Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36753 del 04/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 36753 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MISCEO GIUSEPPE N. IL 19/07/1964
avverso l’ordinanza n. 17/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
16/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIA OMO ROCCHI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 04/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto di 22 ottobre 2014, la Corte di appello di Bari rigettava
l’appello proposto da Misceo Giuseppe avverso quello del Tribunale di Bari che
aveva respinto l’istanza di fungibilità della misura della sorveglianza speciale con
la custodia cautelare subita.
La Corte rilevava che i periodi di custodia cautelare subita da Misceo erano

2.

Ricorre per cassazione il difensore di Misceo Giuseppe, deducendo

violazione dell’art. 12 legge 1423 del 1956, in base alla quale il tempo
ingiustamente trascorso dal sorvegliato speciale in stato di custodia cautelare
deve essere computato nella durata della misura di prevenzione.
La Corte territoriale non aveva tenuto conto che, rispetto ad una custodia
cautelare di quasi quattro anni seguita da assoluzione, il P.M. aveva computato
ex art. 657 cod. proc. pen. solo un anno, mesi dieci e giorni due in condanne per
altri reati. Di conseguenza, la parte residua di anni due, mesi uno e giorni cinque
di custodia cautelare ingiustamente subita doveva essere detratta dal totale di
anni cinque di sorveglianza speciale irrogata con due decreti del 26/2/1997 e del
28/2/2003.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto e per l’accoglimento
dell’istanza di fungibilità.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso. Secondo il P.G., il ricorrente non aveva
offerto elementi per verificare la coincidenza, sotto il profilo temporale, tra la
misura di prevenzione e la custodia cautelare non seguita da condanna.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorrente corregge il contenuto del ricorso, osservando che la Corte e lo
stesso ricorrente avevano erroneamente ritenuto che i due periodi di custodia
cautelare (dal 7/7/2002 al 9/12/2002 e dal 13/11/2003 al 1/4/2005) fossero
stati computati ex art. 657 cod. proc. pen.; al contrario, essi erano stati trascorsi
in detenzione e scontati in relazione alla pena per i reati commessi per i quali
Misceo aveva riportato condanna.
Di conseguenza il periodo di custodia cautelare sopportata dal 4/4/1998
all’11/3/2002 nel processo “Marte”, poi conclusosi con l’assoluzione, doveva
essere computato per intero per la durata della misura di prevenzione che,
pertanto, era ormai estinta, sommando tale periodo e quello nel quale la misura

stati computati in sede di esecuzione di due sentenze di condanna.

di prevenzione era stata applicata.
Il ricorrente insiste per l’annullamento del decreto e per l’accoglimento
dell’istanza di fungibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di

Il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 12, comma 2, legge 1423 del 1956
(ora trasfuso nell’art. 15 D. L.vo n. 159 del 2011).
Questa Corte, in applicazione di quella norma, ha confermato la piena
fungìbilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno e la custodia cautelare indebitamente sofferta per un reato commesso
prima dell’inizio della misura di prevenzione, dal quale l’imputato sia stato poi
assolto con sentenza irrevocabile; in base a tale principio il tempo trascorso dal
sorvegliato speciale in custodia cautelare va computato nella durata della misura
di prevenzione (Sez. 1, n. 43682 del 13/11/2007 – dep. 23/11/2007, Manzi, Rv.
238423); tuttavia tale regola presuppone, per essere operativa, l’attualità di una
misura di prevenzione al momento in cui sopravviene l’applicazione di una
misura custodiale (Sez. 1, n. 24969 del 16/05/2014 – dep. 12/06/2014, Aiello,
Rv. 259801; Sez. 6, n. 48302 del 02/12/2009 – dep. 17/12/2009, Trapasso, Rv.
245516).

2. Giuseppe Misceo è stato destinatario di due decreti di applicazione della
sorveglianza speciale: il primo in data 26/2/1997 che applicava la misura di
prevenzione per due anni; il secondo del 28/2/2003 che aumentava il periodo di
sottoposizione di altri tre anni.

La questione posta dal ricorrente – come si evince dal decreto del Tribunale
– riguarda la fungibilità del periodo di custodia cautelare subita ingiustamente
dal 4/4/1998 all’11/3/2002 nel processo “Marte”, conclusosi con l’assoluzione
dell’imputato. Il decreto della Corte territoriale prende in considerazione, invece,
altri due periodi di custodia cautelare, regolarmente conteggiati in sede di
esecuzione delle pene inflitte all’esito dei procedimenti nell’ambito dei quali
erano la misura cautelare era stata applicata.

In base ai principi sopra enunciati, se alla data del 4/4/1998 la misura di
prevenzione applicata con il decreto del 26/2/1997 era operativa, con effettiva

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Bari.

sottoposizione ad essa del soggetto, il successivo periodo di custodia cautelare
ingiustamente subita da Misceo dovrà essere conteggiato ai fini del
raggiungimento del periodo complessivo di cinque anni di misura di prevenzione
derivante dai due decreti sopra ricordati; nel caso contrario, la fungibilità dovrà
essere esclusa.

Il quesito circa la sottoposizione di Misceo alla misura di prevenzione alla
data del 4/4/1998 non era stato risolto dal Tribunale di Bari, che aveva

ma il Giudice avrebbe dovuto procedere d’ufficio al relativo accertamento.

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La Corte territoriale, in sede di rinvio, procederà al necessario accertamento
e provvederà di conseguenza in applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di
appello di Bari.

Così deciso il 4 giugno 2015

Il Consigliere estensore

addebitato al richiedente la mancata produzione di documentazione sufficiente:

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