Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36759 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36759 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BUFANO ANTONIO N. IL 22/10/1968
avverso la sentenza n. 895/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di FOGGIA, del 22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/04/2013

R.G. 38990/2012

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo l’Omessa
motivazione e l’inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla

non indicati nel capo di imputazione.
Con atto in data 26.6.2012, Bufano Antonio dichiara di rinunciare al ricorso per
carenza di interesse sopravvenuta, avendo il GIP disposto la restituzione dei beni indicati,
e chiede di non essere condannato alle spese.
Va dichiarata, pertanto, l’inammissibilità del ricorso; non emergendo in alcun modo
dagli atti che la sopravvenuta carenza di interesse sia determinata da fatti indipendenti
dalla volontà del ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si
determina equitativamente in Euro 500.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 1elle spese
proce suali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende
Ri a, 23.4.2013

disposta confisca dei beni indicati nel verbale di sequestro del 16.11.2012 compresi quelli

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