Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36767 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36767 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DETOMA LUIGI N. IL 22/11/1979
avverso l’ordinanza n. 189/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
SALERNO, del 04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 25/06/2013
1. Con ordinanza del 4 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Salerno rigettava il reclamo proposto da Detoma Luigi avverso i!
provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della
stessa sede, in data 9.12.2011, aveva rigettato la sua istanza di
liberazione anticipata relativamente ai semestri decorrenti dal
14.9.2009 e dal 14.9.2011, dichiarando nel contempo inammissibile
analoga istanza proposta in relazione al periodo 2004-2007.
A sostegno della decisione il tribunale poneva la revoca di misure
alternative in atto perché attinto il detenuto da 0.C.C. per
violazione dell’art. 73 dpr 309/1990 commessa fino al 29.3,2011,
da ciò deducendo la mancata partecipazione dell’istante al progetto
rieducativo,
2. Propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento di tale
provvedimento negativo lo stesso Detoma, personalmente senza
peraltro sviluppare alcuna argomentazione..
3.11 ricorso è stato assegnato alla V11 sezione di questa Corte con le
conseguenti rituali notificazioni.
4. 11 ricorso è inammissibile dappoichè rimasto privo di motivi ed
alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 500,00.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500.00
in fil.VOre della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013
La Corte osserva in fatto ed in diritto: