Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36764 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36764 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Beltracchini Simona, nata il 15/12/1976;

Avverso l’ordinanza n. 119/2014 emessa il 04/11/2014 dal Tribunale di
Imperia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 04/11/2014 il Tribunale di Imperia, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la declaratoria di non esecutività della sentenza
emessa dallo stesso organo giurisdizionale nei confronti di Simona Beltracchini il
06/05/2014, divenuta irrevocabile il 29/07/2014, con la quale l’imputata era
stata condannata alla pena di anni due di reclusione e 400,00 euro di multa.
Tale rigetto veniva motivato sul presupposto che l’estratto contumaciale era

difensore di fiducia nominato, che era stato indicato ritualmente quale domicilio
eletto.
Si riteneva, inoltre, che lo stato di detenzione della Beltracchini per altra
causa non potesse costituire, di per sé solo, un impedimento legittimo alla
conoscenza della sentenza in esame, imponendo di ritenere valido il titolo
esecutivo formatosi, cui conseguiva il rigetto della domanda di restituzione nel
termine per proporre impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 175, comma 2,
cod. proc. pen.

2. Avverso tale ordinanza Simona Beltracchini ricorreva personalmente per
cassazione, deducendo due motivi di ricorso.
Si deduceva, innanzitutto, violazione di legge, in relazione all’art. 156 cod.
proc. pen., per l’omessa notificazione all’imputata dell’avviso di deposito
dell’estratto contumaciale della sentenza, nel luogo dove la stessa, in quel
momento, si trovava detenuta.
Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione alla mancata restituzione del termine per proporre impugnazione ex
art. 175, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi considerato che lo stato di
detenzione della ricorrente costituiva un elemento oggettivamente preclusivo
della conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti.
Queste ragioni imponevano l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse
di Simona Beltracchini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla doglianza relativa alla violazione
dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Deve, in proposito, rilevarsi la fondatezza delle deduzioni difensive
concernenti il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere
considerato la possibilità che lo stato di detenzione della ricorrente potesse avere
2

stato regolarmente notificato nei confronti della condannata presso lo studio del

impedito l’effettiva conoscenza della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia il
06/05/2014, della cui esecutività si controverte. Esiste, infatti, agli atti la prova
documentale della veridicità delle affermazioni della Beltracchini, relative alla sua
condizione di detenzione, patita durante lo svolgimento del processo, in un luogo
diverso da quello dichiarato quale domicilio eletto, con la conseguenza che non
può ritenersi che l’imputata abbia volontariamente rinunciato a comparire e a
proporre impugnazione.
La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, è orientata univocamente

termini nelle ipotesi in cui l’estratto contumaciale della sentenza sia notificato
presso il domicilio eletto di un condannato detenuto in un altro luogo,
conformemente al seguente principio di diritto: «È illegittimo il diniego della
richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello, ex
art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., quando l’estratto contumaciale della
sentenza sia stato notificato all’imputato al domicilio eletto in un momento, però,
in cui questi si trovava ristretto agli arresti domiciliari in luogo diverso» (cfr. Sez.
6, n. 5918 del 06/12/2011, dep. 15/02/2012, Privitera, Rv. 252409).
Sul punto, pertanto, non può non concordarsi con le conclusioni del
procuratore generale, che evidenzia, a pagina 2 della sua requisitoria del
20/04/2015, che la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica,
laddove afferma che «il fatto dell’arresto non è mai stato portato a conoscenza
dell’autorità giudiziaria e che non è di per sé impeditivo della conoscenza della
sentenza».

2. Risulta, invece, infondata la doglianza relativa all’omessa notificazione
all’imputata dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza
presso il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. pen., che si pospone
per ragioni di comodità espositiva.
Deve, infatti, rilevarsi che la notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza emessa dal Tribunale di Imperia il 06/05/2014, della cui esecutività si
controverte, aveva luogo ritualmente presso il domicilio eletto dalla ricorrente,
rappresentato dal domicilio legale del suo difensore, l’avv. Massimo La Mattina.
Questo difensore di fiducia, come correttamente evidenziato nell’ordinanza
impugnata, non veniva mai revocato dalla Beltracchini nel corso del
procedimento presupposto, con la conseguenza che, essendo avvenuta la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza presso il domicilio eletto dell’imputata,
il provvedimento decisionale deve ritenersi regolarmente comunicato e il relativo
titolo esecutivo validamente formato (cfr. Sez. 3, n. 434236 del 27/06/2013,
Beye, Rv. 256727).
3

nell’affermare l’illegittimità del provvedimento di diniego della restituzione in

Né rileva, nel caso di specie, la presenza di un ulteriore difensore, l’avv.
Loredana Modaffari, nominato d’ufficio nel procedimento celebrato davanti al
Tribunale di Imperia, atteso che secondo questa Corte: «La notifica dell’estratto
contumaciale di sentenza è ritualmente effettuata, nel caso di più difensori
domiciliatari, presso uno solo di essi, non sussistendo un diritto a una duplice
notificazione dell’unico atto» (cfr. Sez. 1, n. 43880 dell’01/10/2013, Bono, Rv.
257341).

Per queste ragioni processuali, l’ordinanza impugnata deve essere

annullata, limitatamente al punto concernente l’art. 175 cod. proc. pen., con
rinvio al Tribunale di Imperia per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente l’art. 175 cod.
proc. pen. e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Imperia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

3.

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