Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36767 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36767 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Data Udienza: 16/07/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO MARTINO N. IL 10/06/1988
avverso l’ordinanza n. 51/2014 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 40 R.ELt D Ce-A-LASO tk t,
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Uditi difensor Avv.;

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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 9.07.2014 il GIP del Tribunale di Cosenza, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Lombardo Martino,
condannato in via definitiva alla pena di anni 3 di reclusione e € 20.000 di multa
per detenzione continuata a fini di spaccio, ex art. 73 DPR n. 309 del 1990, di un
notevole quantitativo di hashish, aveva chiesto la rideterminazione della pena
per effetto della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 32
del 2014 che aveva dichiarato illegittimo l’inasprimento del trattamento
sanzionatorio per le droghe c.d. leggere introdotto dalla novella normativa di cui

alla legge n. 49 del 2006; il GIP motivava il provvedimento di rigetto con
l’argomento che, non eccedendo la pena base individuata dal giudice della
cognizione, pari ad anni 6 di reclusione e € 30.000 di multa, la forbice
sanzionatoria prevista dal comma 4 dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990 nel testo
ripristinato dall’intervento della Consulta, la pena finale irrogata a seguito della
concessione delle attenuanti generiche, dell’aumento per la continuazione e
dell’applicazione della diminuente per il rito, non poteva considerarsi illegale.
2. Ricorre per cassazione Lombardo Martino, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge, in relazione agli artt. 73 DPR n. 309 del 1990, 673 del codice
di rito, 30 comma 4 legge n. 87 del 1953, nonché vizio di motivazione,
censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva ricondotto a
legalità la pena inflitta uniformandola agli originari parametri sanzionatori delle
c.d. droghe leggere stabiliti dalla norma ripristinata dalla pronuncia della Corte
costituzionale, in particolare rapportando la pena base al minimo edittale
previsto dal testo originario del comma 4 dell’art. 73 DPR n. 309 del 1990, in
conformità alla scelta operata dal giudice della cognizione di contenere in tale
limite la pena base determinata in concreto, secondo un criterio aritmetico
vincolante per il giudice dell’esecuzione, al quale doveva ritenersi inibita ogni
rivalutazione sul punto.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con le quali chiede
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e con le precisazioni che seguono.
2.

Occorre premettere, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della

fattispecie, che la pena di cui il condannato ha chiesto la rideterminazione in
sede esecutiva non è stata irrogata in forza di una sentenza di applicazione della
pena richiesta dalle parti in base a un accordo negoziale tra le stesse intercorso
ex artt. 444 e segg. cod.proc.pen., come erroneamente indicato nel
provvedimento impugnato, ma (secondo quanto risulta dagli atti del fascicolo
trasmesso a questa Corte) in forza di una sentenza di condanna, pronunciata
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all’esito di giudizio abbreviato dal GIP del Tribunale di Cosenza il 9.07.2008, per
fatti dì detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
3. L’ordinanza gravata non ha messo in dubbio il principio per cui – a seguito
della sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter del D.L. n. 272 del 2005, convertito con
modificazioni nella legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Consulta con la
sentenza n. 32 del 2014, e del conseguente ripristino del trattamento
sanzionatorio differenziato originariamente previsto, in termini alquanto più miti,

leggere, rispetto a quello delle c.d. droghe pesanti – la pena inflitta in base alla
disciplina previgente dichiarata incostituzionale per i fatti concernenti le droghe
leggere (hashish, nella fattispecie) deve essere ricondotta a legalità in
conformità alla cornice edittale ripristinata, senza che a ciò sia di ostacolo il
giudicato formatosi prima della pronuncia di incostituzionalità, in forza del potere
di intervento attribuito al giudice dall’art. 30 della legge n. 87 del 1953, che
consente di invalidare parzialmente (quoad poenam) il titolo esecutivo senza
produrre un’efficacia risolutiva della decisione divenuta irrevocabile (Sez. Un. n.
42858 del 29/05/2014, Gatto).
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto, tuttavia, che il principio dell’intangibilità del
giudicato, inibendo qualsiasi rivalutazione del fatto oggetto della sentenza
irrevocabile, limitasse l’operatività del potere di intervento giudiziale alla (mera)
declaratoria di ineseguibilità della porzione di pena, che fosse stata in concreto
irrogata, eccedente il limite edittale ripristinato a seguito della sentenza della
Consulta, non potendo invece ritenersi illegale la pena contenuta dal giudice
della cognizione entro la cornice edittale originaria; di conseguenza, ha rigettato
l’istanza del Lombardo sul presupposto che il trattamento sanzionatorio inflitto
era stato determinato a partire da una pena base non superiore al massimo
edittale di anni 6 di reclusione stabilito dalla reviviscente norma di cui al comma
4 dell’art. 73 DPR 309 del 1990 per le condotte concernenti l’hashish.
4. La soluzione adottata dall’ordinanza impugnata non è conforme ai principi
affermati da questa Corte nelle sentenze n. 52981 del 18/11/2014 (Sez. 1, Rv.
261688) e n. 53019 del 4/12/2014 (Sez. 1, Rv. 261581), e definitivamente
sanciti dalle Sezioni Unite alla luce delle informazioni provvisorie n.ri 5 e 6
relative all’udienza del 26/02/2015.
L’esigenza di ricondurre a legalità la pena determinata entro la cornice di limiti
edittali che sono stati dichiarati incostituzionali tanto nel minimo quanto nel
massimo non può, infatti, essere assicurata dalla declaratoria di ineseguibilità
della sola porzione di pena irrogata dal giudice della cognizione in misura
eccedente il massimo edittale originariamente previsto dall’art. 73 comma 4 DPR

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per le condotte penalmente illecite riguardanti le sostanze stupefacenti c.d.

n. 309 del 1990, ma esige la riformulazione dell’intero segmento di giudizio
riguardante la misura del trattamento sanzionatorio entro i limiti edittali
ripristinati dalla sentenza della Consulta: l’operazione di commisurazione della
pena originariamente compiuta dal giudice della cognizione, infatti, ha costituito
il frutto dell’esercizio di una discrezionalità, guidata dal rispetto dei criteri stabiliti
dagli artt. 132 e 133 cod. pen., che si è esplicata nell’ambito di una cornice e di
una forbice edittale, tra il minimo e il massimo, profondamente diversa da quella
ripristinata dalla Corte Costituzionale (tanto che il minimo della pena detentiva di

mutamento di cornice derivante dalla declaratoria di incostituzionalità rende
necessaria, nel caso della condanna per droghe leggere, una rivalutazione piena
di tale aspetto, da compiersi necessariamente in sede esecutiva, tenendo conto
del fatto così come accertato dal giudice della cognizione, ma non anche diversamente da quanto sostenuto sul punto nel ricorso del Lombardo – dei
termini matematici espressi da tale giudice in rapporto alla scelta tra minimo e
massimo della pena edittale, che (è opportuno ribadire) è stata effettuata in una
condizione completamente alterata dall’adozione di un criterio legislativo allora
inteso a parificare il disvalore di condotte tra loro diverse in rapporto alla
tipologia di sostanze stupefacenti che ne costituivano oggetto.
Il giudice dell’esecuzione, avvalendosi dei penetranti poteri di accertamento e
valutazione che gli sono riconosciuti dall’art. 666 comma 5 del codice di rito,
dovrà dunque procedere a rideterminare la pena entro la cornice edittale più
favorevole, prevista nel caso di specie dal testo originario dell’art. 73 comma 4
DPR n. 309 del 1990, ripristinata dall’intervento della Consulta, senza essere
vincolato a seguire un criterio predeterminato di calcolo di tipo puramente
aritmetico, ma effettuando una nuova commisurazione della pena secondo i
parametri normativi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., col limite
dell’insuperabilità dell’accertamento compiuto in sentenza dal giudice della
cognizione con riguardo alla sussistenza del fatto e al significato allo stesso
attribuito in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.
5. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo
esame al GIP del Tribunale di Cosenza, che procederà alla rideterminazione della
pena in conformità ai criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di
Cosenza.
Così deciso il 16/07/2015

anni 6 di reclusione è ridivenuto il massimo della sanzione irrogabile), così che il

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