Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36765 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36765 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIONISI MARGHERITA N. IL 11/07/1958
avverso la sentenza n. 269/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/04/2013

RG. 4398312012 Dionisi Margherita

Considerato che:

La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per
violazione dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.129
c.p.p., 648 cpv c.p., 157 c.p., carenza ed illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e alla
determinazione della pena.

gravame, e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV
n.5191/2000 Rv.216473).
Tanto premesso, rileva il Collegio che le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da
illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato di
ricettazione e al diniego dell’ipotesi attenuata in considerazione dell’entità del profitto e della capacità a
delinquere dell’indagato. Considerato che il reato di ricettazione risulta commesso in data successiva e prossima
all’11.4.2002 e che la prescrizione nel termine massimo è di anni dieci, e che tale termine deve essere aumentato
dei periodi di sospensione per rinvio del procedimento (dal 30.3.2009 al 5.10.2009 per adesione del difensore
all’astensione dalle udienze proclamata dalla associazioni di categoria e dal 18.1.2010 al 15.3.2010 — per
complessivi mesi otto e giorni due), appare evidente che alla data della pronuncia della decisione in appello
(3.5.2012) il reato non era prescritto.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000),
si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
1000 in favore della Cassa delle ammende.
23.4.2013

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del

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