Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36757 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36757 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIGANTE MANUEL N. IL 02/09/1981
avverso la sentenza n. 2066/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 23/04/2013

RG. 38834/2012 Gigante Manuel

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per violazione
dell’art.606 lett.b) e), c.p.p. per erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione in ordine al
diniego dell’ipotesi attenuata di cui all’art.648 cpv c.p. e alla determinazione della pena.

mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa
non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473).
Premesso che, in tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso
dell’art.648, è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico irrilevante o scarsamente rilevante; e che comunque
ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata in questione non rileva esclusivamente il valore della cosa, ma si deve aver
riguardo anche gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda ed in particolare ogni altra circostanza, idonea a delineare
la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, ivi compresi i precedenti penali (cfr.Cass.Sez.II,
sent.n.3188/2009 Rv 242267); che è stata concessa l’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. e non è ammessa la duplice
valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia dell’attenuante comune (art. 62 c.p., n. 4) che di quella
speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.) (v.Cass.Sez. U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), rileva il Collegio che, con
motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali, sulla scorta
delle risultanze processuali, ha ritenuto non concedibile l’attenuante di cui all’art.648 c.p.v. c.p., e quindi congrua la pena
irrogata dal primo giudice, in considerazione dei numerosi precedenti dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di
Euro 1000 i

ore della Cassa delle ammende.

Nel ricorso vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, e la

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