Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36762 del 15/07/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36762 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Mamlouk Aymen, nato il 19/08/1981;

Avverso l’ordinanza n. 4771/2014 emessa il 16/10/2014 dal Tribunale di
sorveglianza di Firenze;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Alfredo
Pompeo Viola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 15/07/2015

RILEVATO IN FATI-0

1.

Con ordinanza emessa il 16/10/2014 il Tribunale di sorveglianza di

Firenze rigettava il reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di
sorveglianza di Pisa il 04/08/2014, con la quale era stata rigettata l’istanza di
liberazione anticipata speciale presentata da Mamlouk Aynnen, relativamente ai
periodi compresi tra il 15/05/2013 e il 15/11/2013 e tra il 15/11/2013 e il
15/05/2014.

l’Aymen, nell’arco temporale in esame, aveva mantenuto una condotta carceraria
valutabile negativamente, ai sensi dell’art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146,
così come attestavano i rapporti disciplinari emessi nei suoi confronti nelle date
del 02/01/2014 e dell’01/02/2014, per i quali aveva riportato le sanzioni
dell’ammonizione, irrogategli durante la sua detenzione presso la Casa
circondariale di Pisa.

2. Avverso tale ordinanza Mamlouk Aymen ricorreva per cassazione, a
mezzo dell’avv. Nadia Saccoccio, eccependo vizio di motivazione, in relazione
alla rilevanza dei provvedimenti disciplinari subiti dall’esecutato nelle date del
02/01/2014 e dell’01/02/2014 ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione
anticipata speciale in esame.
Si deduceva, in particolare, la sussistenza di una palese contraddizione tra il
provvedimento impugnato e quello adottato dallo stesso organo giurisdizionale il
04/08/2014, con cui era stato concessa all’Aymen – in presenza dei medesimi
presupposti soggettivi e dello stesso comportamento intramurale – la liberazione
anticipata ordinaria, che era stata richiesta limitatamente all’arco temporale
compreso tra il 15/05/2013 e il 15/11/2013.
Queste ragioni imponevano raccoglimento del ricorso proposto nell’interesse
dell’esecutato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che, con il ricorso in esame, il ricorrente
censurava la contraddittorietà e la manifesta illogicità dell’impianto motivazionale
dell’ordinanza in esame, tenuto conto del fatto che, in relazione al semestre
compreso tra il 15/05/2013 e il 15/11/2013, il Magistrato di sorveglianza di Pisa,
concedendo la liberazione anticipata ordinaria, era pervenuto a una decisione
favorevole al condannato, con un provvedimento adottato nella stessa data di
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Questo provvedimento di rigetto veniva motivato sul presupposto che

quello impugnato e in presenza delle medesime condizioni anagrafiche e
matricolari dell’Aymen.
Nel caso di specie, dunque, non veniva dedotta alcuna violazione di legge,
limitandosi la difesa del ricorrente a censurare il percorso argomentativo seguito
dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nell’emissione del provvedimento
impugnato; il che lascerebbe spazio per l’emissione dì una declaratoria di
inammissibilità, adottata ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., così
come richiesto dal procuratore generale nella sua requisitoria del 16/03/2015,

Tuttavia, anche a volere ipotizzare come sussistente una violazione di legge,
collegata all’incongruità dell’impianto motivazionale dell’ordinanza e all’erronea
applicazione della disciplina del beneficio penitenziario richiesto, nessuna censura
può muoversi al provvedimento impugnato, con il quale si valutava
adeguatamente la condotta tenuta dall’Aymen durante il periodo di detenzione
sottoposto a vaglio, rilevandosi che la concessione della liberazione anticipata
speciale presuppone, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 4, comma
2, del d.l. n. 146 del 2013, che «vi sia stata continuità nell’adesione all’opera
rieducativa da parte del condannato»; comportamento collaborativo del quale,
nel nostro caso, non vi era alcuna prova concreta.
Nel caso di specie, al contrario, tale adesione all’opera rieducativa
intramurale doveva escludersi, atteso che gli episodi che avevano dato luogo ai
rilievi disciplinari del 02/01/2014 e dell’01/02/2014 costituivano un elemento
sintomatico del fatto che mancava nell’Aymen una partecipazione al percorso
rieducativo che lo riguardava – che veniva contestualizzata cronologicamente indispensabile per la concessione della liberazione anticipata speciale. Sul punto,
il percorso argomentativo seguito nell’ordinanza impugnata, a pagina 1, è
ineccepibile, osservandosi: «Se prima della decisione del Magistrato di
Sorveglianza il detenuto ha tenuto una condotta scorretta che dimostra una
carenza di adesione a tale opera il beneficio non può essere concesso. Non ha
alcuna rilevanza il fatto che il semestre antecedente agli episodi disciplinari fosse
lineare e privo di criticità. Gli episodi in questione, che non sono in discussione,
sono stati valutati in occasione dell’esame in cui si sono verificati e il Magistrato
di sorveglianza ha negato il beneficio della liberazione anticipata».
A ben vedere, la congruità del percorso motivazionale seguito dal Tribunale
di sorveglianza di Firenze consegue a una lettura sistematica del beneficio
penitenziario in esame, nel valutare il quale occorre tenere conto che, con
l’emanazione del d.l. n. 146 del 2013, il legislatore, allo scopo di realizzare il
miglioramento delle condizioni detentive – in presenza di presupposti di
ravvedimento insussistenti nel caso di specie – ha introdotto uno strumento di
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non risultando dedotta alcuna violazione di legge.

flessibilità del trattamento esecutivo, ampliando ulteriormente la riduzione di
pena, sulla base di presupposti differenti rispetto a quelli previsti per la
liberazione anticipata ordinaria. Ne consegue che tale ampliamento, nella misura
di trenta giorni e a esclusione delle ipotesi di cui all’art. 4 bis Ord. Pen., deve
ritenersi previsto anche a beneficio dei soggetti già destinatari della liberazione
anticipata ordinaria, ma sulla base di una valutazione differenziata dei
presupposti legittimanti la sua concessione; differenziazione sulla quale, del
resto, questa Corte si è già espressa, formulando un giudizio di compatibilità

(cfr. Sez. 1, n. 16650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261880).
In questa cornice ermeneutica, non può non rilevarsi che l’ordinanza emessa
dal Magistrato di sorveglianza di Pisa 1’08/04/2014, con cui era stata concessa
una riduzione di pena di settantacinque giorni, in relazione al semestre compreso
tra il 15/05/2013 e il 15/11/2013, riguardava la concessione della liberazione
anticipata ordinaria, con la conseguenza che, ai presenti fini, nessun rilievo può
essere attribuito a tale provvedimento, adottato in presenza di presupposti
applicativi differenti.
Occorre, pertanto, ribadire l’autonomia sistematica della liberazione
anticipata speciale, la cui disciplina, secondo quanto statuito da questa Corte,
determina la costituzione di un sistema unitario applicabile in presenza di
determinate condizioni, tra le quali rilievo preminente deve essere attribuito
all’adesione all’opera di rieducazione del detenuto – correttamente esclusa con
riferimento alla condotta intramurale dell’Aymen – conformemente a quanto
stabilito dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 146 del 2013, al quale correttamente
faceva riferimento il Tribunale di sorveglianza di Firenze nel rigettare il reclamo
proposto (cfr. Sez. 1, n. 3130 del 19/12/2014, Caldarulo, Rv. 262061).

2. Ne discende conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da Mamlouk
Aymen, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

costituzionale della liberazione anticipata speciale con gli artt. 3, 27 e 117 Cost.

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