Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36766 del 25/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36766 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CENSABELLA VITO N. IL 24/08/1964
avverso l’ordinanza n. 5855/2011 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
Data Udienza: 25/06/2013
1. Con provvedimento in data 5 aprile 2012 il Magistrato di
sorveglianza di S. Maria Capua Vetere rigettava il reclamo proposto
da Censabella Vito per deficienze sanitarie nella cura della epatite B
da cui è affetto, per la mancata assegnazione di un cubicolo, per la
mancata assegnazione al lavoro, in contrario osservando che, le
prime doglianze erano smentite dalla documentazione acquisita e
che, per la mancata assegnazione ad attività lavorativa, il medesimo
aveva rifiutato l’offerta di lavoro.
Avverso detto ultimo provvedimento ha proposto impugnazione
l’interessato, personalmente, impugnazione qualificata come ricorso
di legittimità, limitando la censura alla sola mancanza di
assegnazione lavorativa, della quale ammetteva il rifiuto in
occasione dell’offerta penitenziaria, giustificandola con
l’argomento che la medesima violava i criteri di assegnazione.
2.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente espone in termini di assoluta genericità la sua censura,
lamentando la violazione da parte dell’ufficio dei criteri di
assegnazione dell’attività lavorativa in favore dei detenuti, senza
però indicare di quali criteri si tratti.
3. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla
declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al
pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di
una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si
stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 25 giugno 2013
Il consigliere relatore
Il Presidente
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La Corte ritenuto in fatto e considerato in diritto