanzia, nella specie per omesso avviso
al (co)difensore di fiducia dell’indagato, non comporta la nullità dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare, non costituendo vizio genetico della stessa,
ma può condizionare l’efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 cod.proc.pen.,
con la conseguenza che la questione relativa alla validità dell’interrogatorio deve
essere dedotta dinanzi al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto,
dinanzi al tribunale mediante lo strumento dell’appello previsto dall’art. 310 del
codice di rito, al fine di ottenere la remissione in libertà dell’indagato per fatto
sopravvenuto, e non l’annullamento dell’ordinanza che ha applicato la misura (ex
plurimis:

Sez. 1 n. 736 del 7/02/1995, Rv. 200500; Sez. 1 n. 4722 del

29/09/1995, Rv. 202618; Sez. 1 n. 3900 del 3/06/1996, Rv. 205350; Sez. 1 n.
8779 del 22/12/2000, Rv. 218101).
E’ altresì consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui, in
materia di impugnazione delle misure coercitive, il ricorso diretto, per saltum, in
cassazione può essere proposto, a norma dell’art. 311 comma 2 cod.proc.pen.,
soltanto avverso le ordinanze genetiche delle misure stesse, mentre non è
ammissibile nei riguardi di tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, che
sono impugnabili unicamente col mezzo dell’appello, a norma dell’art. 310 del (ti_s
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RITENUTO IN FATTO

codice di rito (Sez. F n. 32161 del 7/08/2012, Rv. 253003; Sez. 3 n. 2469 del
30/11/2007, Rv. 239246; nonchè, con specifico riferimento all’impugnazione del
provvedimento di rigetto dell’istanza di scarcerazione per nullità
dell’interrogatorio di garanzia, Sez. 1 n. 736 del 1995, sopra citata).
2. Nel caso di specie, l’unico rimedio esperibile dal Comità avverso l’ordinanza
del GIP, che ne aveva rigettato l’istanza intesa a ottenere la scarcerazione come
effetto della perdita di efficacia della misura cautelare che sarebbe conseguita
alla declaratoria di (eventuale) nullità dell’interrogatorio esperito all’udienza di

l’ordinanza di convalida dell’arresto, ma la successiva ordinanza reiettiva del
GIP), era dunque costituito dall’appello al Tribunale distrettuale ai sensi dell’art.
310 cod.proc.pen.; in virtù del principio di conservazione sancito dall’art. 568
comma 5 del codice di rito, il ricorso per cassazione deve pertanto essere
qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al competente
Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen.
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso il 16/07/2015

convalida del 2.03.2015 (non avendo l’indagato impugnato direttamente

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