Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36765 del 16/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36765 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA GIUSEPPE N. IL 30/04/1963
avverso l’ordinanza n. 192/2014 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
13/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. C., u Ltz:, P-3 M Or),
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 16/07/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.11.2014 il GIP del Tribunale di Asti, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rideterminato nella misura ivi indicata la pena inflitta
a De Luca Giuseppe con sentenza pronunciata il 23.11.2010 dal GIP del
medesimo Tribunale, a seguito della sopravvenienza della sentenza n. 32 del
2014 della Corte costituzionale in materia di disciplina sanzionatoria delle droghe
c.d. leggere, e ha rigettato l’istanza contestualmente formulata dal De Luca ex
art. 671 cod.proc.pen. con riguardo ai reati giudicati anche con altre sentenze,

2. Ricorre De Luca Giuseppe, a mezzo del difensore, deducendo (con due motivi)
vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in relazione all’omessa
valutazione dello stato di tossicodipendenza come elemento unificatore dei reati
oggetto dell’istanza di applicazione del reato continuato, e lamentando l’illegalità
dell’omessa rideterminazione della pena per le residue violazioni della disciplina
degli stupefacenti per le quali era stata riconosciuta l’ipotesi lieve ex art. 73
comma 5 DPR n. 309 del 1990.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile, anche in ragione della sua tardività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione della
sua proposizione oltre i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
2. Trattandosi di provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione a seguito di
procedimento in camera di consiglio ex art. 666 del codice di rito, il termine per
impugnare l’ordinanza gravata, ai sensi dell’art. 585 comma 1 lett. a) e comma 2
lett. a) cod.proc.pen. era quello di quindici giorni, decorrente dalla notificazione o
dalla comunicazione del relativo avviso di deposito.
Nel caso di specie, risulta ex actis che l’ordinanza del GIP è stata notificata a
mani del De Luca, ristretto in carcere, il 15.11.2014 e al difensore avv. Aufino,
mediante trasmissione di copia integrale del provvedimento a mezzo fax, il
14.11.2014; il ricorso per cassazione è stato proposto dall’avv. Aufino,
nell’interesse del De Luca, mediante deposito dell’atto nella cancelleria del
Tribunale di Asti, il 10.12.2014, e dunque ampiamente dopo la scadenza del
termine di decadenza di 15 giorni decorrente dall’ultima notifica, maturato il 10
dicembre 2014 (essendo il 30.11.2014 giorno festivo, con conseguente proroga
di diritto al giorno successivo).
Merita rilevare che la notifica al difensore effettuata mediante trasmissione
integrale del provvedimento impugnabile, ritualmente eseguita a mezzo fax ai
sensi dell’art. 148 comma 2-bis del codice di rito (tanto più a seguito della
novella ex lege n. 60 del 2005 che consente di effettuare con tale mezzo anche
1

escludendo la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso.

le notifiche degli atti diretti all’imputato, nel caso in cui debbano eseguirsi presso
il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis cod.proc.pen.), deve
ritenersi senz’altro equipollente, agli effetti della decorrenza del termine per
impugnare, all’avviso di avvenuto deposito in cancelleria del provvedimento
giudiziale ex art. 585 comma 2 lett. a) del codice di rito, essendo anzi tale
modalità di notifica dell’atto – per intero, anziché per estratto – idonea ad
assicurare una più tempestiva conoscenza del provvedimento da parte del
difensore destinatario, al fine dell’esercizio del diritto di impugnazione.

pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16/07/2015

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

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