Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36754 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36754 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ACRI GIOVANNI N. IL 28/02/1952
CELESTINO FRANCESCA N. IL 27/02/1958
ACRI GIUSEPPINA N. IL 25/01/1979
ACRI SALVATORE N. IL 20/05/1982
avverso l’ordinanza n. 62/2013 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 08/07/2014
sentita la re azione fatta dal Consigliere 9,ott. GIACOMO ROCCHI;
1ette/stfè le conclusioni del PG Dott.

Udit i dife o Avv.;

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente di esecuzione promosso
da Acri Giovanni, Celestino Francesca, Acri Giuseppina e Acri Salvatore con cui si
contestava l’esecutività del decreto di confisca pronunciato inaudita altera parte
ai sensi degli artt. 676 cod. proc. pen. e 12 sexies d.l. 356 del 1992 e se ne
chiedeva la sospensione degli effetti.

ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; il Tribunale aveva riunito i due
procedimenti. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale disponeva perizia contabile
ai fini della decisione sull’opposizione.
Secondo il Tribunale, il provvedimento di confisca era esecutivo, benché
sottoposto ad opposizione: il titolo esecutivo su cui esso si fondava era la
sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva irrevocabilmente
condannato Giovanni Acri per il reato di usura; del resto, nemmeno il successivo
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. avverso il
provvedimento sospende l’esecuzione del provvedimento. La pendenza del
termine per proporre opposizione non esclude la esecutività del provvedimento
di confisca.
Il Tribunale respingeva anche l’istanza di sospensione dell’esecuzione ai
sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen., alla luce delle osservazioni
tecniche effettuate dalla D.I.A. all’esito delle deduzioni introdotte dagli opponenti
con propria consulenza tecnica.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giovanni Acri, Francesca Celestino,
Giuseppina Acri e Salvatore Acri, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
Il richiamo alla condanna irrevocabile riportata da Acri Giovanni non era
sufficiente a far ritenere esecutivo il provvedimento di confisca eseguito inaudita
altera parte: si trattava solo di uno dei presupposti dell’esecuzione.
Il ricorrente richiama il disposto degli artt. 648 e 650 cod. proc. pen., non
derogati nel caso di specie, e sostiene che il richiamo al’art. 666, comma 6 cod.
proc. pen. da parte del Tribunale è fuori luogo, atteso che concerne la decisione
adottata a seguito della fase in contraddittorio.
In realtà, la decisione legittimava la scelta della Procura di non chiedere
l’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo che sarebbe stato
immediatamente eseguibile e che avrebbe potuto essere adottato de plano dal
giudice dell’esecuzione.
1

Avverso il predetto decreto, i ricorrenti avevano anche proposto opposizione

Non era un caso che l’art. 2 nonies legge 575 del 1965 prevedesse la
comunicazione all’Ufficio del territorio del Ministero delle finanze solo in caso di
provvedimento definitivo di confisca.
I ricorrenti concludono per l’annullamento dell’ordinanza impugnata previa
declaratoria di non esecutività del decreto di confisca.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso: il principio generale è quello della

sospensione è ammessa solo in caso di espressa previsione normativa;
l’immediata esecutività del provvedimento di confisca di cui all’art. 12 sexies
legge 356 del 1992 si giustifica, del resto, con la sua natura di atto “a sorpresa”.

4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica con la quale
insiste per l’accoglimento del ricorso. Il richiamo all’art. 666 comma 7 cod. proc.
pen. non è dirimente, atteso che la norma concerne l’ordinanza pronunciata nel
contraddittorio tra le parti; inoltre, la confisca non costituisce “atto a sorpresa”,
mentre l’ordinamento riconosce la funzione cautelare al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e impone l’annullamento senza rinvio del decreto
impugnato e la declaratoria di non esecutività del provvedimento di confisca
emesso de plano dal Tribunale di Castrovillari.

Il provvedimento è erroneo sotto due profili: quello in cui afferma
l’esecutività del provvedimento emesso de plano ai sensi dell’art. 667 comma 4 e
676 cod. proc. pen. e quello con cui afferma la esecutività del provvedimento di
confisca emesso dal giudice dell’esecuzione prima della sua irrevocabilità.
Come si vede, la risoluzione delle due questioni ha portata differente: il
primo profilo non esclude la esecutività dell’ordinanza emessa a seguito
dell’opposizione proposta avverso il provvedimento emesso inaudita altera parte;
il secondo, al contrario, contesta che anche tale ordinanza, quando ha per
oggetto la confisca di un bene, sia esecutiva prima di divenire irrevocabile.

2. Occorre subito censurare l’argomentazione esposta nel provvedimento
impugnato che, a sostegno della esecutività del provvedimento adottato

de

plano, osserva: “il titolo esecutivo su cui si fonda il provvedimento di confisca

immediata esecutività dei provvedimenti del Giudice dell’esecuzione e la

pronunciato dal giudice dell’esecuzione è, chiaramente, la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Catanzaro, provvedimento divenuto irrevocabile il 30/4/2009,
con cui Acri Giovanni veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 644
cod. pen.”.
Pare banale osservare che quella sentenza di condanna

non disponeva la

confisca del compendio immobiliare e mobiliare di cui i ricorrenti sono titolari:
confisca ordinata per la prima volta, appunto, con il provvedimento adottato
inaudita altera parte dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 12 sexies legge

29022 del 30/05/2001 – dep. 17/07/2001, Derouach, Rv. 219221).

Il procedimento instaurato, quindi, non ha per oggetto l’esecuzione di un
provvedimento di confisca emesso dal giudice della cognizione ed ormai
irrevocabile, ma una confisca emessa per la prima volta dal giudice
dell’esecuzione, a ciò legittimato dalla irrevocabilità della sentenza di condanna
per il reato di usura.

3. Ciò premesso, le norme di riferimento sono i commi 6 e 7 dell’art. 666
cod. proc. pen. nonché l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen..
L’art. 666, comma 6 dispone che, avverso l’ordinanza del giudice
dell’esecuzione, le parti e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione
e aggiunge: “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni”; il comma successivo prevede che il ricorso non sospende
l’esecuzione dell’ordinanza, salvo che il giudice che l’ha emessa disponga
diversamente.
Il comma 7 dell’art. 666 cod. proc. pen. è, in realtà, specificazione del
precedente: poiché il principio generale in materia di impugnazioni è quello posto
dall’art. 588, comma 1 cod. proc. pen. (“Dal momento della pronuncia, durante i
termini per impugnare e fino all’esito del giudizio di impugnazione, l’esecuzione
del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga
altrimenti”), per rendere provvisoriamente esecutiva l’ordinanza emessa dal
giudice dell’esecuzione occorreva una esplicita deroga; quella, appunto, dettata
dall’art. 666, comma 7 cit.

Occorre, a questo punto, inquadrare l’ordinanza de plano adottata ai sensi
degli artt. 667 comma 4 e 676 cod. proc. pen..
La prima delle due norme prevede che “contro l’ordinanza possono proporre
opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il
difensore; in tal caso si procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.”.

356 del 1992, in conformità al costante insegnamento di questa Corte (Sez. U, n.

L’ultimo inciso dimostra come sia abusivo il riferimento all’art. 666, comma
7, cod. proc. pen. contenuto nell’ordinanza impugnata per sostenere la
esecutività del provvedimento adottato de plano: solo in presenza di opposizione
la norma dell’art. 666 cod. proc. pen. trova applicazione; del resto, avverso
l’ordinanza ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. non è ammesso ricorso per
cassazione (ma, appunto, opposizione), cosicché l’inapplicabilità ad essa dell’art.
666 comma 7 cod. proc. pen. (che fa esplicito riferimento al ricorso per

Se, quindi, non trova applicazione la espressa deroga al principio di
sospensione dell’esecuzione in pendenza del termine per proporre impugnazione
stabilito dall’art. 588 cod. proc. pen., devono trovare applicazione i principi
generali: che sono, appunto quello appena menzionato – se, in qualche modo (e
senza necessità di approfondire in questa sede la esatta natura dell’opposizione),
l’opposizione può essere fatta rientrare nel genus delle impugnazioni – nonché
quello posto dall’art. 650 cod. proc. pen., che collega la forza esecutiva dei
provvedimenti giudiziari alla loro irrevocabilità.

In definitiva: non esiste un principio generale in base al quale tutti i
provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono immediatamente esecutivi; la
forza esecutiva è riconosciuta alle ordinanze adottate all’esito dell’instaurazione
del contraddittorio tra le parti, in base alla previsione dell’art. 666, comma 7,
cod. proc. pen. che deroga espressamente al principio generale di cui all’art.
588, comma 1, cod. proc. pen.; per l’ordinanza de plano adottata ai sensi degli
artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen. non è prevista analoga deroga in via
generale, cosicché – in via generale – essa non è immediatamente esecutiva e in caso di mancata opposizione – diventa esecutiva allo scadere del termine di
quindici giorni prevista dalla seconda parte dell’art. 667, comma 4 cod. proc.
pen..

Sembra superfluo osservare che il diverso regime di esecutività del
provvedimento è ampiamente giustificato dal mancato esercizio del diritto dì
difesa da parte del destinatario del provvedimento.

4. E’ opportuno soffermarsi ancora sulla questione della provvisoria
esecutività dell’ordinanza emessa

de plano dal giudice dell’esecuzione con

riferimento a due specifici provvedimenti.

Il primo è proprio quello previsto dalla norma: il provvedimento adottato in

4

cassazione) emerge anche testualmente.

presenza di dubbio sull’identità fisica della persona detenuta.
Ebbene: si tratta ovviamente di provvedimento immediatamente esecutivo,
come impone la natura del diritto messo in pericolo (la libertà personale di una
persona non condannata); ma il legislatore ha dovuto

espressamente

prevederlo, disponendo, al comma 2, che il giudice ordina “immediatamente la
liberazione” della persona ingiustamente detenuta e, in caso di incertezza sulla
sua identità, “ordina la sospensione dell’esecuzione e dispone la liberazione del
detenuto” (il comma 3 prevede, poi, per rendere ancora più rapida la liberazione

provveda il pubblico ministero).
In definitiva, il comma 2 dell’art. 667 cod. proc. pen. conferma quanto
appena affermato; cosicché, il richiamo effettuato dall’art. 676, comma 1, cod.
proc. pen. per provvedimenti di diversa natura al procedimento di cui all’art.
667, comma 4, cod. proc. pen. non è fatto dal legislatore per segnalare che si
tratta di provvedimenti urgenti e, quindi, tendenzialmente immediatamente
esecutivi, ma solo per sfruttare un procedimento semplificato per provvedimenti
che spesso non vengono impugnati e per i quali, pertanto, l’obbligo di fissazione
di udienza e di instaurazione del contraddittorio pieno prima della loro adozione è
inutilmente gravoso per il giudice e la sua cancelleria; provvedimenti per i quali è
sufficiente la possibilità di un’instaurazione differita del contraddittorio nel caso
una delle parti lo richieda.

Un accenno, inoltre, deve essere fatto alla immediata esecutività dei
provvedimenti de plano adottati dal giudice dell’esecuzione che dispongono un
sequestro. Il tema riguarda specificamente il presente procedimento, nel quale il
P.M. non ha chiesto al giudice dell’esecuzione il sequestro preventivo dei beni del
condannato e dei suoi congiunti finalizzato alla confisca, ma esclusivamente e
direttamente la confisca, cosicché il Tribunale – vincolato alla domanda (art.
666, comma 1, cod. proc. pen.) – ha potuto emettere solo tale ultimo
provvedimento.

Come è noto – e come il Procuratore Generale ricorda nella requisitoria questa Corte ha ripetutamente statuito che il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca atipica di cui all’articolo 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306,
convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, rientra nella competenza del giudice
dell’esecuzione e che la forma con la quale il giudice dell’esecuzione deve
disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca atipica di cui all’articolo
12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 8 agosto 1992 n. 356, è
quella della procedura de plano contemplata dall’articolo 667, comma quarto,

5

di un soggetto che si riconosce o teme essere stato ingiustamente detenuto, che

cod. proc. pen., trattandosi di un atto “a sorpresa”, incompatibile con i termini
dilatori e con il preventivo contraddittorio stabiliti dall’art. 666 cod. proc. pen..
Avverso tale provvedimento è esperibile esclusivamente il rimedio
dell’opposizione davanti al medesimo giudice, il quale deve provvedere con le
forme degli incidenti d’esecuzione. (Sez. 6, n. 5018 del 17/11/2011 – dep.
09/02/2012, Chafik, Rv. 251792; Sez. 1, n. 6932 del 04/02/2009 – dep.
18/02/2009, P.G. in proc. Carelli, Rv. 243232; Sez. 1, n. 29566 del 11/07/2008

Ebbene, anche se la natura di atto “a sorpresa” del provvedimento di
sequestro preventivo, finalizzato a rendere possibile la confisca del bene e quindi
ad evitare che il bene sia disperso o venduto, lo renda sostanzialmente inutile in
mancanza di provvisoria esecutività, di per sé, la regola generale dell’art. 588
cod. proc. pen. si applicherebbe ugualmente ad esso in mancanza di una deroga
espressa, prevista dall’art. 322, comma 2, cod. proc. pen. (“la richiesta di
riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento”); identiche deroghe,
tuttavia, sono previste per il sequestro conservativo (art. 318, comma 2, cod.
proc. pen.), per quello probatorio (art. 257, comma 2, cod. proc. pen.) e per il
sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione (artt. 27, comma 2 e 10,
commi 2 e 3 D. L.vo 159 del 2011).
Il fatto che le deroghe siano dettate per tutti i provvedimenti di sequestro per di più, adottati senza previa instaurazione di contraddittorio – fa
comprendere che esse sono applicazione in un principio generale.

Deve quindi ritenersi la provvisoria esecuzione dell’ordinanza di sequestro
preventivo emessa inaudita altera parte dal giudice dell’esecuzione, emergendo
con chiarezza il diverso principio generale – che, in questo caso, si contrappone
a quello dell’art. 588 cit. – in base al quale i provvedimenti cautelari reali sono
provvisoriamente esecutivi anche in pendenza dell’impugnazione.

5. Affrontando, ora, il secondo profilo della questione, deve affermarsi che la
natura del provvedimento di confisca ne impedisce in ogni caso la provvisoria
esecuzione; la confisca disposta dal Giudice – sia esso di cognizione o di
esecuzione – è esecutiva solo quando il provvedimento è irrevocabile, in base al
principio generale dell’art. 650 cod. proc. pen.; deve quindi escludersi la
possibilità di applicare la norma dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
all’ordinanza di confisca eventualmente adottata dal giudice dell’esecuzione
all’esito del contraddittorio instaurato con le parti.

6

– dep. 16/07/2008, P.G. in proc. Greco, Rv. 241122 e 241123)

La confisca, infatti, per sua natura determina il definitivo trasferimento del

bene nel patrimonio dello Stato, come tale non reversibile, se non nel caso di
revisione (art. 639, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.) o di revocazione
della confisca di prevenzione: ma anche in questo caso non sempre può risultare
possibile, con conseguente restituzione per equivalente (art. 46 D. L.vo 159 del
2011).

Occorre, cioè, distinguere i concetti di restituzione di beni sequestrati e di

riguardando il primo la detenzione o il possesso della cosa e il secondo la
proprietà di essa.
Affermare, come fa il Tribunale, che la confisca disposta sia esecutiva anche
in presenza di provvedimento non definitivo significa – prendendo ad esempio i
beni immobili – sostenere che il Conservatore dei Registri Immobiliari dovrebbe
trascrivere il provvedimento di trasferimento della proprietà allo Stato; in
conseguenza di tale trascrizione, non sussisterebbe alcun vincolo sul bene che,
quindi, potrebbe essere venduto dallo Stato ad altre persone, con conseguente
impossibilità di una sua restituzione all’originario proprietario nel caso in cui la
confisca non divenisse irrevocabile.
Non solo: niente il Tribunale contempla per il caso di mancata conferma
della confisca (sempre restando agli immobili: il Conservatore dovrebbe
trascrivere il provvedimento che revoca la confisca?).

In realtà – così come avviene per i provvedimenti del giudice civile – il
legislatore ha previsto il provvedimento cautelare del sequestro proprio per
assicurare il buon esito della confisca quando essa è ordinata definitivamente:
cosicché – per restare agli immobili – la trascrizione del provvedimento di
sequestro preventivo ai sensi dell’art. 104, comma 1, dìsp. att. cod. proc. pen.
impedisce la vendita del bene da parte dell’originario proprietario, risultando
opponibile all’eventuale acquirente e rimane efficace fino all’adozione del
provvedimento definitivo di confisca.

Numerose sono le disposizioni di legge che presuppongono l’esecutività dei
provvedimenti di confisca solo se irrevocabili: l’ultima – particolarmente
significativa e che pare indicativa di un principio generale – è l’art. 27, comma 2,
D. L.vo 159 del 2011 che dispone che “i provvedimenti che dispongono la
confisca dei beni sequestrati (…) diventano esecutivi con la definitività delle
relative pronunce”.

restituzione di beni confiscati, trattandosi di provvedimenti del tutto differenti,

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara non esecutivo il
provvedimento di confisca emesso de plano in data 15/4/2014 dal Tribunale di
Castrovillari.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Castrovillari.

Il Consigliere estensore

Così deciso il 18 giugno 2015

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