Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36763 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36763 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Iacovelli Tommaso, nato l’11/06/1944;

Avverso l’ordinanza n. 4594/2014 emessa il 15/10/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Milano;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Alfredo
Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 15/10/2014 il Tribunale di sorveglianza dì Milano
rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di
Milano il 10/03/2014, con la quale era stata rigettata l’istanza di liberazione
anticipata speciale presentata da Tommaso Iacovelli, congiuntamente alla
liberazione anticipata ordinaria, che invece era stata accolta.
L’esecutato, in particolare, si trovava detenuto in conseguenza di un ordine

cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale
chiedeva di beneficiare della liberazione anticipata speciale limitatamente ai
periodi compresi tra il 13/10/2009 e il 12/10/2012 e tra il 13/10/2012 e il
12/04/2013.
Questo provvedimento di rigetto veniva emesso sul presupposto che lo
Iacovelli risultava detenuto in espiazione pena per un reato ostativo previsto
dall’art. 4 bis Ord. Pen., che gli impediva di beneficiare della liberazione
anticipata speciale richiesta.

2. Avverso tale ordinanza Tommaso Iacovelli ricorreva personalmente per
cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146.
Si deduceva, innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva
applicato retroattivamente la norma dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, senza
tenere conto dell’epoca di proposizione della domanda e delle disparità di
trattamento conseguente al provvedimento adottato. A tale questione
ermeneutica risultava collegata l’erronea applicazione della normativa in materia
di scindibilità del cumulo, che si imponeva nel caso in esame in presenza di una
pluralità di titoli esecutivi, parte dei quali riguardanti reati che non potevano
ritenersi ostativi ex art. 4 bis Ord. Pen.
Si deduceva, inoltre, l’incongruità del percorso argomentativo seguito
nell’ordinanza impugnata, che determinava l’anomala situazione per cui, pur in
presenza di un ritardo nella decisione non imputabile al ricorrente, questi veniva
comunque pregiudicato nelle sue legittime aspettative in conseguenza di fatti che
fuoriescono dalla sua sfera di controllo. Ne conseguiva ulteriormente l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013 per contrasto con gli artt. 3 e 27
Cost.
Queste ragioni imponevano l’accoglimento del ricorso proposto da Tommaso
Iacovelli.

2

di esecuzione emesso il 10/08/2012 dalla Procura generale di Milano per ì reati di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in accoglimento. della doglianza relativa alla
scindibilità del cumulo quale presupposto indispensabile per valutare la
concedibilità della liberazione anticipata speciale in presenza di un titolo
esecutivo relativo a una pluralità di reati.
In questo ambito, occorre preliminarmente rilevare che lo Iacovelli si trova
attualmente ristretto in forza di un ordine di esecuzione emesso il 10/08/2012

309 del 1990, con la conseguenza che ci si trova di fronte a un titolo esecutivo
comprendente due ipotesi delittuose, delle quali solo quella di cui all’art. 74
rientra nella previsione ostativa dell’art. 4 bis Ord. Pen. In relazione a tale titolo
esecutivo, unitariamente inteso, il condannato chiedeva di beneficiare della
liberazione anticipata speciale di cui all’art. 4 del di. n. 146 del 2013,
limitatamente ai periodi compresi tra il 13/10/2009 e il 12/1072012 e tra il
13/10/2012 e il 12/04/2013.
Nel caso di specie, l’accesso alla liberazione anticipata speciale non poteva
ritenersi precluso per il solo fatto che lo Iacovelli aveva riportato una condanna
definitiva per un reato ostativo, essendo necessario procedere allo scioglimento
del cumulo per verificare se era stata espiata la porzione di pena riferibile al
reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e se, per la restante porzione,
riguardante il reato di cui all’art. 73 dello stesso decreto, sussistevano i
presupposti per il riconoscimento del beneficio penitenziario richiesto. Sul punto,
la giurisprudenza di questa Corte può ritenersi consolidata, conformemente al
seguente principio di diritto: «In presenza di un provvedimento di unificazione di
pene concorrenti, è legittimo nel corso dell’esecuzione lo scioglimento del
cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di
concessione della liberazione anticipata speciale, ostacolata dalla circostanza che
nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati
nell’art. 4 bis L. n. 354 del 1975, sempre che il condannato abbia espiato la
parte di pena relativa al delitto ostativo» (cfr. Sez. 1, n. 53781 del 22/12/2014,
Ciriello, Rv. 261582).
In altri termini, in tema di liberazione anticipata speciale, al fine di stabilire
se il detenuto in espiazione di pene concorrenti abbia o meno titolo di accesso al
beneficio speciale richiesto, con l’integrazione di trenta giorni di detrazione della
pena, occorre procedere allo scorporo del cumulo e alla verifica, con riguardo ai
semestri cui attiene la domanda, già interessati dalla riduzione ordinaria, se,
durante gli stessi, sia stato o meno in espiazione per un delitto ostativo. Ne
consegue che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene
3

dalla Procura generale di Milano per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n.

concorrenti in esecuzione, si impone lo scioglimento del cumulo, laddove occorre
procedere al giudizio sull’ammissibilità di una richiesta di liberazione anticipata
speciale che trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel
novero dei delitti elencati nell’art. 4 bis Ord. Pen., al fine di accertare se il
condannato abbia o meno terminato dì espiare la parte di pena relativa al delitto
ostativo (cfr. Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 20/01/2014, Di Palo, Rv.
258403).
Ne discende conclusivamente che non avendo il giudice proceduto secondo i

il problema dello scioglimento del cumulo indispensabile per stabilire se lo
Iacovelli fosse o meno nelle condizioni richieste per godere del beneficio speciale
richiesto, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Milano, affinché, previo scioglimento del cumulo in
esecuzione, accerti il titolo di reato con pena in espiazione nei semestri oggetto
dell’originaria istanza, vagliandone l’eventuale preclusione rispetto al beneficio in
esame, conformandosi ai principi di diritto che si sono richiamati.

2. Quanto all’ulteriore doglianza, riguardante i profili di diritto intertemporale
relativi all’applicazione della liberazione anticipata speciale, che si pospone per
ragioni di comodità espositiva, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di
Milano, nel rigettare il reclamo proposto nell’interesse dello Iacovelli, non è
incorso nella violazione di legge denunciata, avendo correttamente fondato tale
rigetto sul combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 146 del 2013 e 4 bis Ord.
Pen., in conseguenza del quale doveva escludersi la concessione del beneficio
penitenziario richiesto.
In tale ambito, allo scopo di inquadrare la doglianza difensiva proposta,
occorre rilevare che l’originaria previsione dell’art. 4 del di. 146 del 2013 era
stata modificata in sede di conversione legislativa, attuata con la legge 21
febbraio 2014, n. 10, con la soppressione del quarto comma e l’esclusione del
beneficio della liberazione anticipata speciale per i soggetti condannati per taluno
dei reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen.
Per effetto di tale modifica normativa, intervenuta in sede di conversione
legislativa dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013, nel caso di specie, ci si doveva
conformare all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui, in caso
di successione di norme, che non attengono né alla cognizione del reato, né
all’irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non opera il
principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni in peius sancito dall’art.
2, comma 4, cod. pen, (cfr. Sez. 1, n. 33890 del 26/06/2009, Miglioranza, Rv.
244831).
4

canoni ermeneutici sopra indicati, rigettando il reclamo proposto senza affrontare

Ne discende che l’inserimento del riferimento ai reati di cui all’art. 4 bís Ord.
Pen. nella formulazione definitiva dell’art. 4 del d.l. n. 146 del 2013,
conseguente alla sua conversione con modifiche da parte della legge n. 10 del
2014, tenuto conto della soppressione del comma 4 della stessa disposizione che disciplinava le condizioni per l’accesso al beneficio in esame da parte dei
condannati – non può che implicare la mancata conversione dello stesso decreto,
nella parte in cui era previsto tale beneficio. La mancata conversione, dunque,
comporta l’inefficacia ex tunc degli effetti della norma dell’art. 4 del d.l. n. 146

Cost., così come affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 34073 del
27/06/2014, Panno, Rv. 260849).
Occorre, pertanto, ribadire, limitatamente al profilo esaminato, la
correttezza dell’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano, sotto il
profilo della qualificazione della disposizione applicata che, non afferendo ai
profili della cognizione dei reati giudicati nei sottostanti giudizi di merito e
dell’irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive della pena applicata allo
Iacovelli, non può ritenersi norma di diritto penale sostanziale, non consentendo
l’applicazione del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli.

3.

Per queste ragioni processuali, l’ordinanza impugnata deve essere

annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano, affinché provveda a
un nuovo esame, conformandosi ai principi di diritto che si sono esplicitatifnJ

j.

c

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza dì Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

del 2013 nella sua originaria formulazione, alla luce del disposto dell’art. 77

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