Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36758 del 23/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36758 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI CIOMMO DANIELE N. IL 08/10/1980
avverso la sentenza n. 8780/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/06/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 23/04/2013
N.R.G. 38915/2012 Di Ciommo
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, senza indicazione alcuna
dei motivi.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c)
proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad
introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità
(Cass.Sez. IV sent. n.5191/2000 Rv.216473).
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’ad. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in
Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ssuali
e dell somma di Eurog100 in favore della Cassa delle ammende.
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IN CANCELLERIA
— 6 SET 2013
Il Funzionario giudiziario
Fe.o.
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c.p.p.; la mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’ad. 581 cod.