Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36766 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36766 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEHDIU SERJAN N. IL 30/03/1981
avverso l’ordinanza n. 309/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
20/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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L
orz.;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.11.2014 la Corte d’appello di Bologna, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui Mehdiu Serjan aveva
chiesto la rideterminazione della pena irrogata per le violazioni della disciplina
degli stupefacenti giudicate con la sentenza in data 16.07.2009 del GIP del
Tribunale di Ravenna, confermata il 13.05.2010 dalla Corte d’appello di Bologna,
trattandosi di condanna inflitta per droga c.d. pesante, non interessata perciò
dalla pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della

2. Ricorre per cassazione Mehdiu Sedan, a mezzo del difensore, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la condanna alla pena
finale di anni 6 mesi 8 di reclusione e € 40.000 di multa era stata inflitta per più
fatti di detenzione a fini di spaccio, unificati sotto il vincolo della continuazione,
di sostanze stupefacenti di qualità imprecisata, e dunque anche per droghe c.d.
leggere, in relazione alle quali doveva essere rideterminata la pena a seguito
della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del
D.L. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 49 del 2006.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede il
rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Dal testo della sentenza in data 13.05.2010 della Corte d’appello di Bologna,
che ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di cui è stata chiesta la
rideterminazione, risulta che la sostanza stupefacente illegalmente detenuta dal
Mehdiu comprendeva anche eroina; lo stesso ricorso per cassazione dà atto, a
sua volta, che la condanna riguarda “anche” sostanze stupefacenti di cui alle
tabelle II e IV dell’art. 14 DPR n. 309 del 1990, così presupponendo che la
relativa detenzione illegale avesse ad oggetto sostanze droganti di entrambe le
tipologie, “pesanti” e “leggere”, necessariamente postulata dall’uso dell’avverbio
“anche”.
Da ciò consegue la correttezza giuridica della motivazione con cui l’ordinanza
impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rideterminazione della
pena in sede esecutiva a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 32 del
2014 con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle
norme di cui agli artt. 4-bis e 4-vicies ter dei D.L. n. 272 del 2005, convertito
con modificazioni nella legge n. 49 del 2006, ripristinando il trattamento
sanzionatorio differenziato originariamente previsto – in termini più miti – per le
condotte illecite riguardanti le sostanze stupefacenti c.d. leggere, rispetto a
quello concernente le c.d. droghe pesanti, per le quali la cornice edittale della
1

(fri

Consulta.

pena, nell’ipotesi base, è rimasta invece invariata (contemplando tuttora una
pena minima di anni 6 di reclusione e C 26.000 di multa).
La determinazione della pena, operata in sede di cognizione, entro i limiti edittali
(invariati) stabiliti dall’art. 73 comma 1 DPR n. 309 del 1990 è dunque coerente
alla tipologia di sostanza stupefacente illegalmente detenuta (eroina), anche
dopo l’intervento della Consulta, che non ha inciso sul trattamento sanzìonatorio
delle droghe pesanti, mentre il condannato non ha alcun interesse a dolersi della
punizione a titolo di un’unica condotta della detenzione cumulativa di più

frutto della soppressione della distinzione tabellare operata dalla legge – n. 49
del 2006 – in vigore nel momento in cui è stato giudicato (Sez. 6 n. 10613
dell’11/02/2014, Rv. 259356), avendo beneficiato di un trattamento più
favorevole di quello destinato a conseguire al ripristino della originaria autonomia
(per effetto della succitata sentenza della Corte costituzionale) delle condotte
sanzionate, nuovamente suscettibili di concorrere tra loro agli effetti di cui agli
artt. 71 e segg. cod. pen..
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16/07/2015

sostanze stupefacenti appartenenti ad entrambe le tipologie, pesanti e leggere,

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