Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3676 del 28/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3676 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
VACCA Angelino, nato a Buggerru il 15/10/1929
avverso la sentenza del 5/7/2011 del Tribunale di Cagliari, sez. dist. di Argiolas,
che ha condannato il sig. Vacca alla pena di 1.200,00 euro di ammenda perché
responsabile del reato previsto dall’art.30, lett.a) ed h), della legge 11 febbraio
1992, n.157, commesso il 14/2/2007; con confisca e distruzione delle cose
sequestrate;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
intervenuta prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Antonella Altieri, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/7/2011 il Tribunale di Cagliari, sez. dist. di Argiolas,
ha condannato il sig. Vacca alla pena di 1.200,00 euro di ammenda perché
responsabile del reato previsto dall’art.30, lett.a) ed h), della legge 11 febbraio

Data Udienza: 28/11/2013

1992, n.157, commesso il 14/2/2007;

il Tribunale ha, altresì, ordinato la

confisca e distruzione delle cose sequestrate.
2. Osserva in motivazione il Tribunale che la localizzazione degli otto lacci in
metallo, la loro predisposizione in funzione della cattura di animali ungulati e
l’assenza di prove circa precedenti uccisioni di animali dell’imputato impongono
di escludere che gli strumenti di caccia fossero finalizzati alla prevenzione di
nuove uccisioni causate dalla volpe, animale che è rimasto intrappolato nei lacci
fino a restarne ucciso.

sintesi lamentando:
a. vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. sia
sull’esistenza di legame tra il rinvenimento di una volpe morta e il
posizionamento dei lacci sia, in ipotesi subordinata, sul mancato
riconoscimento di ipotesi ex art.52 o 54 cod. pen. a seguito delle passate
uccisioni di galline da parte delle volpi;
b. avvenuta estinzione del reato per prescrizione;
c. assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato e va respinto. Certa appare in sentenza, e
non contestata dal ricorrente, la riferibilità a questi del posizionamento dei lacci.
Si tratta di mezzi di caccia radicalmente vietati e il divieto è stato infranto.
Osserva il Tribunale che lo stesso ricorrente si è difeso lamentando i danni subiti
in passato dal proprio pollaio a causa delle incursioni delle volpi e non sembra
alla Corte che il Tribunale abbia argomentato in modo illogico quando rileva che,
non dimostrata circostanza dei danni che vengono invocati, è certo che si
trattasse di lacci con caratteristiche tali da operare anche in presenza di ungulati
(animali notoriamente più pesanti e grandi di una volpe), con ciò concludendo
che non sussiste alcun elemento in atti che supporti la versione difensiva. Ciò
assume rilievo anche in relazione all’invocata applicazione degli articoli 52 e 54
cod. pen. Né è illogico, anche alla luce delle difese del ricorrente, collegare la
morte della volpe alla presenza dei lacci.
2. Escluso, così, che sussista l’evidenza della infondatezza dell’ipotesi di
accusa e che il primo motivo possa essere accolto, la Corte rileva che
effettivamente il Tribunale ha omesso di pronunciare in merito alla richiesta
concessione dei benefici di legge (si vedano le conclusioni della difesa riportate
nel l’intestazione della sentenza) e ha omesso ogni motivazione sul punto. La

2

3. Avverso tale decisione il sig. Vacca propone personalmente ricorso in

fondatezza del terzo motivo di ricorso impone di rilevare che il termine
prescrizionale è maturato nelle more del presente giudizio; e infatti, considerati i
due periodi di sospensione derivanti dai rinvii disposti alle udienze del
26/10/2009 e del 7/2/2011, il termine massimo è spirato in data 15 giugno
2012.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per

Così deciso il 28/11/2013

prescrizione.

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